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Comunicati stampa

A mostrare perplessità sull'attestato della presenza della documentazione è l'INT nel comunicato stampa del 30 aprile 2021, per voce del presidente Riccardo Alemanno.

Superbonus e visto di conformità: ok all'autoapplicazione | BibLus-net

Il visto di conformità del superbonus 110 per cento non aiuta la semplificazione degli adempimenti. 

Visto di conformità superbonus 110 per cento, per l’Istituto Nazionale Tributaristi l’attestato della presenza della documentazione relativa all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio non è in linea con la semplificazione che dovrebbe essere garantita dal processo di digitalizzazione.

A spiegarlo è il comunicato stampa del 30 aprile 2021 dell’INT, attraverso le parole del presidente Riccardo Alemanno.

L’occasione per evidenziare il parere contrario sul visto di conformità è stata una video conferenza sul tema della riforma della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia il parere era già stato indicato in diverse altre occasioni precedenti.

Visto di conformità superbonus 110, INT: non aiuta la semplificazione

 

Il visto di conformità del superbonus 110 per cento, ovvero l’attestato della presenza della documentazione necessaria per aver accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, viene visto con un’azione che non è in linea con la semplificazione che dovrebbe essere possibile grazie al processo di digitalizzazione.

L’opinione dell’Istituto Nazionale Tributaristi è stata espressa nel comunicato stampa del 30 aprile 2021.

A chiarire la posizione dell’INT è stato il presidente Riccardo Alemanno, che ha dichiarato quanto segue:

“Il visto di conformità formale che attesta esclusivamente la presenza della documentazione prevista dalla normativa sul super-bonus, peraltro riscontrabile nelle piattaforme digitali della P.A., è la perfetta antitesi della semplificazione che dovrebbe apportare l’utilizzo dei sistemi digitali.”

Le parole sono state pronunciate durante una videoconferenza in cui, tra gli altri temi, si è affrontato quello della Riforma della Pubblica Amministrazione.

Nella stessa occasione Alemanno ha inoltre aggiunto:

“Ho segnalato l’incongruenza già al Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta”

Nel suo intervento, il presidente Alemanno ha inoltre ripercorso le tappe delle richieste dell’INT in precedenti occasioni.

Quelle indicate dal presidente dell’INT sono gli stati generali dell’economia e gli emendamenti alla bozza della Legge di Bilancio 2021:

“ciò era stato già indicato anche nella documentazione presentata dall’INT agli stati generali dell’economia che purtroppo non hanno avuto seguito, con buona pace degli effetti sperati sulla semplificazione e poi anche nella scorsa legge di bilancio sotto forma di proposte di emendamenti in cui, tra le eventuali modifiche, si proponeva una autocertificazione della presenza formale dei documenti a cura del beneficiario.”

Visto di conformità superbonus 110, INT: fiducia nel governo Draghi

Nonostante la contrarietà ad un attestato che potrebbe complicare un quadro di adempimenti già abbastanza complesso, l’INT esprime anche fiducia nel nuovo esecutivo a guida Draghi, su interventi che sfruttino il digitale per favorire la semplificazione.

A riguardo Riccardo Alemanno ha dichiarato che:

 

“Ora però le parole chiare e nette del Presidente del Consiglio Mario Draghi, fanno ben sperare su un utilizzo dei sistemi digitali per semplificare e non per aumentare costi e complicazioni a carico della comunità, a partire dal bonus 110 per cento.”

Perplessità riguardo al superbonus sono relative all’impatto sulla fiscalità generale: per l’INT, infatti, la copertura dell’agevolazione non può che gravare sulle risorse pubbliche.

Nel comunicato INT, infatti, si legge che nessuna tassazione dei lavori eseguiti potrà coprire i costi dell’operazione.

In merito Alemanno ha dichiarato:

“Certamente le finalità ecologiche sono assolutamente condivisibili, ma allora perché non rendere strutturali le altre norme già operative in tema di salvaguardia ambientale e sismica? Senza dover rincorrere ogni anno le proroghe, causando incertezza sulla pianificazione degli interventi, ed incrementando le percentuali di recupero fiscale dal 65 al 75 per cento.”

Nella parte finale del suo intervento il presidente dell’INT si è soffermato sulla necessità della semplificazione in tema fiscale.

Riccardo Alemanno ha infatti dichiarato:

 

“Il nostro Paese non ha necessità di annunci sensazionalistici, ha bisogno nei vari settori di interventi strutturali, chiari, semplici, che gravino il meno possibile sulla fiscalità generale e che si finanzino soprattutto con il maggior gettito creato, garantendo al contempo vitalità al settore edile indispensabile per la ripresa del Paese.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 03/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

A fornire chiarimenti sui requisiti da rispettare è il MEF, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29 aprile 2021.

Bonus 110%, le novità per individuare gli abusi edilizi che bloccano lo  sconto - Quadro Normativo Ecobonus 110%, Bergamo

Superbonus del 110 per cento per le barriere architettoniche, possibilità di accesso al maxi sconto fiscale senza necessità che nell'edificio vi sia un soggetto over 65.

Superbonus per le barriere architettoniche, arrivano dal MEF nuovi chiarimenti sui requisiti per l’applicazione del maxi sconto fiscale.

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche si considerano interventi trainati, agevolati quindi al 110 per cento nel caso di esecuzione in parallelo ad opere di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.

Non solo: dal 1° gennaio 2021 la detrazione fiscale maggiorata spetta non solo per interventi in favore di disabili, ma anche per i lavori eseguiti in favore di over 65.

L’accesso alla detrazione fiscale del 110 per cento è tuttavia riconosciuto anche se nell’edificio oggetto degli interventi non siano presenti persone di età superiore a 65 anni e, a conferma di un’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle Entrate, anche per tale tipologia di lavori si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Superbonus 110 per le barriere architettoniche: requisiti soft per l’accesso al maxi sconto

 

L’articolo 1, comma 66, lettera d), della legge di bilancio per il 2021, modificando l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede la possibilità di usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del superbonus anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

I lavori di rimozione delle barriere architettoniche sono considerati interventi trainati, agevolabili quindi esclusivamente se eseguiti congiuntamente ad un lavoro trainante e nel rispetto dei requisiti generalmente previsti per l’accesso al superbonus del 110 per cento.

Con la risposta all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29 aprile 2021, il MEF si sofferma sui requisiti per poter beneficiare del superbonus per la rimozione delle barriere architettoniche, e fornisce un’interpretazione morbida dei vincoli d’accesso:

“Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni, sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.”

Non appare quindi rilevante il fatto che l’edificio sia o meno abitato da over 65. La detrazione fiscale del 110 per cento spetta nel rispetto dei requisiti previsti in via generale per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche.

Un secondo aspetto chiarito nel corso dell’interrogazione del 29 aprile 2021 riguarda la possibilità di applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Un dubbio sollevato a fronte della mancata modifica dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in parallelo all’estensione dell’elenco dei lavori trainati.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti,

“La Legge di Bilancio 2021, infatti, è intervenuta per modificare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 119.

Viene prevista l’estensione anche ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, che possono quindi beneficiare del superbonus 110% e sono considerati interventi trainanti.

Tuttavia non c’è però una parallela modifica dell’articolo 121, che regola la cessione del credito e lo sconto in fattura. La mancata modifica impedirebbe l’utilizzo delle modalità di fruizione indiretta.”

Una dimenticanza legislativa sulla quale già l’Agenzia delle Entrate aveva tranquillizzato i contribuenti, ammettendo la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura anche per la rimozione delle barriere architettoniche.

Un aspetto sul quale torna ora il MEF specificando che l’opzione alternativa all’utilizzo del superbonus del 110 per cento in detrazione fiscale si applica senza vincoli anche in tale fattispecie.

In ogni caso, si specifica che requisito fondamentale per l’accesso al superbonus per la rimozione delle barriere architettoniche è il passaggio di due classi energetiche, in seguito all’effettuazione di almeno un intervento trainante. Non si può applicare lo sconto maggiorato del 110 per cento in caso di lavori di adeguamento antisismico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 30/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

A dettare le regole è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Compatibilità del Superbonus 110% e del sismabonus con i contributi per la  ricostruzione post sisma: chiarimenti dal Fisco

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo delle agevolazioni: è l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Le due agevolazioni seguono finalità diverse e pertanto risultano compatibili. Il superbonus del 110 per cento spetta poi solo per le spese agevolabili sostenute dal contribuente e che quindi non rientrano tra quelle coperte dal contributo ricostruzione post-sisma.

Sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di accesso a contributi pubblici per la ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risposta all’interpello n. 61 pubblicata a febbraio dello scorso anno.

Anche in tale sede, seppur con riferimento al sismabonus ordinario, era stata evidenziata la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale anche in caso di fruizione di contributi pubblici.

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo: chiarimenti delle Entrate

 

Il superbonus del 110 per cento e il contributo riconosciuto nei territori danneggiati dal sisma per la ricostruzione seguono logiche e obiettivi differenti.

Se quest’ultimo è riconosciuto per ripristinare immobili resi inabitabili a causa del terremoto, la finalità del superbonus, anche in relazione a lavori di adeguamento antisismico, è di migliorare le prestazioni dell’abitazione e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

Le diverse finalità sono alla base della piena cumulabilità e compatibilità tra agevolazioni fiscali e contributi pubblici per la ricostruzione. Sono questi i punti principali evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Un aspetto che era già stato chiarito, in relazione al sismabonus, dall’Ordinanza n. 68 del 2018, al fine di chiarire la portata di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017.

L’articolo 1 comma 3 della legge n. 232/2016 ha previsto che:

“Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.”

Di conseguenza, è chiaro che le detrazioni fiscali spettano per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso. Insomma, non è possibile accedere ad un doppio incentivo per la medesima spesa, ma solo per quei lavori che non hanno trovato capienza nel contributo sisma.

In merito al superbonus del 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto già chiarito con la circolare n. 19/2020: nel caso di contributi pubblici e sovvenzioni, l’importo riconosciuto dovrà essere interamente sottratto dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante.

Una mossa che consente di determinare il bonus fiscale spettante solo sull’onere rimasto effettivamente a carico del contribuente.

Superbonus e contributo ricostruzione, due diversi obiettivi e cumulabilità ampia

Seppur in riferimento al sismabonus ordinario, la risposta all’interpello n. 61/2019 consente di fare chiarezza sui criteri alla base della possibilità di cumulo tra superbonus e contributo per la ricostruzione post-sisma.

Come evidenziato nella risoluzione n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58;
  • la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Il contributo pubblico è riconosciuto per lavori di ripristino dell’immobile danneggiato o distrutto dall’evento sismico mentre il sismabonus spetta per realizzare opere di consolidamento statico e riduzione del rischio sismico dell’edificio. Due obiettivi che viaggiano in parallelo e che rendono compatibili le due misure agevolative

In conclusione, nel caso di fruizione dei contributi per la ricostruzione, le agevolazioni fiscali si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Si può beneficiare del sismabonus così come del superbonus del 110 per cento anche nel caso di lavori su immobili che, in passato, hanno beneficiato di contributi pubblici per la ricostruzione dopo eventi sismici (ad esempio quello del 23 novembre 1980),

Superbonus 110 per cento anche per le opere di completamento

La risoluzione n. 28/E/2021 chiarisce inoltre che, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, anche il superbonus del 110 per cento si applica per le spese relative alle opere di completamento dell’intervento complessivamente considerato.

A tal fine, è irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.

A titolo di esempio, se sono riconosciuti contributi per lavori di consolidamento statico dell’edilizio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, si può fruire della detrazione per le opere di finitura, ad esempio quelle di tinteggiatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29/04/2021

Fonte: Informazione fiscale