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Credito d’imposta 4.0: addio a super/iper ammortamento nella Legge di bilancio

Legge di bilancio 2020: al posto di super/iper ammortamento è stato introdotto un nuovo credito d'imposta. Ecco come funziona

 

 

Nella legge di bilancio 2020 è stato introdotto il nuovo credito d’imposta per l’industria 4.0 al posto del super ammortamento e iperammortamento. Al posto del super ammortamento viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
  • effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Potranno accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni

  • materiali nuovi;
  •  strumentali all’esercizio d’impresa;
  • con le stesse eccezione dei beni previste per super e iper ammortamento.

Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni sopra descritti, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0” il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

  • in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
  • a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Il decreto fiscale amplia i bonus bollette per i redditi bassi

Al di sotto di un certo ISEE si ampliano i bonus sociali per le bollette elettriche, gas, acqua servizi fognature e depurazione. Saranno automatici dal 2021

 

 

Bonus bollette  ampliati e automatici per le famiglie a basso reddito.  Nella legge di conversione del decreto fiscale in corso di approvazione al Senato questa settimana.   è presente ,  con il nuovo articolo 57 bis si prevede un ampliamento dei bonus sociali  (cd "bonus energia") con una riduzione dei costi delle bollette elettriche del gas e dell'acqua riservati a famiglie al disotto di un certo ISEE e  l’applicazione automatica delle  tariffe agevolate , senza bisogno di inoltrare le domande.

Attualmente il bonus gas ed elettrico sono riconosciuti in caso di:
• nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
• nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Dal 1 gennaio 2020  viene esteso  a queste due ultime categorie anche il bonus idrico, cioè la riduzione delle tariffe dell'acqua , che sarà comprensivo anche dei costi applicati per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione

Quinid le categorie non sono ampliate  ma chi ha già diritto otterra i bonus anche per servizi che prima non erano compresi.  

Inoltre , le tariffe ridotte saranno applicate automaticamente, senza necessità di fare domanda ogni anno al proprio comune di residenza, come avviene oggi , Questa novità entrerà in vigore nel 2021.

Sarà infatti necessario mettere a punto un sistema di scambio dei dati tra l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'INPS   ,  il sistema Acquirente Unico dello Stato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) 
 E' previsto anche che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipuli  un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso le procedure automatiche.

Ricordiamo che il valore del bonus elettrico per disagio economico dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. Per l'anno 2019 questi sono i valori :

  • Famiglia di 1-2 componenti € 132
  • Famiglia di 3-4 componenti  € 161
  • Famiglia oltre i  4 componenti € 194

Il Bonus Sociale Idrico (o Bonus Acqua)  invece è l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale), il bonus consente agli utenti domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola persona (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno).

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Decreto fiscale 2020: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 730

Decreto fiscale 2020: 730 da presentare entro il 30 settembre, i rimborsi se previsti ci saranno dalla prima retribuzione utile

 

 

Il testo del decreto fiscale, la cui versione definitiva approvata dalla Commissione finanze, è in discussione in queste ore, sembra uscire dal confronto parlamentare abbastanza stravolto. Una delle modifiche, riguarda l'ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale previsto nell'articolo 16-bis introdotto in sede di conversione in Legge.

In particolare dal 1° gennaio 2020 posso utilizzare il modello di dichiarazione dei redditi 730 "i titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 TUIR e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico. Inoltre , i CAF (Centri di assistenza fiscale) offriranno il loro supporto anche a questi lavoratori.

Dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730 (e delle schede di destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille ) al 30 settembre. Inoltre, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAFdipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative concludono le attività di controllo e trasmissione nonché la consegna, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all'Agenzia delle Entrate entro:

  • a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

Attenzione va prestata al fatto che la data della trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per i sostituti d'imposta guadagna qualche giorno slittando dal 7 marzo (scadenza attuale) al 16 marzo.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si segnala che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

Ovviamente queste novità non sono ancora approvate definitivamente, sarà necessaria l'approvazione del Parlamento per renderle esecutive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse