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Comunicati stampa

Le novità inserite nella legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

 

FiscoOggi.it - Contributo a fondo perduto alternativo, pronto il  provvedimento attuativo

Fondo perduto per un periodo di chiusura dell'attività di almeno 100 giorni. Cambiano i requisiti di accesso e si allarga la platea di beneficiari. Stanziate anche maggiori risorse.

 

Novità per l’accesso ai contributi a fondo perduto aggiuntivi per il periodo di chiusura dell’attività a causa delle restrizioni Covid: bastano 100 giorni per averne diritto, e non più almeno 4 mesi.

Cambiano i requisiti di accesso e si allarga la platea di beneficiari con le novità inserite nella legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

Il testo definitivo stanzia anche ulteriori risorse: 40 milioni di euro in più per il 2021.

Nel frattempo circa un mese fa il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aveva anticipato già alcuni dettagli sulle modalità di domanda contenute nella bozza di decreto attuativo: per questa particolare forma di aiuti dovrebbe tornare il meccanismo dei codici ATECO.

Fondo perduto per il periodo di chiusura dell’attività: nuovi requisiti nel DL Sostegni bis

 

Il Dicastero, già al lavoro per permettere l’accesso al fondo perduto per il periodo di chiusura delle attività, dovrà adeguare il testo alle novità introdotte durante l’iter di conversione del Decreto Sostegni bis.

 

Secondo le modifiche apportate, si ha diritto all’aiuto aggiuntivo rispetto ad altri contributi a fondo perduto in presenza di requisiti meno rigidi: la fase di stand by nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione deve essere pari ad almeno 100 giorni. Non è necessario quindi che arrivi ad almeno quattro mesi, come previsto in principio.

Con questa modifica, si allarga la platea di destinatari.

La misura è destinata ai settori interessati maggiormente dalle restrizioni anti Covid e nasce per favorire la continuità delle attività economiche rimaste totalmente ferme “per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”.

Il testo rimanda a un decreto attuativo ad hoc la definizione delle modalità di accesso e degli importi da erogare, ma in ogni caso specifica che per stabilire la portata di questa particolare tornata di aiuti si dovranno considerare le misure di ristoro già adottate per particolari settori economici e i contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni e dallo stesso DL Sostegni bis.

Fondo perduto per il periodo di chiusura dell’attività: i requisiti per la domanda

Come annunciato dal Ministro Giancarlo Giorgetti il durante question time che si è tenuto alla Camera il 16 giugno 2021, il MISE è già da tempo all’opera per approvare il decreto attuativo del fondo perduto per il periodo di chiusura delle attività.

Il testo, da rivedere secondo le novità inserite, è stato già condiviso con il Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Naturalmente noi abbiamo in qualche modo anticipato tutta la procedura, in modo da essere pronti immediatamente, nel momento in cui il decreto-legge viene convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ad offrire questa possibilità di sostegno a chi in particolare è stato pesantemente danneggiato non soltanto nell’attività, ma anche proprio nella propria dimensione umana, non potendo in alcun modo svolgere alcun tipo di attività”.

Stando a quanto anticipato, per i contributi a fondo perduto legati al periodo di chiusura delle attività ritornerà il meccanismo dei codici ATECO.

Verrà stabilito un elenco delle categorie di partite IVA che avranno diritto ad accedere alle somme aggiuntive messe a disposizione esclusivamente per le attività chiuse.

Piscine e discoteche, ancora ferme del tutto, sono sicuramente in cima alla lista dei beneficiari.

In ogni caso, una volta approvato il decreto attuativo MISE sarà necessario anche attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il pacchetto di istruzioni e strumenti per procedere con la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto aggiuntivi.

Le partite IVA interessate dovranno presentare un’autocertificazione dei requisiti e delle caratteristiche richieste: oltre ai ricavi, dovrà essere indicato il periodo di chiusura forzata, minimo 100 giorni a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del DL Sostegni bis.

Secondo quanto stabilito dalla norma, i pagamenti dovrebbero poi arrivare entro 30 giorni.

Durante il question time Giorgetti aveva sottolineato: “se il Parlamento volesse aumentare lo stanziamento della misura, sarebbe evidentemente benvenuto”.

La richiesta è stata accolta, e le risorse sono passate da 100 a 140 milioni di euro, ma allo stesso tempo è stata anche allargata la platea di beneficiari. E sugli importi non c’è alcuna anticipazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 23/07/2021 

Fonte: Informazione fiscale 

Se autorizzate da delibera condominiale unanime il bonus facciate spetta al singolo proprietario che si accolla le spese di ristrutturazione.

Bonus facciate: ecco come funziona - Guida per Casa

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 499 del 21 luglio 2021 chiarisce che in un mini condominio, l'Istante proprietario di un appartamento, può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, nota come bonus facciate, a condizione che vi sia una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso.

 

L'Istante è comproprietario, insieme alla moglie, di un appartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari. L'edificio è in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici del bonus facciate previsti dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Egli vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme alla moglie, le spese previste per l'intervento. 

L'agenzia risponde con esito positivo nel caso di delibera unanime del mini condominio che autorizza questo caso particolare.

 

L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici cd Bonus facciate.

La detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»

 

La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. 

 

A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

 

 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio si fa presente che, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall'articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.». 

 

L'agenzia specifica appunto che è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. 

 

Ciò a condizione che l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi

 

Tali indicazioni sono valide anche nell'ipotesi del cd. condominio minimo ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, per il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio (fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del c.c.)

 

Al fine di beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

 

Alla luce di quanto sopra descritto l'Istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, se autorizzato da una delibera condominiale all'unanimità che preveda il diverso criterio di ripartizione delle spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data di pubblicazione: 22/07/2021 
Fonte: fisco a tasse
 

L'esenzione è prevista solo se le spese anticipate sono relative a tributi dovuti dal cliente stesso.

FiscoOggi.it - Addebiti Iva e spese anticipate, le e-fatture scontano il  Bollo

Imposta di bollo fatture elettroniche, si deve corrispondere anche per le spese anticipate e per quelle imponibili IVA. Lo conferma la risposta all'interpello numero 491 del 20 luglio 2021. 

Imposta di bollo fatture elettroniche, deve essere corrisposta anche per le spese anticipate e per quelle imponibili IVA.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero risposta all’interpello numero 491 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Se gli importi sono superiori a 77,47 euro si deve pagare 2 euro di imposta, che deve essere corrisposta al momento dell’emissione.

Nel caso in cui le somme anticipate per conto del cliente siano relative ai tributi dovuti dal cliente stesso, invece, è prevista l’esenzione.

Imposta di bollo fatture elettroniche, si paga anche per le spese anticipate e imponibili IVA

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagata anche se tali fatture riguardano spese anticipate e corrispettivi imponibili IVA.

 

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 491 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dalla situazione presentata dal notaio istante riguardo ad alcune e-fatture emesse.

L’istante fa sapere di avere emesso fatture relative a un’unica prestazione, con l’addebito sia di compensi imponibili IVA, sia di somme relative a spese anticipate.

Lo stesso ritiene che tali spese non vadano assoggettate all’imposta di bollo in quanto le spese anticipate nel nome e per conto del cliente e funzionali all’operazione principale soggetta a IVA.

 

In merito viene richiamato l’articolo 6 della Tabella allegata al Dpr n 642/1972, ovvero il decreto IVA.

L’Agenzia delle Entrate spiega che qualora gli importi superino la cifra di 77,47 euro, deve essere corrisposta l’imposta di bollo per l’importo di 2 euro.

Non si può adottare il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo e l’imposta deve essere corrisposta al momento dell’emissione.

In tale momento, infatti, sarà possibile verificare se l’imposta supera la soglia indicata.

Imposta di bollo fatture elettroniche, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 stabilisce che:

“Sono soggetti all’imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.

L’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto, prevede che l’imposta sia dovuta fin dall’origine per le:

“Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

L’imposta non è dovuta se l’importo è inferiore a 77,47 euro secondo quanto stabilito nella nota 2, lettera a) dello stesso articolo 13.

Una deroga è prevista dall’articolo 6 della tabella annessa al Dpr n. 642/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le:

“Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

La disposizione citata, quindi, stabilisce l’esenzione assoluta dall’imposta per fatture e documenti fiscali indicati nell’articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di somme legate ad operazioni soggette ad IVA.

Nel caso in questione, tuttavia, le somme sono percepite in nome e per conto del cliente. Non si applica quindi la deroga alla norma.

 

Tuttavia, nel caso in cui le somme anticipate riguardino tributi dovuti dal cliente stesso, potrà essere applicato l’articolo 5 della tabella B allegata al Dpr n. 642/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti relativi alla riscossione e il rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 21/07/94

Fonte: Informazione fiscale