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Notizie

Addizionali: in arrivo fino a 2 miliardi di tasse in più per Comuni e Regioni

Potrebbe fruttare a "fino a due miliardi di entrate aggiuntive" per gli enti locali l'eliminazione del blocco delle aliquote locali e delle addizionali su Irap, Imu/Tasi e Irpef, stabilita nella manovra varata a fine 2018

 

Come già anticipato nei giorni scorsi a proposito dei rincari in arrivo per il 2019, la manovra rischia seriamente di far aumentare le tasse per gli italiani. Potrebbe infatti fruttare a “fino a due miliardi di entrate aggiuntive” per gli enti locali – comuni e Regioni – l’eliminazione del blocco delle aliquote locali e delle addizionali su Irap, Imu/Tasi e Irpef, stabilita nella manovra varata a fine 2018.

La stima è dell’agenzia Moody’s che sottolinea come l’ammontare sia “pari al 10% dei loro margini operativi” e ritiene che “circa l’80% degli enti locali potrebbe cogliere l’opportunità di aumentare le tasse nel 2019”.

A “ritardare eventualmente” queste decisioni, si spiega, le elezioni locali in calendario a maggio 2019 in più di 4mila comuni e in 6 Regioni con un rinvio “nella seconda metà dell’anno”. “La cancellazione della decisione del 2016” si legge in un rapporto, “è ‘credit positive'” anche perché la conseguente “flessibilità fornirà un cuscinetto atteso da tempo per assorbire eventuali pressioni economiche e di bilancio”. Secondo una stima di Moody’s, a causa delle decisioni del governo centrale, gli enti locali avrebbero “perso risorse per un valore di 22 miliardi di euro fra il 2010 e il 2017”.

Irpef
Moody’s ricorda come l’addizionale Irpef “è ancora pari a zero in oltre la metà dei 7.954 comuni italiani” e questo offre un ‘ampio’ margine di applicazione così come per l’Irap, fissata sotto il livello minimo in molti casi “il che ne rende la scelta privilegiata in caso di revisione della tassazione”.

Nord
“Gli enti di piccole e medie dimensioni del Nord e Centro Italia potrebbero essere i principali beneficiari” della decisione dal momento – sottolinea il rapporto – che “avevano applicato aliquote relativamente basse fino al 2016 e potrebbero usare l’aumento per sostenere le proprie finanze o aumentare gli investimenti”.

Sud
Invece al Sud, “dove i bilanci sono meno flessibili e le basi fiscali locali sono più deboli, probabilmente gli enti utilizzeranno gli eventuali margini residui semplicemente per consolidare i bilanci annuali”. Minore impatto infine nelle grandi città come Milano, Venezia, Torino, Napoli e Roma e in Regioni come Lazio o Piemonte che – ricorda Moody’s – “avevano già fissato le aliquote vicino al loro livello massimo prima del congelamento”.

 

 

Fonte: QuiFinanza

Adempimenti. Provvedimento delle Entrate: dal prossimo 1° luglio ancora utilizzabili le card aziendali e i buoni benzina
Carburanti, più chance per pagare
Deduzione dei costi e detrazione Iva con tutti gli strumenti diversi dal contante
Arriva con il provvedimento delle Entrate diffuso ieri sera il primo tassello ufficiale del puzzle che nelle intenzioni del legislatore porterà tra breve a una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
Le modifiche dal 1° luglio
Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Simile (non identica) disposizione opera anche ai fini Iva vista la modifica anche dell’articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/72. In tale comparto, infatti, la portata della disposizione sembra più ampia e la detrazione (dell’Iva) è riconosciuta anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che riconosciuti idonei da un provvedimento ad hoc del direttore delle Entrate.
Pagamenti tracciabili
Il provvedimento 73203/2018 di ieri colma questo vuoto normativo intervenendo, peraltro, trasversalmente e quindi sia in tema di imposte dirette che di Iva. Viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. In pratica, quindi, via libera ai pagamenti “tracciabili”: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopra elencate.
Carburanti e lubrificanti
Il dato testuale del provvedimento sembra chiarire anche alcuni significativi dubbi che si erano posti un merito alla portata applicativa delle novità. Innanzi tutto va evidenziato che sia ai fini Iva che per le imposte dirette il provvedimento fa costantemente riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Sembra quindi che il vincolo anche in tema di detrazione Iva al pagamento tracciabile interessi solo queste spese e non anche tutti gli altri costi di gestione (ad esempio custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972.
Autotrazione
In merito proprio ai mezzi interessati dalle novità il decreto di ieri (articolo 1) fa riferimento all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Quindi letteralmente solo i gommati. Le motivazioni indicate in calce al decreto, invece, richiamano l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati anche ad aeromobili e natanti da diporto oltre che ai veicoli stradali a motore. Quindi con un range più ampio. Il punto dovrà essere opportunamente chiarito.
© Fonte: SOLE24ORE

Entra nel vivo il superbonus, la maxi detrazione al 110% prevista dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi in casa. Da oggi, 15 ottobre 2020, inoltre, è possibile comunicare l’opzione per cedere un credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Il superbonus è fruibile se si eseguono interventi di risparmio energetico e di messa in sicurezza sismica. In particolare trattasi di:

  • isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali con impianti centralizzati a condensazione(classe  A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione, con tetto massimo detraibile di 30.000 per unità immobiliare.
  • Eseguendo uno di questi maxi interventi, il contribuente potrà procedere anche alla realizzazione di uno degli altri lavori che permettono di fruire dell’attuale ecobonus al 50 o 65% come ad esempio il cambio delle finestre e godere del superbonus.  Tutti i lavori però devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche  dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

    Superbonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito

    La normativa prevede la facoltà in capo al contribuente di scegliere se utilizzare la maxi detrazione nella denuncia dei redditi o in alternativa di non godere dell’agevolazione e cedere il credito maturato oppure ottenere uno sconto in fattura direttamente dal fornitore.

     

    Dal 15 ottobre si potrà effettuare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura sulla base di un modello reso disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale Comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità, necessario per ottenere il superbonus.

    Il visto di conformità in particolare deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF e insieme a questo, per esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, occorre anche l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.