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Comunicati stampa

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 5 del 14 maggio 2021.

Calcolo nuovi contributi a fondo perduto: chiarimenti dalle Entrate su aiuti  esclusi e inclusi

I contributi a fondo perduto già ricevuti non si considerano nel calcolo dei ricavi da effettuare per valutare il rispetto della soglia stabilita dal Decreto Sostegni e non risultano rilevanti neanche per stabilire il calo del fatturato e l'importo da ricevere. Una regola che vale anche per altre agevolazioni, come il bonus affitto.

contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 sono irrilevanti per l’accesso ai nuovi aiuti. Sia per valutare il rispetto della soglia dei ricavi e dei compensi pari a 10 milioni di euro stabilita dal Decreto Sostegni che per calcolare il calo del fatturato e l’importo a cui si ha diritto non devono essere mai considerati.

La regola, strettamente connessa alla natura degli aiuti, si applica anche ad altre agevolazioni simili. Un esempio su tutti? Il bonus affitto.

È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 4 del 14 maggio 2021 sulla fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e da altri provvedimenti.

Contributi a fondo perduto già ricevuti: esclusi dal calcolo dei ricavi per accedere ai nuovi aiuti

 

Mentre si attendono le novità del Decreto Sostegni bis, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune regole sui contributi a fondo perduto previsti dal precedente provvedimento omonimo.

Tra le indicazioni fornite, si chiarisce anche la rilevanza delle tranche di aiuti ricevute in precedenza ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al “CFP COVID-19 decreto sostegni”.

Come devono essere considerate le somme ricevute nel corso del 2020 nei diversi calcoli da effettuare?

La risposta è chiara e non lascia spazio a dubbi: sono irrilevanti. In particolar modo si chiariscono tre punti:

  • non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi stabilita dal Decreto Sostegni;
  • non si considerano per il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile;
  • non devono essere inclusi tra i ricavi per individuare le soglie dimensionali a cui fanno riferimento le diverse percentuali per il calcolo del contributo a fondo perduto.

Il motivo di questo trattamento sta nella natura stessa dei contributi a fondo perduto che nascono per “compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19”.

E, con la circolare numero 5 del 2021, l’Agenzia delle Entrate estende la regola ben oltre il perimetro della misura prevista dall’articolo 1 del DL numero 41 del 2021:

“Per le medesime ragioni, si ritiene che l’esclusione dai parametri di calcolo sia applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia COVID-19 (quali, ad esempio, il bonus affitto di cui all’articolo 28 del decreto rilancio, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articoli 120 e 125 del decreto rilancio)”.

Contributi a fondo perduto già ricevuti: non entrano nel calcolo dei nuovi aiuti

Il documento, inoltre, spiega nel dettaglio come si arriva alla conclusione di escludere dai diversi calcoli i contributi a fondo perduto già ricevuti nel corso del 2020.

Si parte dalle voci incluse nella definizione di ricavi contenuta nell’articolo 85 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi: costituiscono ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli “spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.

contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e sono rilevati in bilancio sulla base del principio di competenza.

La finalità dell’erogazione costituisce l’elemento distintivo dei contributi stessi:

  • contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
  • contributi in conto capitale incrementano i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’obbligo di effettuare uno specifico investimento;
  • contributi in conto impianti sono vincolati all’acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.

“Con la circolare n. 15/E del 2020, è stato precisato che, sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico”.

Si legge nel documento delle Entrate.

In linea generale questa tipologia di aiuti viene concessa per fronteggiare esigenze specifiche di un settore economico in crisi o di una zona economica non sviluppate adeguatamente.

I contributi a fondo perduto del 2020 hanno una platea di beneficiari diversa ma nascono per compensare, almeno in parte, gli effetti della pandemia subiti da determinate categorie di operatori: un’eccezione che, in ogni caso, conferma la regola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 17/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Per i soggetti che rispettano i requisiti di accesso ai contributi a fondo perduto del DL Sostegni.

Esenzione acconto IMU 2021 con il contributo a fondo perduto decreto  Sostegni

L'agevolazione è per gli immobili nei quali i soggetti esercitano attività e sono anche gestori ed è stata inserita nel testo della legge di conversione del DL Sostegni, trasmesso alla Camera.

L’esenzione IMU, con la cancellazione dell’acconto 2021, è una delle misure che è confluita nella legge di conversione del decreto Sostegni.

A prevedere l’esonero dal versamento della prima rata dell’imposta municipale unica è l’articolo 6-sexies del testo che è stato trasmesso alla Camera lo scorso 7 maggio.

Inizialmente l’intervento avrebbe potuto trovare spazio nel nuovo provvedimento da 40 miliardi di euro, il decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere emanato la prossima settimana.

In attesa del testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la versione arrivata approvata dal Senato prevede che l’agevolazione spetti per immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni.

 

Si può beneficiare dell’agevolazione solamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Esenzione IMU: cancellazione dell’acconto 2021 nella conversione del decreto Sostegni

L’esenzione IMU dall’acconto 2021 è stata inserita nella legge di conversione del primo decreto Sostegni.

Contrariamente alle ipotesi che prevedevano l’intervento nel decreto Sostegni bis, a prevedere l’intervento è l’articolo 6-sexies del testo che è arrivato alla Camera dei deputati e che dovrà concludere l’iter parlamentare entro il 21 maggio 2021.

Nel testo approvato dal Senato viene confermata la misura che prevede, per determinati soggetti, l’esclusione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, in scadenza il prossimo 16 giugno.

Gli immobili per cui si potrà beneficiare dell’agevolazione sono quelli posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni.

Sono infatti interessati gli immobili in possesso di soggetti passivi per i quali
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Tra le altre condizioni, il testo specifica che l’esenzione:

“si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.”

La misura si inserisce sulla linea tracciata dagli altri interventi emergenziali del precedente governo Conte.

Misure simili erano state previste nella successione dei decreti Ristori, confluiti in fase di conversione in un unico testo.

Restano quindi da confermare i criteri per avere diritto all’agevolazione, criteri peraltro mutati più volte nel corso dei provvedimenti emergenziali, con estensione della platea dei beneficiari o limitazioni ai codici ATECO delle attività interessate dalle chiusure nelle regioni rosse.

L’agevolazione era già stata prevista per i settori del turismo e dello spettacolo nel decreto Agosto, in questo caso per la prima rata del 2020.

Esenzione IMU: ristori anche per le minori entrate dei comuni

Per compensare almeno in parte le minori entrate derivanti dall’esclusione dalla prima rata dell’IMU, prevista all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la Legge di Bilancio 2020, viene inoltre previsto un ristoro per i comuni.

Stando a quanto inserito nella testo della legge di conversione del DL Sostegni, arrivato alla Camera, verrebbe istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021.

La ripartizione di tale fondo sarebbe decisa dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un decreto da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del testo.

 

Se confermato al termine dell’iter parlamentare, la misura rientrerebbe inoltre nei limiti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" e gli oneri complessivi dell’intervento si attesterebbero sui 216 milioni di euro per l’anno 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 14/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Ecco la guida per compilare la dichiarazione dei redditi e beneficiare della detrazione del 90 per cento, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020.

BONUS FACCIATE * cafuilveneto

 

Bonus facciate nel modello 730/2021: il recupero della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi parte dell’anno in corso.

Il bonus facciate del 90 per cento, per chi non ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dovrà essere inserito nel modello 730 a partire dal 2021, anno in cui parte il recupero delle 10 rate della detrazione fiscale per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2020.

È nella Sezione III A del modello 730/2021 che bisognerà indicare le spese per lavori edilizi in casa, tra cui quelle ammesse al bonus per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti.

Per i lavori influenti dal punto di vista termico, nel rispetto di specifici requisiti e seguendo gli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus, bisognerà invece compilare la Sezione IV del modello 730/2021.

 

Di seguito le istruzioni nel dettaglio per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus facciate nel modello 730/2021: le istruzioni per la detrazione fiscale. Sezione III A per i lavori di recupero, restauro e tinteggiatura

Anche per il bonus facciate, fino allo scorso 15 aprile 2021 era possibile comunicare di voler fruire dell’agevolazione mediante la cessione del credito. Spirato il termine ultimo per l’invio relativo ai lavori del 2020, il recupero della detrazione fiscale è demandato alla dichiarazione dei redditi 2021.

Nel modello 730/2021 i lavori ammessi al bonus facciate sono identificati con il codice 15, ma in merito alle istruzioni per la compilazione è necessario distinguere la tipologia di interventi eseguiti.

Sono due le sezioni dedicate al bonus facciate nel modello 730/2021:

  • nella Sezione III A, bisognerà indicare le spese ammesse in detrazione al 90 per cento in relazione ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • nella Sezione IV entrano invece i lavori ammessi al bonus facciate che sono influenti anche dal punto di vista termico.

Partendo dalle istruzioni relative alla sezione III A, per i lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, anche se di sola pulitura o tinteggiatura, bisognerà compilare i righi da E41 a E43, secondo le seguenti istruzioni:

  • nella colonna 1 bisognerà indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese. Nel caso in oggetto, bisognerà quindi inserire il 2020;
  • nella colonna 2 bisognerà indicare la tipologia di spesa detraibile, utilizzando il codice 15;
  • la colonna 3 dovrà essere compilata in caso di lavori in condominio, indicandone il codice fiscale;
  • nella colonna 8 bisognerà indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020, nel caso specifico bisognerà indicare il numero 1;
  • nella colonna 9 andrà indicato l’importo della spesa sostenuta nell’anno;
  • nella colonna 10 (N. d’ordine immobile), per le spese sostenute nel 2020 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.

Bonus facciate nella Sezione IV del modello 730/2021 per il cappotto termico

Le regole per la compilazione del modello 730/2021 sono differenti per i lavori ammessi al bonus facciate influenti anche dal punto di vista termico, che interessano più del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Si ricorda che la detrazione del 90 per cento si applica anche a tali tipologie di lavori, quale ad esempio il cappotto termico, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Inoltre, l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti per l’accesso all’ecobonus.

Sul fronte operativo, i contribuenti che beneficiano della detrazione fiscale dovranno compilare la Sezione IV - (righi da E61 a E62) del modello 730/2021, relativa per l’appunto alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.

Nella colonna 1 bisognerà indicare il codice 15, relativo anche ai lavori ammessi al bonus facciate influenti dal punto di vista termico.

 

Nella colonna 2 bisognerà indicare l’anno di sostenimento della spesa (2020) e nella colonna 7 il numero della rata che il contribuente utilizza, nel nostro caso la prima.
Nella colonna 8 bisognerà poi indicare l’importo della spesa sostenuta, pur non essendo previsti limiti specifici per quel che riguarda il bonus facciate.

Si ricorda che la detrazione fiscale si recupera in 10 rate annuali di pari importo. L’ultima rata del bonus facciate del 90 per cento verrà quindi riconosciuta nel 2031.

Per ulteriori indicazioni invitiamo i lettori a consultare le istruzioni per la compilazione del modello 730/2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 13/05/2021

Fonte: Informazione fiscale