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Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo

L’agenzia delle Entrate rende noto il nuovo codice tributo “6915” da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta spettante per il bonus vacanze.

 

 

Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE (ex art 176 DL n34/2020).

Il suddetto codice è:

“6915” denominato “BONUS VACANZE, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno.

Ricordiamo che il DL 34/2020 riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i dettagli su come richiedere il bonus vacanze si legga “Bonus vacanze 2020: a chi spetta e come richiederlo”

Già il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 n 237174 aveva disposto le modalità di applicazione del credito specificando quanto segue:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto richiesto dal cliente tramite un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

 

 

 

 

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Pubblicato il 26/06/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Digital Transformation delle PMI: in arrivo il decreto attuativo MISE

Imprese 4.0, ecco le misure del MISE per favorire la trasformazione digitale e dei processi produttivi in attesa del decreto attuativo in Gazzetta

 

 

Ieri 22 giugno il MISE, dal suo sito internet, ha informato che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Per questa misura agevolativa sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l’obiettivo di sostenere la Digital Transformation delle PMI operanti nei settori:

  • manifatturiero
  • servizi diretti alle imprese,
  • settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali
  • commercio

Ricordiamo che già con Decreto Direttoriale del 9 giugno 2020 era stato disciplinato l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita.

Criteri della misura agevolativa: sono agevolati progetti per un importo compreso tra 50 mila euro e 500 mila euro presentati sia da imprese singole che associate, fino a 10 soggetti aderenti al progetto mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in cui figuri, come capofila, un DIH - Digital Innovation Hub o un EDI - ecosistema digitale per l’innovazione.

Possono presentare la domanda le PMI:

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.


Cosa riguarda la Digital Transformation: advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica, e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

I progetti devono prevedere la realizzazione di:

  • attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione
  • investimenti

Per entrambe le tipologie di progetto le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, così ripartita:

  • 10% sotto forma di contributo;
  • 40% come finanziamento agevolato.

Obblighi del beneficiario:

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il finanziamento deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Si sottolinea infine che le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse a norma dall’articolo 29 del regolamento UE 651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “de minimis”.

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 24/06/2020

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

Scadenza imposte del 30 giugno: è ufficiale la proroga al 20 luglio

Proroga in arrivo del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti ISA e forfetari

 

 

Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Lo ha ufficializzato il MEF con il Comunicato n. 147 pubblicato ieri 22.06.2020, precisando che per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/06/2020

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze