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Il tuo commercialista: Il processo tributario telematico diventa obbligatorio

Il processo tributario telematico diventa obbligatorio

Processo tributario telematico: dal 1° Luglio 2019 la procedura non sarà più una facoltà ma un obbligo

 

 

 

Dal 1.7.2019 il processo tributario telematico diventa obbligatorio. Soltanto per le cause minori il contribuente che vorrà difendersi personalmente avrà la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Attualmente, gli atti e i provvedimenti del processo tributario (compreso il procedimento di reclamo e mediazione) “possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163). In altri termini, la locuzione “processo tributario telematico” va intesa come la possibilità di utilizzare, in alternativa alla documentazione cartacea, strumenti informatici per effettuare le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile effettuare:

  •  la notifica del ricorso e dell’appello;
  •  la costituzione in giudizio;
  •  il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
  •  la consultazione del fascicolo processuale;
  •  l’estrazione di copia degli atti.

La procedura ha come cardini:

  •  l’utilizzazione della posta elettronica certificata per ogni atto del processo,
  •  la firma digitale
  •  e la registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.

 

Processo tributario telematico: possibili eccezioni

Fino al 30.6.2019 le parti, cioè il contribuente e l’ente impositivo, possono decidere se avvalersi delle modalità cartacee tradizionali (cioè stesura del ricorso su supporto cartaceo, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) utilizzando la procedura telematica.

Dal 1.7.2019 invece, scatterà l’obbligo e anche la sostituzione del difensore comporterà l’onere (e non più la facoltà) di utilizzare la procedura telematica.

Tuttavia, in casi molto particolari, la rigidità dell’obbligo prevede un’eccezione se il presupposto ha carattere di straordinarietà. Soltanto in presenza di casi eccezionali, non la parte interessata che ha la facoltà di richiederlo ma il presidente della commissione tributaria (o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante se la questione sorge in udienza), può autorizzare, con provvedimento motivato, che il deposito di atti avvenga con modalità diverse da quelle telematiche.

 

Processo telematico: la difesa personale del contribuente

Non è cambiato l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: se la controversia è di valore fino a 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (e, quindi, senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato); se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Questa regola non è stata modificata: anche dopo il 30.6.2019 è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale.

 

Processo tributario: il perfezionamento delle comunicazioni 

Secondo il testo in vigore fino al giorno 23.10.2018, se nel ricorso mancava l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero se la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata era dovuta a cause imputabili al destinatario, le comunicazioni andavano eseguite esclusivamente mediante il deposito presso la segreteria della comunicazione tributaria.
Il quarto periodo del comma 1 precisa che “la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

La nuova stesura del comma 2 dell’art. 16-bis precisa il caso di impossibilità di consegna del messaggio. Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria nei casi di:

  •  mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi;
  •  mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Verificandosi ciò, le notificazioni sono fatte secondo quanto è previsto dagli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto è previsto dall’art. 17 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, oppure possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse