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Autoliquidazione INAIL: chiesta una proroga della scadenza

I consulenti del lavoro chiedono la proroga della scadenza del 16 maggio . Nella circolare 7 2019 indicazioni sul nuovo sistema tariffario Inail 2019.

 

 

Il termine per l'autoliquidazione INAIL quest'anno è stato prorogato al 16 maggio a causa della sostanziale riforma con la riduzione delle tariffe inail definita dalla legge di stabilità 2019 e già in vigore dal 1.1.2019. Alla  norma  non sono seguiti pero , tempestivamente i decreti ministeriali e la Guida  INAIL per l'autoliquidazione è stata emanata con molto ritardo. L'Inail stessa non è riuscita a rispettare il termine prorogato al 31 marzo per la comunicazione alle aziende delle nuove basi di calcolo. L'inail ha fatto sapere infatti  il 95% dei datori di lavoro ha ricevuto le comunicazioni il 10 aprile  2019. Per molti dunque, è stata una corsa contro il tempo. 

Per questi motivi la Presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha scritto al Ministro del Lavoro Di Maio per chiedere  una proroga del termine del 16 maggio , sulla quale si attende a breve una risposta.

Intanto la Fondazione studi dei consulenti del lavoro aveva  pubblicato  la circolare 7 2019  con  chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail  introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati  inoltre viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio. 

I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari  modifiche  per quanto concerne l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L'inquadramento della gestione tariffaria  per le aziende soggette alla gestione INPS resta  fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all'istituto di previdenza la classificazione  viene definita direttamente dall'Inail.

La Fondazione  sottolinea che l'INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze  giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate. 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/05/2019

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

 

Rottamazione: delega cartacea per i titolari di partita IVA per i servizi online

Rottamazione cartelle 2019: possibile presentare la delega cartacea per autorizzare l'intermediario ai servizi online di Equipro. Ecco come fare

 

 

Da oggi anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l’Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all’Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria.

 

A dare questo chiarimento è il comunicato stampa di Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'11 aprile 2019.

In particolare, come si legge nel comunicato la delega consente al professionista delegato di gestire la posizione del suo cliente mediante l’utilizzo di tutti i servizi web disponibili su Equipro, la piattaforma digitale riservata agli intermediari fiscali, che possono così

  • controllare la situazione debitoria del delegante
  • chiedere una rateizzazione e la sospensione delle cartelle,
  • presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata il cui termine è fissato al prossimo 30 aprile.

 

Per procedere alla delega cartacea è necessario che il titolare di partita Iva compili e consegni al proprio consulente l’apposito modello DP1. La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall’intermediario all’Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel insieme alla copia del documento d’identità del rappresentante legale. Se il delegante è una persona fisica va, invece, allegato il documento di identità.

L’Agenzia delle entrate, effettuate le opportune verifiche, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione i dati che attestano l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, il quale ha l’obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante in un apposito registro cronologico. Il consulente fiscale per poter operare per conto dei clienti che gli hanno conferito la delega (che ha la durata di due anni), deve preliminarmente prendere visione e accettare le nuove “Condizioni generali di adesione ai servizi web” che sono state modificate per recepire la nuova modalità di delega cartacea.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una lettera al contribuente interessato per informarlo di aver ricevuto la richiesta di delega da parte dell’intermediario invitandolo a contattare il numero 060101 qualora non avesse conferito alcuna delega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/04/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione

Visto infedele 730: imposte non più a carico dei professionisti. Cambia la norma

Soppressa la norma che prevedeva che i commercialisti pagassero in caso di visto infedele

 

 

Sospiro di sollievo dei commercialisti. La conversione in legge del DL 4/2019 su reddito di cittadinanza e pensioni ha infatti previsto l'introduzione dell'art. 7-bis che modifica il regime sanzionatorio a carico di professionisti e CAF nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti CNDCEC "aveva denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata. Si tratta di un risultato importante, per il quale esprimiamo soddisfazione”.

In particolare, come si legge nel comunicato stampa del CNDCEC del 28 marzo 2019, accogliendo la proposta formulata sul punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, il nuovo art. 7-bis, introdotto in sede di conversione, sopprime l’obbligo da parte del professionista di pagare una somma pari alle imposte e agli interessi che il contribuente ha “risparmiato” per effetto dell’errore commesso nel rilascio del visto di conformità sul modello 730.

 

Resta invece dovuta unicamente la sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Viene confermato inoltre che la somma da pagare potrà essere ridotta tramite il ravvedimento operoso qualora il professionista, prima della formale contestazione
dell’infedeltà del visto da parte dell’Agenzia delle entrate, trasmetta a quest’ultima una comunicazione dei dati relativi alla rettifica della dichiarazione.
Si prevede infine che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applica la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 01/04/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili