Layout Type

Presets Color

Background Image

Annunci

 

Dichiarazioni 2020: online i modelli RedditiPF, IRAP, CNM, ENC, SC e SP

Dichiarazioni dei redditi 2020 (anno di imposta 2019): pubblicati i modelli RedditiPF, RedditiSP, RedditiSC, IRAP, ENC e Consolidato. Guida alle prime novità

 

 

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli dichiarativi mancanti per il 2020, riferite all'anno di imposta 2019. In particolare, sono stati approvati i seguenti modelli (e le relative istruzioni)

  • Redditi persone fisiche,
  • Enti non commerciali,
  • Redditi Società di persone,
  • Redditi Società di capitali,
  • Irap
  • Consolidato nazionale mondiale.

Come ogni anno sono molte le novità contenute nei modelli. Per quanto riguarda il modello RedditiPF 2020, tra le principali novità segnaliamo:

  1. importo massimo spese annue per cui è possibile fruire della detrazione pari a 800 euro;
  2. limite massimo dei redditi per i figli a carico di età inferiore a 24 anni innalzato a 4.000 euro;
  3. Inserita la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR” per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento.

Per quanto riguarda i modelli Consolidato Nazionale Mondiale, RedditiSC, RedditiSP e ENC una novità è rappresentante dalla detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021  per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche. Per sapere come funziona questa detrazione nel modello 730 rimandiamo all'articolo 730/2020:detrazione del 50% spese per colonnine di ricarica auto elettriche

Nei modelli IRAP, RedditiSP, RedditiSC e ENC entrano nuovi campi per consentire l’indicazione della quota annuale deducibile relativa al Patent Box. Questo nel caso in cui il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni  necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo quanto indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

Cambia anche il modello  riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all’enoturismo (quest’ultima trova spazio anche nel modello Sp) e all’oleoturismo. L’indicazione dei ricavi da enoturismo e oleoturismo entra invece nel quadro RG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

 

ISEE in scadenza il 31 gennaio 2020

ISEE da aggiornare con una nuova DSU per evitare la sospensione delle prestazioni sociali, come il reddito di Cittadinanza. Possibili code ai CAF

 

 

Come ogni anno  le famiglie che  ricevono  prestazioni sociali dall'INPS devono rinnovare l'ISEE entro il 31 gennaio  2020.  Sono interessate quest'anno oltre un milione di famiglie  tra  cui i percettori di:

  • Reddito di cittadinanza,
  • Pensione di cittadinanza
  • Carta acquisti ordinaria per nuclei con over 65 o under 3

In mancanza di rinnovo,  le erogazioni possono essere sospese a partire  da Febbraio 2020.

Il rinnovo va fatto ripresentando una DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata direttamente sul Sito dell'INPS o presso un CAF o patronato 

Va ricordato che dal 2019 il periodo di validità delle DSU è diventato annuale, cioè   scadono sempre il 31 dicembre dell'anno in cui vengono presentate. Non è più necessario ripresentarla in corso d'anno.

 Si ricorda che nella DSU,  da  quest'anno,   vanno dichiarati sia i redditi da lavoro  che i patrimoni posseduti alla data del 31.12.2018. Si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, ad esempio  nel 2020 il riferimento è al 2018). Qui i modelli e le istruzioni di compilazione aggiornate fornite dall'INPS.

Il Sole 24 ore evidenzia che i CAF quest'anno sono particolarmente  affollati sia per il numero di beneficiari del nuovo sussidio "Reddito di cittadinanza" sia per le recenti modifiche alle modalità di compilazione delle DSU con nuovi modelli . 

Due coordinatori della Consulta dei Caf , Mauro Soldini e Massimo Bagnoli  affermano che l'aumento degli utenti è arrivato in questi giorni  a + 50% rispetto al 2019 . Viene anche evidenziato che per quest'anno  l’Inps  non ha ancora rinnovato le convenzioni che stabiliscono le condizioni di rimborso  del servizio effettuato da questi uffici , solitamente dipendenti da organizzazioni private come sindacati o organizzazioni datoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/01/2020

Fonte: Inps

Agevolazioni riacquisto “prima casa”

Revoca dei benefici del riacquisto "prima casa" se la stessa non diventa residenza principale entro l’anno dalla vendita della precedente "prima casa"

 

 

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della CTR del Lazio con la quale venivano revocate le agevolazioni concesse a una coppia di coniugi per il riacquisto della "prima casa", in quanto gli stessi non avevano adibito il nuovo immobile a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto e in considerazione del fatto che l’immobile era già locato a terzi in occasione del rogito.

Tale decisione è contenuta nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30925 del 27 novembre 2019, consultabile in allegato.

La pronuncia della Corte risulta significativa in quanto chiarisce i presupposti per l’applicazione della normativa sui benefici fiscali connessi all’acquisto “prima casa” nell' ipotesi di riacquisto dell’abitazione entro un anno dalla vendita della precedente "prima casa".

In particolare, il giudice di legittimità specifica come interpretare le condizioni dettate per godere delle agevolazioni “prima casa”, previste nella nota II-bis) all'articolo 1 della Tariffa, Parte Primaallegata al Dpr 131/1986 e precisamente:

  • che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (art.1, comma 1, lettera a della Tariffa sopra citata);
  • in caso di cessione dell’immobile acquistato con detti benefici, che entro un anno dall’alienazione si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (ipotesi di riacquisto "prima casa" prevista dall'art.1, comma 4, Tariffa sopra citata).

Con riferimento alla prima ipotesi (comma 1) risulta pacifico che il mancato rispetto del termine di 18 mesi comporta la revoca dei benefici fiscali e l’applicazione delle sanzioni.

Più problematica risulta invece  l’ipotesi del riacquisto “prima casa” dovuta alla mancanza nel 4 comma della disposizione da ultimo citata, di un riferimento preciso al termine entro il quale il contribuente, che riacquisti entro un anno una nuova «prima casa», debba adibire quest’ultima ad abitazione principale, per non perdere l’agevolazione.

La Cassazione ha risolto tale questione interpretando il 4 comma nel senso di condizionare il mantenimento dei benefici al fatto che l’acquirente non solo riacquisti la nuova “prima casa” entro 1 anno dalla vendita della precedente, ma anche che stabilisca la propria residenza anagrafica proprio nell’abitazione acquistata sempre entro il termine di 1 anno.

In aggiunta, il giudice di legittimità ha rilevato che, sebbene nel caso esaminato l’immobile fosse locato a terzi al momento dell’acquisto, tale circostanza non può esimere dalla revoca dei benefici in quanto gli acquirenti ne erano a conoscenza al momento del rogito.

La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza dei giudici di merito che disponeva la revoca dei benefici fiscali goduti nel riacquisto “prima casa” da parte dei coniugi e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli stessi.

La decisione risulta infatti coerente con l’intento del legislatore sotteso alla disposizione in oggetto e cioè quello di tutelare l’acquisto di un bene primario costituzionalmente protetto evitando invece di incentivare intenzioni speculative.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse