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Circolari

 

Circolare 11/E Agenzia Entrate Risposte quesiti Decreto Cura Italia e Liquidità

E' stata pubblicata il 6 maggio 2020 una circolare n. 11/E in risposta a quesiti per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi, sotto forma di risposta a quesiti

 

 

Con Circolare n 11 del 6 maggio 2020 allegata l’Agenzia delle Entrate risponde alle numerose richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti sull’applicazione di misure contenute nei decreti emanati recentemente per far fronte alla emergenza economico/sanitaria da corona virus.

L’Agenzia delle Entrate a seguito degli ulteriori quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Cura Italia e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con circolare va ad integrare altri documenti di prassi  che si richiamano al fine di fornire un quadro di sintesi:

− risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 («Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi
chiarimenti»);
− circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 («Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello
nel periodo di sospensione dei termini»);
− circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 («Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»);
− risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con la quale è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 65 del Decreto Cura Italia («Credito d’imposta per botteghe e negozi»);
− risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 («Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori
precisazioni»);
− circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 («Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto
“Cura Italia”) – Primi chiarimenti»);
− circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 («Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo
preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box»);

− risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto «Cura Italia».
− circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 («Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti»);
− risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 («Premio ai lavoratori dipendenti - ulteriori chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18»);
− circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 («Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»);
− risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 («Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»).

 

Di seguito l'indice degli argomenti trattati

1 PREMESSA
2 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
2.1 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della LIPE e dell’esterometro del primo trimestre 2020
2.2 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS
2.3 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione del modello INTRA
2.4 QUESITO: Trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
2.5 QUESITO: Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.
2.6 QUESITO: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e Registratori Telematici
2.7 QUESITO: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche
2.8 QUESITO: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici
2.9 QUESITO: Accordo di conciliazione a distanza .
2.10 QUESITO: Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale
2.11 QUESITO: Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale. Soggetti in libera prestazione di servizi
2.12 QUESITO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti
2.13 QUESITO: Controllo del repertorio
2.14 QUESITO: Presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
2.15 QUESITO: Sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti non residenti
2.16 QUESITO: Liquidazione IVA di gruppo. Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e Gruppo IVA
3 CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
3.1 QUESITO: Spese condominiali
3.2 QUESITO: Locazione del negozio e della pertinenza
4 ALTRI QUESITI
4.1 QUESITO: Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 .
4.2 QUESITO: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE connessi all’emergenza Covid-19
5 SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI
5.1 QUESITO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della riduzione del fatturato
5.2 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto
5.3 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati
5.4 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000. Precisazioni
5.5 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero
5.6 QUESITO: Sospensione delle attività di cooperazione internazionale
5.7 QUESITO: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili
5.8 QUESITO: Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto
5.9 QUESITO: Ambito di applicazione della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto
5.10 QUESITO: Computo dei giorni per la conclusione dell’adesione
5.11 QUESITO: Applicabilità dell’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale
5.12 QUESITO: Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
5.13 QUESITO: Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 66 e 99 del Decreto
5.14 QUESITO: Notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telematica durante il periodo di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto

 

 

 

 

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Normativa del 07/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

CU 2020: consegna e trasmissione prorogata al 30 aprile

Decreto Liquidità e chiarimenti dell'Agenzia dell' Entrate nella Circolare 9/E sull'ulteriore proroga per l'invio telematico e consegna della certificazione unica

 

 

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”). In particolare, il paragrafo 6 della Circolare, riguarda i termini di consegna e trasmissione telematica della certificazione unica 2020 (di cui all’art. 22 del Decreto).

L’ art. 22 del Decreto stabilisce infatti la proroga del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo nonché quello relativo alla trasmissione telematica delle stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate. Il differimento è previsto al 30 aprile 2020. Inoltre, l'articolo prevede l’esenzione dalla sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche qualora le stesse vengano inviate entro il 30 aprile.

La nuova disposizione risponde a due esigenze, sorte a seguito dell’emergenza COVID-19 :

  • agevolare i sostituti d’imposta permettendogli di rispettare le scadenze degli adempimenti fiscali;
  • consentire ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale la compilazione della dichiarazione dei redditi con le opportune informazioni.

Infine si ricorda che, esclusivamente per le certificazioni uniche riguardanti i soli redditi esenti non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che slitta al 2 novembre). Detto termine resta fermo anche a seguito delle ultime disposizioni.
Ciò è stato confermato anche dalla risposta contenuta al paragrafo 6.2.1, fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare  n. 9/E del 13 aprile 2020 (consultabile in allegato).

 

 

 

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Pubblicato il 20/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Finanziamenti bancari per le PMI di 25.000 euro: come fare

Come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro e come si compila il modulo per richiedere la garanzia del 100%

 

 

In favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, il Decreto Liquidità (art. 13 comma 1, lett. m), ha previsto garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, purchè sussistano determinati requisiti:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
  • durata del finanziamento fino a 72 mesi
  • importo concesso non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

 

Il 16 aprile, l'ABI ha diffuso una Circolare con le indicazioni su come accedere a questa tipologia di finanziamenti bancari per la liquidità fino ad un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto richiedente, con garanzia pubblica pari al 100% e nessuna valutazione del merito creditizio, a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, così come previsto dalla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità.

Il Modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, disponibile sul sito www.fondodigaranzia.it e che qui alleghiamo, dovrà essere compilato dal beneficiario richiedente e inviato via email (anche non certificata) alla Banca o al Confidi, o altro intermediario finanziario, al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 

Vediamo come deve essere compilato il Modulo in questione.

 

 

I passaggi da seguire per la richiesta del finanziamento

Come suggerito dall’ABI, le Banche dovrebbero prevedere all’interno del loro sito un’apposita sezione dedicata al finanziamento in questione, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando così, che i soggetti beneficiari si debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Innanzitutto, le PMI e i lavoratori autonomi e professionisti, devono inviare alla propria Banca:

Entrambi dovranno essere compilati e sottoscritti, e inviati alla banca tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).

 

 

Come si compila il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro

Per la compilazione del modulo di garanzia, vediamo alcuni punti principali.

Dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, nel caso di domanda da parte di professionista o lavoratore autonomo, è necessario inserire:

  • al punto 12, il codice di classificazione ATECO 2007 dell’attività esercitata
  • al punto 13, la finalità per la quale viene richiesto il finanziamento, ad es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente per “liquidità”.
  • al punto 15l’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente che si desume dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare:

  • un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455
  • o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi.

Il punto 17 va compilato solo se l’impresa ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Una volta che la Banca ha acquisito i documenti procede ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia, che a sua volta darà riscontro della presa in carico della pratica, e procede all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

Qualora si trattasse della prima richiesta di garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda da parte della banca, il Fondo provvederà ad inviare le credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’impresa/professionista nel modulo di richiesta, per poter accedere al Portale del Fondo e visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

Le istruzioni per accedere e le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG.

Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG.

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto richiedente, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

 

 

 

 

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Speciale: Pubblicato il 17/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse