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Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise

Per l’anno d’imposta 2019, in queste Regioni si sono realizzate le condizioni per la maggiorazione dell’aliquota Irap di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef di 0,30 punti

 

Per l’anno d’imposta 2019, nelle Regioni della Calabria e del Molise si sono realizzate le condizioni per l’automatica applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

 

Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate in un comunicato del 21 giugno, precisando che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell’esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari, per questo motivo viene applicata la maggiorazione automatica dell'Irap e dell'addizionale Irpef .

 

La maggiorazione Irap avrà effetto sull’acconto dell’Irap per il 2019 che dovrà essere determinato:

  • con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l’aliquota del 2018 maggiorata di 0,15 punti percentuali;
  • con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

 

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2019, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2020. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2019 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2018, alle quali si applica la previgente aliquota. In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2019, i sostituti d’imposta dovranno applicare:

 

  • con riferimento alla Regione Calabria, l’aliquota maggiorata pari a 2,03 punti percentuali per il versamento dell’addizionale regionale 
  • mentre, per la Regione Molise, la maggiorazione delle aliquote è prevista sulla base degli scaglioni di reddito come di seguito indicata:
    • fino a 15.000 euro 2,03%
    • da 15.001 a 28.000 euro 2,23%
    • da 28.001 a 55.000 euro 2,43%
    • da 55.001 a 75.000 euro 2,53%
    • oltre 75.000 euro 2,63%
 

 


1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/06/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

Il processo tributario telematico diventa obbligatorio

Processo tributario telematico: dal 1° Luglio 2019 la procedura non sarà più una facoltà ma un obbligo

 

 

 

Dal 1.7.2019 il processo tributario telematico diventa obbligatorio. Soltanto per le cause minori il contribuente che vorrà difendersi personalmente avrà la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Attualmente, gli atti e i provvedimenti del processo tributario (compreso il procedimento di reclamo e mediazione) “possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163). In altri termini, la locuzione “processo tributario telematico” va intesa come la possibilità di utilizzare, in alternativa alla documentazione cartacea, strumenti informatici per effettuare le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile effettuare:

  •  la notifica del ricorso e dell’appello;
  •  la costituzione in giudizio;
  •  il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
  •  la consultazione del fascicolo processuale;
  •  l’estrazione di copia degli atti.

La procedura ha come cardini:

  •  l’utilizzazione della posta elettronica certificata per ogni atto del processo,
  •  la firma digitale
  •  e la registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.

 

Processo tributario telematico: possibili eccezioni

Fino al 30.6.2019 le parti, cioè il contribuente e l’ente impositivo, possono decidere se avvalersi delle modalità cartacee tradizionali (cioè stesura del ricorso su supporto cartaceo, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) utilizzando la procedura telematica.

Dal 1.7.2019 invece, scatterà l’obbligo e anche la sostituzione del difensore comporterà l’onere (e non più la facoltà) di utilizzare la procedura telematica.

Tuttavia, in casi molto particolari, la rigidità dell’obbligo prevede un’eccezione se il presupposto ha carattere di straordinarietà. Soltanto in presenza di casi eccezionali, non la parte interessata che ha la facoltà di richiederlo ma il presidente della commissione tributaria (o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante se la questione sorge in udienza), può autorizzare, con provvedimento motivato, che il deposito di atti avvenga con modalità diverse da quelle telematiche.

 

Processo telematico: la difesa personale del contribuente

Non è cambiato l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: se la controversia è di valore fino a 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (e, quindi, senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato); se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Questa regola non è stata modificata: anche dopo il 30.6.2019 è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale.

 

Processo tributario: il perfezionamento delle comunicazioni 

Secondo il testo in vigore fino al giorno 23.10.2018, se nel ricorso mancava l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero se la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata era dovuta a cause imputabili al destinatario, le comunicazioni andavano eseguite esclusivamente mediante il deposito presso la segreteria della comunicazione tributaria.
Il quarto periodo del comma 1 precisa che “la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

La nuova stesura del comma 2 dell’art. 16-bis precisa il caso di impossibilità di consegna del messaggio. Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria nei casi di:

  •  mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi;
  •  mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Verificandosi ciò, le notificazioni sono fatte secondo quanto è previsto dagli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto è previsto dall’art. 17 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, oppure possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Aliquota TASI 2019: dove posso verificarla?

Acconto aliquota TASI giugno 2019: le dlibere aliquote applicate sugli immobili disponibili sul sito del MEF

 

 

La scadenza per il versamento dell'acconto IMU e TASI per il 2019 è lunedì' 17 giugno 2019 in quanto l'ordinaria scadenza del 16 cade di domenica. In occasione di questo adempimento facciamo un riepilogo della disciplina TASI.
Si ricorda che IMU- TASI e TARI formano la IUC, l'imposta unica comunale che si basa su due presupposti impositivi:
  • il possesso degli immobili
  • l’erogazione/fruizione di servizi comunali.
Per quanto riguarda la TASI  (Tributo per i servizi indivisibili)il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti. Sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.

Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:

  • non deve essere “di lusso” (quindi non accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • deve essere adibito ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, dal possessore oppure dall’utilizzatore, nelle ipotesi di immobile dato in comodato o locazione. In quest'ultimo caso, se l’immobile costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90%, se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto. L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di assimilazione all’abitazione principale previsti dall’articolo 13, D.L. n. 201/2011.
 
Nel merito, l'aliquota della Tasi viene decisa dal Comune con delibera che è consultabile nell'albo pretorio e nel sito del Ministero delle Finanze.
I cittadini possono verificare le delibere comunali che sono state pubblicate sul sito del ministero delle Finanze MEF a questo link:
 
 

Si ricorda brevemente che in merito ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, i coefficienti sono stata aggiornati con la pubblicazione del decreto MEF del 6 maggio 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse