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Il nuovo modulo potrà essere usato dal 5 agosto 2021.

Modello Cila per superbonus 110 — idealista/news

CILA semplificata per il superbonus del 110 per cento: si può usare dal 5 agosto 2021 il nuovo modulo, approvato dalla Conferenza Unificata il 4 agosto.

Con il nuovo modello per la CILA (Comunicazione asseverata di inizio attività) si riducono gli adempimenti necessari per accedere al superbonus del 110 per cento.

Cosa cambia e quali sono le novità operative dal 5 agosto 2021?

L’obiettivo è dare attuazione alle semplificazioni divenute ormai definitive con la conversione in legge del decreto n. 77/2021 che, tra le novità, snellisce il set di informazioni da indicare nella CILA.

 

Nel nuovo modello di comunicazione inizio lavori asseverata, valido su tutto il territorio nazionale, sarà possibile attestare gli estremi del titolo abitativo relativi alla costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione, senza necessità di provare lo stato legittimo dell’immobile.

Questo è stato uno dei passaggi che ha ritardato l’apertura dei cantieri per il superbonus del 110 per cento, soprattutto per gli immobili più datati.

Cosa cambia con la nuova CILA? Facciamo il punto di tutte le novità rientranti nell’ambito del superbonus del 110 per cento.

Superbonus, CILA semplificata dal 5 agosto 2021: novità e cosa cambia

È stato approvato dalla Conferenza Unificata il nuovo modello della CILA per il superbonus del 110 per cento.

La seduta del 4 agosto ha dato l’ok al modulo per l’avvio dei lavori, predisposto con il fine di ridurre i tempi d’attesa per l’apertura dei cantieri.

Una necessità legata anche all’attuazione delle riforme previste dal Recovery Plan, che mira a rimuovere gli ostacoli burocratici che hanno rallentato il superbonus del 110 per cento sin dalla sua introduzione.

È il Dipartimento della Funzione Pubblica a mettere a disposizione il nuovo modello in pdf della CILA per il superbonus, in due versioni: quella standard e quella da compilare se sono coinvolti altri soggetti.

Ma cosa cambia con la CILA semplificata?

Il nuovo modulo in pdf, consentirà di attestare gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o del provvedimento di legittimazione dell’immobile. Per quelli più datati, basterà attestare che la costruzione è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Come previsto dall’articolo 33 del decreto n. 77/2021, convertito in legge il 28 luglio 2021, la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Inoltre, per le opere in edilizia libera, nella CILA sarà necessario indicare la sola descrizione dell’intervento. Alla fine dei lavori e ad integrazione della comunicazione già presentata sarà possibile indicare le eventuali varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei lavori.

CILA per il superbonus del 110 per cento: elaborato del progetto da allegare su base facoltativa

Il nuovo modello di CILA per il superbonus del 110 per cento perde anche l’elaborato grafico.

Come si legge nel nuovo modulo sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata, basterà descrivere in forma sintetica l’intervento da realizzare. Il progettista dei lavori non sarà tenuto ad allegare obbligatoriamente l’elaborato grafico, ma se necessario potrà farlo per una descrizione più puntuale dei lavori che si intendono eseguire.

Per gli interventi di edilizia libera sarà in ogni caso sufficiente descrivere l’intervento in maniera sintetica utilizzando per l’appunto la nuova CILA.

In chiusura, si segnala che con il nuovo comma 13-ter, articolo 119 del decreto Rilancio, viene previsto che i lavori ammessi al superbonus, anche qualora relativi a parti strutturali di edifici o prospetti, sono considerati opere di manutenzione straordinaria. Basterà quindi solo la CILA per l’avvio dei cantieri, ad esclusione delle opere di demolizione e ricostruzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 05/08/2021

Fonte: Informazione fiscale

Ci sono occasioni in cui non è possibile utilizzarla?

Fattura Semplificata: istruzioni per l'uso - digitalenoproblem.it

Riferimenti normativi, dati da inserire e istruzioni da seguire: per verificare la possibilità di poterla emettere è necessario prima di tutto rispettare il limite dei 400 euro.

 

Come si compila la Fattura semplificata ai fini IVA? E quando si può emettere? Esistono casi in cui non è possibile utilizzarla?

Le istruzioni da seguire per un corretto utilizzo della formula alternativa e più snella rispetto al documento standard.

La prima regola di cui tener conto è il limite dei 400 euro. La fattura semplificata ha fatto il suo ingresso nel sistema a partire dal 1° gennaio 2013 con un importo massimo di 100 euro, che poi è stato innalzato nel 2019, come conseguenza della nuova normativa sull’IVA comunitaria.

I soggetti passivi IVA, imprese e professionisti, hanno la possibilità di emetterla in sostituzione di quelle ordinarie per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA.

 

Ad innalzare la soglia massima da rispettare è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto ad hoc firmato il 10 maggio 2019.

Un numero minore di informazioni e importi decisamente ridotti caratterizzano la fattura semplificata che si rivela particolarmente utile per i soggetti che lavorano in alcuni settori specifici.

Un esempio pratico? La ristorazione. In queste attività può risultare davvero vantaggioso il suo utilizzo, sia per ottimizzare i tempi sia per una maggiore semplificazione della normale procedura di emissione.

Potrebbe interessarti anche:
IVA: cos’è e come funziona l’imposta sul valore aggiunto? La guida completa ed aggiornata

Fattura semplificata: cos’è e quando si usa? Ecco tutti i riferimenti normativi

Ma vediamo più nel dettaglio come nasce e cos’è la fattura semplificata. Dal 1° Gennaio 2013, con il recepimento della c.d Direttiva UE “fatturazione”, la legge n.228 del 2012 ha inserito nel DPR n. 663/1972 l’articolo 21-bis, il quale disciplina l’emissione di una fattura semplificata che può essere emessa in sostituzione della fattura ordinaria da tutti i soggetti passivi IVA per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro, portato a 400 euro con il DM MEF 10 maggio 2019, e per le note di variazione previste dell’articolo 26 del DPR n. 663/1972.

L’importo complessivo è inteso come una somma dell’imponibile più l’imposta, in riferimento all’articolo 220-bis della direttiva 2006/112/UE modificata dalla direttiva 2010/45UE del 13 luglio 2010.

In buona sostanza, la fattura semplificata è un documento contenente un numero di informazioni ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste dalla fattura ordinaria, così come previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Fattura semplificata: come si compila? Ecco i dati obbligatori da riportare

Una traccia di come si compila la fattura semplificata e di quali informazioni deve contenere è contenuta già nell’articolo 21 bis del Decreto IVA.

La fattura semplificata deve contenere i seguenti dati obbligatori:

  • data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco;
  • ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore;
  • ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cessionario-committente;
  • indicazione dei servizi offerti-beni ceduti;
  • ammontare del totale documento e dell’imposta;
  • in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazioni e sulle specifiche degli elementi soggetti a modifica.

La fattura semplificata: le semplificazioni introdotte e i casi di esclusione

Passiamo ad analizzare le semplificazioni introdotte con la fattura semplificata e i casi di esclusione.

Fattura semplificata: tutti i vantaggi

La fattura semplificata presenta delle importanti semplificazioni ed agevolazioni sintetizzabili nella possibilità di:

  • specificare soltanto partita IVA o codice fiscale del cliente nazionale, tralasciando i dati anagrafici-residenziali;
  • specificare il numero di identificazione IVA per il cliente comunitario (prefisso e num. di partita IVA estera), tralasciando i dati anagrafici-residenziali;
  • specificare il totale dell’ammontare complessivo (ad esempio: 80 euro come totale fattura con 22 per cento di IVA o 80 euro come totale fattura con 14,42 euro di IVA);
  • specificare il dettaglio di servizi resi-beni ceduti, invece della natura-quantità-qualità degli stessi.

Quando non è possibile usare la fattura semplificata?

Esistono, infine, alcuni casi specifici nei quali non è possibile usare la fattura semplificata.

Tra questi ricordiamo le seguenti fattispecie nelle quali non è possibile fruire della fattura semplificata:

  • cessioni intracomunitarie (vedi art. 41 DL num. 331/1993);
  • vendite a distanza;
  • prestazioni di servizi o cessioni di beni eseguite verso soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario dove l’imposta è dovuta.

Al contrario, è possibile utilizzare la fattura semplificata in caso di prestazioni effettuate verso soggetto passivo di imposta stabilito in Paese extra Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 04/08/2021 

Fonte: Informazione fiscale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto il decreto del Ministero dell'Economia sull'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro. 

Cancellazione cartelle fino a 5.000 euro DL Sostegni: manca solo il decreto  MEF

A beneficiarne i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro e in riferimento ai ruoli del periodo 2000-2010.

 

Stralcio delle cartelle entro il 31 ottobre 2021: il decreto del Ministero dell’Economia approda in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto MEF del 14 luglio sulla cancellazione dei ruoli fino a 5.000 euro è stato pubblicato il 2 agosto 2021 e definisce la procedura operativa che verrà adottata.

Sono i ruoli affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 quelli inclusi nello stralcio automatico, a patto però che il debitore non superi il limite di 30.000 euro di reddito nell’anno d’imposta 2019.

Sarà dall’incrocio dei dati di Agenzia delle Entrate e ramo Riscossione che verrà verificato chi può beneficiare dello stralcio delle cartelle. Entro il 20 agosto 2021 l’AdER invierà l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti con debiti fino a 5.000 euro relativi al decennio 2000-2010 e, successivamente, spetterà alle Entrate verificare il rispetto del limite di reddito.

Stralcio cartelle, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: debiti cancellati entro il 31 ottobre 2021

 

Parte lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro.

Il decreto MEF del 14 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021, disegna tempi e procedure per l’annullamento dei debiti.

Atteso entro lo scorso 20 giugno, il decreto attuativo del 14 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto definisce le regole operative e i tempi del condono dei carichi compresi nel decennio 2000-2010.

Sarà entro il 31 ottobre 2021 che per i contribuenti ammessi si procederà con l’annullamento automatico dei debiti. Il compito sarà affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, supportata dall’Agenzia delle Entrate.

Entro il 20 agosto, l’AdER elaborerà e trasmetterà alle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti con debiti fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, importo che verrà verificato alla data del 23 marzo 2021.

L’Agenzia delle Entrate sarà quindi chiamata a verificare, sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, se ai codici fiscali segnalati dall’Agente della riscossione corrispondono redditi fino a 30.000 euro, soglia per l’accesso allo stralcio automatico delle cartelle.

La verifica verrà effettuata attingendo ai dati relativi alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi presenti nelle banche dati delle Entrate e relative all’anno d’imposta 2019.

Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, incrocio dei dati per il condono entro il 31 ottobre 2021

Al contribuente non saranno richiesti adempimenti.

La procedura di stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro sarà effettuata mediante la cooperazione e l’incrocio dei dati a disposizione di Agenzia delle Entrate e AdER, verificando quindi le informazioni relative alle cartelle relative al periodo 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2010 e le informazioni reddituali del debitore.

Si ricorda che, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti richiesti, lo stralcio delle cartelle lascia fuori:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Sarà possibile invece beneficiare della cancellazione automatica anche per i debiti ricompresi della definizione agevolata e, nello specifico, delle rottamazioni previste:

A tal proposito si evidenzia che sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si può controllare se i propri debiti, relativi a cartelle ammesse alla rottamazione ter o al saldo e stralcio delle cartelle rientreranno o meno nella procedura di condono.

Una procedura che controllerà esclusivamente la data di affidamento del debito e l’importo residuo calcolato al 23 marzo 2021. Resta fuori dall’applicativo sviluppato dall’AdER la verifica relativa al rispetto del limite di reddito di 30.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data di pubblicazione: 03/08/2021

Fonte: Informazione fiscale