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Modello 770/2021: la dichiarazione correttiva e la dichiarazione integrativa

Modello 770/2021: come e quando va presentato. 

Modello 770

 

Il Modello 770/2021 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020,
  • i relativi versamenti
  • le eventuali compensazioni effettuate 
  • il riepilogo dei crediti, 
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Modello 770/2021 modalità e termini di presentazione

La presentazione del modello (approvato con Provvedimento  del 15 gennaio 2021) deve avvenire entro il 2 novembre 2021 (il 31.10 cade di sabato e l’1.11 è festivo) esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Attenzione:

  • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
  • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Modello 770/2021 correttivo o integrativo

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione quest'anno il 2 novembre 2021 intenda:

  • rettificare 
  • integrare 

una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. 

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

  • rettificare 
  • integrare 

può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997)

La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo. 

In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione 

  • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997; 
  • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. 

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. 

Attenzione va prestata al fatto che:

  • sia in caso di dichiarazione integrativa 
  • sia in caso di dichiarazione correttiva

va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA: 26/10/2021