Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

Entra nel vivo il superbonus, la maxi detrazione al 110% prevista dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi in casa. Da oggi, 15 ottobre 2020, inoltre, è possibile comunicare l’opzione per cedere un credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Il superbonus è fruibile se si eseguono interventi di risparmio energetico e di messa in sicurezza sismica. In particolare trattasi di:

  • isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali con impianti centralizzati a condensazione(classe  A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione, con tetto massimo detraibile di 30.000 per unità immobiliare.
  • Eseguendo uno di questi maxi interventi, il contribuente potrà procedere anche alla realizzazione di uno degli altri lavori che permettono di fruire dell’attuale ecobonus al 50 o 65% come ad esempio il cambio delle finestre e godere del superbonus.  Tutti i lavori però devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche  dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

    Superbonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito

    La normativa prevede la facoltà in capo al contribuente di scegliere se utilizzare la maxi detrazione nella denuncia dei redditi o in alternativa di non godere dell’agevolazione e cedere il credito maturato oppure ottenere uno sconto in fattura direttamente dal fornitore.

     

    Dal 15 ottobre si potrà effettuare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura sulla base di un modello reso disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale Comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità, necessario per ottenere il superbonus.

    Il visto di conformità in particolare deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF e insieme a questo, per esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, occorre anche l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Covid-19: pubblicato in Gazzetta il Dpcm 17 maggio 2020 sulle riaperture

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 17 maggio 2020 sulle riaperture a partire dal 18 maggio, scarica il testo e i 17 allegati

 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni si applicano da oggi 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

 

Il testo del Decreto è costituito da 11 articoli e da 17 Allegati:

  • Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
  • Allegato 2 - Protocollo con le Comunita’ ebraiche italiane
  • Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
  • Allegato 4 - Protocollo con le Comunita’ ortodosse
  • Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai),
  • Allegato 6 - Protocollo con le Comunita’ Islamiche
  • Allegato 7 - Protocollo con la Comunita’ della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • Allegato 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
  • Allegato 9 - Spettacoli dal vivo e cinema
  • Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
  • Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
  • Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
  • Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
  • Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
  • Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
  • Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie
  • Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa del 18/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Le attività consentite nel Dpcm 26 aprile 2020 con le regole fino al 17 maggio

Nuove attività consentite dal 4 maggio :in allegato Il dpcm 26 aprile con allegati i protocolli per la sicurezza dei luoghi di lavoro, trasporti e logistica,cantieri, trasporti pubblici

 

 

Il Nuovo dpcm illustrato ieri sera dal presidente del Consiglio Conte in una lunga conferenza alle 20,20 prevede la Fase 2 per il contenimento dell’emergenza Covid-19. In allegato il testo del Dpcm firmato  completo degli allegati delle nuove attività consentite e dei protocolli di sicurezza approvati il 24 aprile per la sicurezza dei luoghi di lavoro, trasporti e logistica, cantieri, trasporti pubblici.

Apertura dal 4 maggio per le imprese manifatturiere, di costruzione e commercio all’ingrosso funzionale alle imprese manifatturiere e costruzione, con la possibilita’ dal 27 aprile di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura .

Il DPCM 26 aprile firmato questa notte consente fin da oggi, per le attività che riapriranno il 4 maggio, di recarsi nel luogo di lavoro per predisporre l'attività all'apertura ed effettuare tutti i lavori di manutenzione, sanificazione necessari per la sicurezza e il rispetto dei protocolli.

Le attività potranno ripartire rispettando il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020.

 

Dal 4 maggio fino al 17 maggio pertanto viene previsto:

  • Conferma generalizzata misure distanziamento, all’interno della regione ci si potrà spostare per fare visita ai congiunti, con mascherine e divieto di assembramento. Sempre all’interno della regione è consentito trasferirsi per motivi di lavoro o di salute o per rientrare nella propria residenza.
  • Consentito accesso a parchi, ville e giardini pubblici con ingressi contingentati e rispetto distanza di sicurezza, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
  • Per le attività sportive e motorie ci si potrà allontanare rispettando la distanza tra le persone di due metri per le sportive e un metro per le attività motorie;
  • Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti con il rispetto delle norme di distanziamento sociale, a porte chiuse. Sport di squadra possibile  invece dal 18 maggio. Dal 4 maggio vi sarà pertanto una graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
  • Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
  • Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano,  la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;
  • Per i ristoranti resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,  ma anche  la ristorazione con asporto ,  fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

 

Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

Dopo il 1 giugno attività di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.

 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Per le attività consentite fino al 3 maggio 2020 si rimanda a questo articolo "Le attività consentite da oggi 14 aprile al 3 maggio 2020 in un nuovo DPCM".

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse