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Saldo e stralcio: possibile aderire entro mercoledì 31 luglio 2019

Decreto Crescita: riaperti fino al 31 luglio i termini per l'adesione al saldo e stralcio. Ecco i modelli e le istruzioni

 

 

Il Decreto Crescita ha riaperto fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire al Saldo e stralcio delle cartelle, manca così pochissimo tempo al termine e effettuare gli ultimi controlli.

Si ricorda che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il modello SA-St-R aggiornato e le relative istruzioni, allegati a questo articolo. Il debitore, per sapere quali sono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo del “Saldo e stralcio” e quelli esclusi, il contribuente può richiedere il Prospetto informativo che contiene l’elenco delle cartelle e l’importo dovuto “scontato”, senza sanzioni e interessi di mora.

  • Se si hanno le credenziali di accesso all’area riservata è possibile scaricare direttamente il Prospetto informativo.
  • Se non si hanno le credenziali di accesso all’area riservata, è possibile richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form online presente sul sito internet Agenzia delle Entrate-Riscossione, inserendo il codice fiscale del soggetto per il quale si richiede il prospetto e allegare in pdf sia la documentazione di riconoscimento sia la dichiarazione sostitutiva.

Dopo aver compilato i dati e inviato la richiesta, il contribuente riceverà una prima e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e, se la richiesta è andata a buon fine, una seconda e-mail con un link da cliccare per scaricare il Prospetto informativo entro le successive 72 ore. Decorso tale termine la richiesta sarà annullata e quindi andrà ripresentata.


Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo è possibile scegliere tra diverse

  • online con il servizio web “Fai D.A. te"
  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA–ST–R, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA–ST-R debitamente compilato e firmato.

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento. 

 

 

 

 
2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

Disoccupazione e DID: novità da ANPAL

Nuove regole sullo stato di disoccupazione, disponibilità al lavoro DID, durata, sospensioni, nella circolare 1 2019 dell'ANPAL

 

 

Con la circolare n.1 del 24 luglio 2019ANPAL fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.

Con il decreto 4/2019 è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione che era stato parzialmente abolito dal Jobs Act.

Quindi , dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che soddisfano anche  uno dei seguenti requisiti:

non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Ciò significa che :

  • nel caso del lavoro dipendente la soglia massima di reddito  per mantenere lo stato di disoccupazione è pari a € 8.145 annui, 
  • nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.

La DURATA della disoccupazione  si computa in giorni, a decorrere da quello di  rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi che definiscono  il disoccupato di lungo periodo è necessario  che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1.
Per lo stato di disoccupazione è  necessario  che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1.
 Si conteggiano  tutti i giorni  di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di  lavoro).

Riguardo alla SOSPENSIONE  dello stato di disoccupazione  ANPAL precisa che:

  •  la sospensione scatta  unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione e la  valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di  lavoro.
  • In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, lo stato di disoccupazione si  sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
  • Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro per cui  nel caso  di piu rapporti di lavoro successivi, anche senza interruzioni, il periodo di  sospensione ricomincia a decorrere ogni volta.
  • Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsiasi motivo prima dei 180 giorni ,  la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a  decorrere  dalla fine della sospensione.
  • il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.
  •  Se invece  il contratto è ancora in vigore allo scadere dei 180 giorni,  l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la  retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €. Per retribuzione prospettica annua si intende  la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (netta) prevista .

La circolare ricorda che  anche per l’iscrizione al collocamento mirato il presupposto è lo stato di  disoccupazione definito  dalle  previsioni  di cui all’articolo 4 del d.l. n. 4/2019, descritte sopra.

Sono forniti anche alcuni esempi pratici.

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/07/2019

Fonte: ANPAL

 

 

 

Regime forfettario: ecco come ripartire la detrazione per figli a carico

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario: nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

 

 

L’istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario, in forza del quale deduce solo i contributi previdenziali. Com'è noto, in generale, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. L’istante ha così chiesto all'amministrazione di poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%, per evitare che il 50% spettante alla moglie vada "perso". 

La risposta è arrivata nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Nel documento è stato chiarito che il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. È possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In particolare il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un  coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Con specifico riferimento alle detrazioni per familiari a carico la norma prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogamente, si ritiene che il reddito determinato in misura forfettaria al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

Nel caso di specie, l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Si fa presente, infine, che resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse