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Trasformazione di Sas in Srl: la plusvalenza tassata al 24% non è elusione

La trasformazione di una società in accomandita semplice in Srl per tassare la plusvalenza da cessione di immobile al 24%, non è considerata operazione elusiva

 

 

Non costituisce abuso o elusione fiscale la trasformazione di una società di persone in Srl, seppur in prossimità della vendita di un immobile sociale fatiscente, allo stato non utilizzato né utilizzabile, che determina una plusvalenza tassabile, corrispondente all'intero corrispettivo da cessione, con aliquota del 24% anziché con le aliquote Irpef progressive dei soci.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello del 28.11.2019 n. 503.

L'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza, consistente nella trasformazione di una società di persone in società a responsabilità limitata, ha come principale e dichiarato fine quello di cedere un immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime fiscale della Srl anziché di una società di persone, per poter così fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza.

L’Agenzia non ritiene che tale vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta.

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Qualora, invece, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone, si avrebbe un indebito risparmio d'imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso.

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/11/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

ISEE 2020: parte il precompilato

Dal 1° gennaio 2020 ISEE precompilato. Chi e come potrà utilizzarlo. Le modalità di accesso. I dati già inseriti e quelli da autodichiarare

 

 

Dal 1 gennaio 2020 entrerà in funzione l'ISEE precompilato, come già succede per il 730. In pratica l'INPS provvederà a precompilare parzialmente, al posto del cittadino,   la DSU  che consente di calcolare il valore dell'ISEE , necessario  ad ottenere talune agevolazioni. 

La DSU precompilata dovrà essere completata con ulteriori informazioni. Vediamo  come si realizzerà il  nuovo sistema :

Richiesta dell'ISEE  potrà essere  effettuata in modalità Fai da te con :

  • il PIN dispositivo INPS oppure
  • i PIN dell'Agenzia delle Entrate o
  • SPID almeno di livello 2

oppure rivolgendosi da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un patronato

(Sarà ancora possibile compilare e  presentare la DSU  all'INPS ai CAF o direttamente al Comune al quale si richiedere la prestazione agevolata)

I dati  già inseriti  da parte dell'INPS nella DSU precompilata saranno  quelli contenuti nell'Anagrafe tributaria e nel Catasto ovvero:

  • medie dei conti correnti, titoli, libretti bancari e postali
  • redditi 
  • immobili posseduti

​I dati da dichiarare saranno invece i seguenti :

  • Composizione del nucleo familiare
  • condizioni di disabilità
  • identificazione della casa di abitazione
  • dati su immobili e redditi all'estero
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto
  • Proventi di attività agricole
  • assegni  di mantenimento dei figli e del coniuge separato
  • partecipazioni in società
  • mutui
  • proprietà di auto moto e imbarcazioni
  • prestazioni assistenziali non INPS ( ad es. assegno famiglie dei Comuni)

Riguardo le informazioni sui familiari  chi accede al sistema della DSU precompilata dovrà indicare i seguenti dati:

  • dati redditi 
  • patrimonio mobiliare e immobiliare .
  • Chi non fosse in grado di indicare questi dati dovrà far presentare le DSU ordinarie a ciascun componente maggiorenne della famiglia

L'ISEE cosi ottenuto  avrà una durata dalla presentazione della DSU al 31 dicembre successivo  Sarà sempre possibile anche richiedere l'ISEE corrente, (che da quest'anno ha una durata i 6 mesi e non piu 2)  per situazioni di modifica sostanziale della situazione  economica, come la perdita del lavoro.  

Si ricorda che già con la riforma del 2015 è stato possibile per l'INPS ottenere i dati dell'Agenzia delle entrate sui contribuenti  ma solo per il  controllo di quanto dichiarato dai richiedenti. Questo ha fatto  crollare le false dichiarazioni in tema di giacenze in conto corrente e patrimoni mobiliare ini genere: pin banca rima del 2015 il il 67% dei contribuenti dichiarava di non avere alcun patrimonio  in Banca,   mentre oggi la percentuale è scesa al 4,3%. 

Il nuovo ISEE precompilato quindi non solo sarà  una semplificazione per gli utilizzatori che non devono riportare dati già piu volte dichiarati allo Stato, ma soprattutto annullerà la possibilità  per i soliti furbi di dichiarare il falso e ottenere senza averne diritto agevolazioni in tema di rette universitarie,  asili nido, case popolari eccetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/11/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Adeguamento statuto di Srl e Cooperative: manca un mese

Manca 1 mese alla scadenza per l’adeguamento dell’atto costitutivo delle Srl e dello statuto delle Cooperative

 

 

Non ci saranno proroghe per l'adeguamento degli statuti, la conferma arriva dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia durante un convegno a Roma.

Il 16 dicembre 2019 è l’ultimo giorno utile per l’adeguamento dell’atto costitutivo delle Srl e dello statuto delle Cooperative, come richiede l’art. 379, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Si tratta di una novità conseguente alle nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, introdotte dalla riforma delle procedure concorsuali, prevista dalla legge 155/2017, che assegnano un ruolo importante all’organo di controllo e/o al revisore dei conti delle società di capitali.

Infatti, è previsto che spetti anche all’organo di controllo attivare la procedura di allerta, che ha l’obiettivo di consentire l’individuazione di soluzioni alla crisi di impresa prima che questa si aggravi, e il cui riferimento istituzionale non è il Tribunale, bensì l’Ocri, l’Organismo di composizione della crisi di impresa, che deve essere costituito presso le Camere di Commercio.

Anche nel caso di procedura di composizione assistita della crisi, l’organo di controllo è il soggetto destinatario dell’informativa da parte dell’Ocri sull’esito della procedura.

Per questo motivo il legislatore ha ampliato i casi in cui le Srl e le Cooperative devono avere un organo di controllo. Più precisamente ha previsto che l’organo di controllo (o il revisore legale) sia nominato quando si superano soglie per l’obbligatorietà di questo organo che sono più basse di quelle precedenti, per effetto della modifica del comma 2, dell’art. 2477, del codice civile, operata dall’art. 379, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.

Le nuove soglie, ai sensi del citato art. 2477, comma 2, modificato da ultimo dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri), sono le seguenti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

E’ sufficiente che sia superata anche una sola soglia, ma per 2 esercizi consecutivi, perché scatti l’obbligo dell’istituzione dell’organo di controllo.

Pertanto, Srl e Cooperative sono chiamate ad un duplice adempimento:

  1. nominare gli organi di controllo o il revisore alla luce delle nuove soglie;
  2. uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, se contiene regole difformi alle nuove disposizioni.

La scadenza per questi adempimenti è 9 mesi dall’entrata in vigore dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019, per il quale l’art. 389, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, stabilisce 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Dato che questa pubblicazione ha avuto luogo il 14 febbraio, mese costituito da 28 giorni, la data di entrata in vigore dell’art. 379 è il 16 marzo, e quindi i 9 mesi scadono il 16 dicembre.

 

Testo articolo 2477. (Sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i ((limiti indicati al secondo comma)) deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse