Layout Type

Presets Color

Background Image

Annunci

Semplificazioni fiscali 2019: nuova legge con nuove date

Dichiarazioni dei redditi, comunicazioni, F24: le principali modifiche previste dalla Legge sulle semplificazioni fiscali

 

 

 

Per ora è solo una proposta di legge ferma in Commissione Finanze alla Camera ma l'intento del Governo è dare una stretta sui tempi e portare il testo in discussione alla Camera il prossimo mese. E' la nuova legge sulle semplificazioni fiscali, che stravolge il calendario e gli adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ecco un elenco delle novità:

  • abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in concomitanza con l’avvio a regime dell’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. 
  • spesometro a cadenza annuale.
  • divieto all’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa
  • slittamento dal 31 ottobre al 31 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.
  • ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario F24 con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi), nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.
  • determinazione delle modalità attuative dell’estensione del versamento unitario ai tributi locali è demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  • adozione di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la semplificazione dei modelli dichiarativi, con cadenza annuale.
  • eliminazione dell’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’amministrazione finanziaria e,
  • soppressione del modello dichiarativo 770 mediante integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto.
  • semplificazioni in merito all’autodichiarazione del rispetto del limite di franchigia da parte del percipiente, a vario titolo, di compensi, rimborsi, premi e indennità erogati da associazioni sportive dilettantistiche. Viene introdotto un meccanismo sanzionatorio per l’ipotesi in cui il dichiarante ometta di comunicare il successivo superamento della franchigia, impedendo all’associazione sportiva di effettuare le dovute ritenute.
  • regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’IVA, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori. Si prevede che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta debba risultare da un’apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrata anche cumulativamente per più operazioni.
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEFeffettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  • l’amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere gli applicativi informatici, i modelli, le istruzioni e in genere gli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti con congruo anticipo, prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato e comunque non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento. Viene inoltre richiamata l’esimente che ricorre in caso di inadempimento non imputabile al contribuente per irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo dell’amministrazione finanziaria.
  • contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio finanziario come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale.
  • anche agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, oggi esclusi, si applichino le disposizioni riguardanti la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. La disciplina in argomento stabilisce che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi di carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefìci, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

 


Appare proprio uno stravolgimento dei termini fiscali attualmente vigenti e se tutto ciò venisse approvato, non mancherebbero le modifiche al lavoro degli operatori, che non hanno pace, tra proroghe annunciate, novità e continui mutamenti. Come sempre in questi casi, è probabile che molte novità siano destinate a non vedere la luce o a essere completamente stravolte nel corso dell'iter parlamentare. Non resta che aspettare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Fattura elettronica: attenzione alla liquidazione di oggi 18 febbraio 2019

Liquidazione mensile di gennaio 2019 in scadenza oggi 18 febbraio, la prima dopo l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica

 

 

Lunedì 18 febbraio , oggi, è un banco di prova per la fattura elettronica, che incappa nella prima liquidazione periodica mensile 2019. Ecco che professionisti e imprese si trovano ad avere a che fare con documenti per la maggior parte emessi in formato elettronico, dopo il discusso obbligo di entrata in vigore della fattura elettronica nelle operazioni IVA dal 1° gennaio 2019. Nonostante i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sia sul proprio sito che nelle occasioni di incontro con la stampa specializzata, come nel caso di Telefisco, non mancano dubbi e quesiti. 

 

Si ricorda infatti che grazie alla moratoria concessa dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) confluiscono nella scadenza del 18 febbraio le fatture trasmesse al sistema di interscambio(SDI), il postino virtuale della fatturazione elettronica:

  • nel mese di gennaio 2019
  • nel periodo di febbraio 2019 prima della liquidazione del 18 febbraio se inerenti però operazioni riferite al mese di gennaio. Si precisa infatti che le fatture arrivate in febbraio per operazioni corrisposte nel mese di febbraio devono confluire nella liquidazione IVA mensile di tale mese, in scadenza il 18 marzo 2019. 

 

Il decreto fiscale prevede infatti che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste qualora la fattura elettronica sia emessa oltre il termine di legge ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

 

Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, è stata prevista una piccola dilazione dei termini entro i quali si applicheranno le sanzioni ridotte al 20%: l’originaria scadenza del 30 giugno è stata infatti prorogata 30 settembre.

 

CONTRIBUENTE

Emissione tardiva ma entro la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Emissione tardiva ma oltre la liquidazione periodica del periodo in cui è stata effettuata l’operazione

Trimestrale

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-06-2019)

Mensile

Nessuna sanzione

(fino al 30-06-2019)

20% della sanzione

(fino al 30-09-2019)

 

 

Attenzione va prestata al fatto che eventuali errori nella liquidazione possono determinare omesso/carente versamento d'imposta. Alcuni casi ad esempio possono essere le fatture ricevute il 16 febbraio,in quanto la ricezione è successiva al termine del 15 del mese successivo previsto dall'articolo 1, DPR 100 del 1998 ma precedente alla data della liquidazione (il 16 febbraio 2019 è un sabato e pertanto slitta a lunedì 18 febbraio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis: pubblicati i modelli

Modelli di dichiarazione: pubblicati dall'Agenzia delle Entrate il 730/2019, la Certificazione Unica 2019, 770/2019, Cupe/2019, IVA/2019 e IVA 74bis 2019

 

Dopo il periodo di assestamento post Legge di Bilancio 2019 ed entrata in vigore della fatturazione elettronica, inizia la campagna dichiarativi e bilanci.

Con diversi Provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate ieri ha approvato i modelli di dichiarazione Redditi e IVA per il 2019. In particolare, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni.

Come sempre sono numerose le novità. Ecco di seguito le principali modifiche ai modelli.

MODELLO NOVITA'
Modello 730/2019
  • detrazioni d’imposta delle spese per l’abbonamento al trasposto pubblico
  • detrazioni per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo
  • riduzioni d’imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento (DSA)
  • bonus verde
  • modifiche alle detrazioni sugli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico
Modello Iva/2019
  • è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo Iva (artt. 70-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972)
  • è stato inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019
  • nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal Dl n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.
Certificazione Unica 2019
  • vengono inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016. 
  • introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale.
770 e Cupe
  • equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa
  • previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse