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Comunicati stampa

Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 516 del 27 luglio 2021.

Superbonus 110% ristrutturazioni: niente alberghi, più donne e giovani  negli appalti. - ISTRUZIONI - Novità - Gazzetta del Sud

 

Superbonus interventi antisismici, a chi spetta l'agevolazione? Ai soggetti che realizzano i lavori in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3. si deve fare riferimento alla mappa di rischio aggiornata ad aprile 2021 e scaricabile dal sito della Protezione Civile.

 

Superbonus interventi antisismici, l’agevolazione spetta solo per i lavori effettuati nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3.

La mappa di classificazione di riferimento per determinare i comuni che rientrano nella detrazione al 110 per cento introdotta dal decreto Rilancio è quella aggiornata ad aprile 2021.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

La mappa di riferimento è reperibile sul sito della Protezione Civile.

Superbonus interventi antisismici, a chi spetta l’agevolazione

Il superbonus per gli interventi antisismici è l’oggetto della risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento nasce dallo spunto dell’istante che intende realizzare lavori antisismici in un edificio situato in un comune classificato nella zona 3 nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003.

Il soggetto chiede se può beneficiare della detrazione al 110 per cento introdotta dal decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, relativo alle spese agevolabili, chiarisce che non è l’ordinanza del 2003 quella che deve essere presa a riferimento per la classificazione dei comuni.

Il documento di prassi che deve essere preso in considerazione è la circolare numero 24 dell’8 agosto 2020.

 

Per l’individuazione del rischio sismico tale circolare fa riferimento all’elenco contenuto nella “mappa classificazione rischio sismico” presente nel sito della Protezione Civile.

Il documento sottolinea, infatti, quanto segue:

“La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.”

L’ultimo aggiornamento presente è quello di aprile 2021.

Superbonus interventi antisismici, l’aggiornamento nella classificazione del rischio sismico

L’Agenzia delle Entrate si esprime con parere negativo sulla possibilità dell’istante di fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, in relazione agli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici e di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi.

Nello specifico si tratta:

“degli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003”

Se tuttavia il comune indicato dall’istante era stato inserito tra i comuni in zona sismica 3 nella precedente classificazione, dopo la riclassificazione tale comune è stato inserito in zona 4.

In altre parole, quindi, il comune non fa più parte delle zone a rischio sismico che possono accedere alle detrazioni fiscali in questione e, di conseguenza, il soggetto non potrà beneficiare del superbonus 110 per cento per interventi antisismici.

 

Per determinare la fruizione dell’agevolazione bisogna, infatti, fare riferimento alle ordinanze provinciali riportate all’interno del documento di prassi che hanno, di fatto, modificato la classificazione del comune all’interno del quale verranno realizzati i lavori antisismici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 28/07/021

Fonte: Informazione fiscale

Facciamo il punto su cosa cambia dopo la proroga al 15 settembre per i soggetti ISA e i forfettari.

 

Scadenze fiscali del 2021 mese per mese - PMI.it

Dichiarazione dei redditi 2021, rateizzazione di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

Dichiarazione dei redditi 2021rateizzazione delle imposte post proroga: facciamo il punto su cosa cambia dopo il rinvio al 15 settembre di saldo e primo acconto.

La legge di conversione del decreto Sostegni bis ha prorogato i versamenti dovuti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 delle imposte sui redditi. Beneficiano della proroga i soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, forfettari inclusi, e soci di società, associazioni e imprese.

Il rinvio del termine ultimo per versare la prima rata non modifica il calendario dei versamenti a rate per tutti gli importi dovuti successivamente al 15 settembre e, per espressa previsione normativa, non è possibile applicare il differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento.

 

Cosa cambia invece per chi ha scelto di pagare entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, ovvero entro il 31 luglio? In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, facciamo di seguito il punto delle novità.

Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza saldo e acconto: la nuova rateizzazione post proroga

Il 30 giugno 2021 era la scadenza ordinaria per pagare il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP se superiore ad un determinato importo.

Il termine ordinario è stato oggetto di proroga al 15 settembre 2021 per i titolari di partita IVA, in virtù delle novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni bis.

In precedenza, il decreto n. 99/2021 aveva disposto una “mini-proroga” dei versamenti al 20 luglio, sempre limitata ai soggetti ISA e forfettari.

L’accavallarsi di norme ha creato non poca confusione tra contribuenti e intermediari e i dubbi principali riguardano ora le regole in materia di rateizzazione di saldo 2020 e primo acconto 2021 delle imposte sui redditi.

Facciamo quindi chiarezza sui diversi piani di dilazione possibili, in relazione alla data a partire dalla quale è eseguito il versamento della prima rata.

Partendo dai titolari di partita IVA che sfrutteranno la possibilità di rinvio al 15 settembre 2021, in calendario sarà necessario segnare in rosso l’appuntamento del giorno 16 settembre per la seconda rata, 18 ottobre per la terza rata e 16 novembre per la quarta rata.

Riassumendo:

  • la scadenza della prima rata è fissata al 15 settembre 2021;
  • la scadenza della seconda rata è fissata al 16 settembre;
  • la scadenza della terza rata è fissata al 18 ottobre 2021 (il 16 ottobre cade di sabato);
  • la scadenza della quarta rata è fissata al 16 novembre 2021.

Come sopra anticipato, la proroga al 15 settembre 2021 riguarda anche i soci di società, associazioni e imprese soggette agli ISA. In tal caso, sarà possibile beneficiare del rinvio secondo il seguente piano di scadenze:

  • la scadenza della prima rata è fissata al 15 settembre 2021;
  • la scadenza della seconda rata è fissata al 30 settembre;
  • la scadenza della terza rata è fissata al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di sabato);
  • la scadenza della quarta rata è fissata al 30 novembre 2021.

In ambedue i casi, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi previsti in caso di rateizzazione.

Rateizzazione imposte sui redditi senza maggiorazioni e interessi prima del 15 settembre 2021

Il quadro in merito alle regole sulla rateizzazione delle imposte sui redditi si complica per chi sceglierà di versare l’importo dovuto prima del 15 settembre 2021, dilazionando i pagamenti sulla base degli ordinari calendari.

I dubbi principali, per i quali si auspica un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguardano gli interessi e le maggiorazioni applicate alle rate versate prima del nuovo termine prorogato dal decreto Sostegni bis.

Sul punto, si segnala un intervento da parte di Assosoftware sulle pagine del Sole24Ore, che richiama ai chiarimenti forniti in merito con la risoluzione n. 71/2019.

In tale occasione, l’Agenzia delle Entrate evidenziava la possibilità di versare prima della scadenza prorogata (30 settembre 2019) le somme dovute, avvalendosi degli ordinari piani di rateizzazione.

Le rate precedenti alla nuova scadenza potevano essere versate senza interessi e maggiorazioni, dando in ogni caso evidenza nel modello F24 del numero della rata corrisposta.

In alternativa, al contribuente era consentito effettuare entro il termine prorogato più versamenti, con scadenze e importi a libera scelta, pagando poi alla scadenza la differenza dovuta, senza interessi.

A logica, i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 71/2019 dovrebbero applicarsi anche in relazione alla proroga di saldo 2020 e acconto 2021 delle imposte sui redditi. In tal caso, tutte le somme pagate prima del 15 settembre 2021 verrebbero “scontate” di interessi e maggiorazioni.

Dichiarazione dei redditi 2021: rateizzazione delle imposte per partite IVA, dipendenti e pensionati. Le scadenze

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, appare utile riepilogare le regole previste in via ordinaria in materia di rateizzazione delle imposte relative alla dichiaraizone dei redditi.

Il saldo e la prima rata di acconto delle imposte sui redditi 2021 possono essere versati in rate mensili, da completare entro il mese di novembre.

È inoltre possibile differire il pagamento entro i 30 giorni successivi, pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Di seguito il calendario delle scadenze per chi opta per la rateizzazione:

  • Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per non titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
20 agosto 0,33 20 agosto 0,00
31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

  • Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 18 ottobre 0,84
18 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50 - -

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Si ricorda che le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2021 possono essere versate in un’unica soluzione o mediante rateizzazione utilizzando il modello F24.

Per chi presenta il modello 730 ed è dotato di sostituto d’imposta, l’importo dell’IRPEF o della cedolare secca dovuta è trattenuto in busta paga (o sulla pensione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 27/07/2021

Fonte: Informazione fiscale

Le Entrate con la corposa Circolare n 9/E rispondono a quesiti sulla disciplina del credito di imposta dei beni strumentali nuovi.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo credito di imposta beni  strumentali ed Industria 4.0 | Syde Srl

Le Entrate con la corposa Circolare n 9/E rispondono a quesiti sulla disciplina del credito di imposta dei beni strumentali nuovi.

Con Circolare n 9/E del 23 luglio le entrate trattano del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti.

 

Innanzitutto con il documento si prassi si ricordano le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 e in particolare:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato allegato B (di seguito, per brevità, anche “beni immateriali non 4.0”); 
  • la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; 
  • l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; 
  • la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A e dell’allegato B

 

Successivamente, si specifica che anche il Decreto Sostegni bis appena convertito in legge ha previsto con l’articolo 20 che, alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro:

  • il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, 
  • effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e 6 fino al 31 dicembre 2021,
  • è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. 

 

L'agenzia precisa però che considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

 

Inoltre si precisa che la disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

 

Ecco una tabella riassuntiva sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi proposta dalla stessa agenzia nella Circolare n9/E:

 

Credito di imposta beni strumentali nuovi e contratto di leasing

Con risposta al quesito n 1 le Entrate chiariscono che avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.

 

L'agenzia è dell’avviso che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.

 

Credito di imposta beni strumentali nuovi e beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro 

Con risposta al quesito n 2 le entrate chiariscono che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione. 

 

Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili e pertanto si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso). 

 

Si rimanda alla corposa circolare per tutti gli altri chiarimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data di pubblicazione: 26/07/2021 

Fonte: Fisco e tasse