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Bandi e Avvisi

Impresa SIcura: cosa prevede il bando e come chiedere il rimborso delle mascherine

Da oggi 8 maggio è possibile inserire la richiesta di rimborso sul sito Invitalia: ecco come funziona la procedura

 

Il DPCM dello scorso 26 aprile (quello che “inaugura” la Fase 2, tanto per intendersi) prevede che le aziende che intendono riaprire devono dotare i loro dipendenti di adeguati dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, camici, visiere e “occhiali” protettivi, calzari, tute monouso e così via. Si tratta di misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare che il COVID-19 trovi nelle fabbriche terreno fertile dove replicarsi

Questo, ovviamente, comporta una spesa che non tutte le aziende sono pronte a sostenere. I due mesi di chiusura forzata dovuti alla quarantena, infatti, hanno minato la capacità di spesa di moltissime PMI (e non solo). Così, per evitare che queste imprese siano costrette a interrompere la produzione o riaprire senza misure di sicurezza adeguate, Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa) ha creato un fondo da 50 milioni di euro chiamato “Impresa SIcura” per rimborsare le spese sostenute dalle aziende per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Come funziona il fondo “Impresa SIcura”

L’obiettivo di Impresa SIcura, come detto, è quello di consentire alle imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal regime contabile adottato, di ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute nell’acquisto dei DPI previsti dalla legge. Il fondo, che ha una dotazione finanziaria di 50 milioni, coprirà il 100% delle spese sostenute e non prevede particolari paletti. Il bando prevede che per ogni addetto sia possibile richiedere un rimborso massimo di 500 euro, fino a un massimo di 150 mila euro per ogni azienda.

Chi può richiedere il rimborso delle mascherine con “Impresa SIcura”

Possono accedere al fondo “Impresa SIcura” tutte le aziende iscritte come attive nel “Registro delle imprese”, con sede principale o secondaria nel nostro Paese e che non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Quali spese rimborsa “Impresa SIcura”

Così come previsto dal bando pubblicato da Invitalia sul proprio sito, possono essere rimborsate le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Come e quando richiedere il rimborso delle spese con “Impresa Sicura”

Il bando “Impresa SIcura” prevede tre fasi distinte. La prima fase prenderà il via l’11 maggio 2020 alle ore 9:00 e terminerà il 18 maggio alle 18. Durante questo periodo le aziende possono inserire sulla piattaforma telematica predisposta da Invitalia la richiesta di rimborso per le spese sostenute. In fase di inserimento di dati verranno richieste diverse informazioni come il codice fiscale dell’impresa proponente, il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica. Alla fine della procedura, a ogni azienda verrà segnalato l’orario di inserimento della richiesta e assegnato un codice identificativo.

Nella seconda fase, che prenderà il via entro tre giorni dalla fine della prima fase, verrà pubblicata la graduatoria delle richieste di rimborso accettate. Ogni azienda dovrà controllare che il suo codice sia tra quelli pubblicati nell’elenco per avere la certezza di essere rimborsata.

Se così dovesse essere, l’azienda potrà prendere parte alla terza fase. Dalle 10 del 26 maggio alle 17 dell’11 giugno, le imprese assegnatarie del rimborso potranno compilare la domanda dal portale di Invitalia.

I rimborsi avverranno nel mese di giugno secondo le modalità indicate dall’azienda.

 

 

Inoltre, allego di seguito 2 bandi che riguardano ancora le imprese:

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI Obiettivo specifico 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive Azione 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese -- File allegato n°1

BANDO EMERGENZA COVID-19 COSTI ESERCIZIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A COPERTURA PARZIALE DI ALCUNI COSTI DI ESERCIZIO DELLE MICROIMPRESE -- File allegato n° 2.

 

2 FILE ALLEGATI

1) file:///D:/Users/User/Downloads/Avviso_321_COVID19_Vers_1_5_PRE.pdf

2) file:///D:/Users/User/Downloads/BANDO%20COVID%20CE.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QuiFinanza

Detrazione Iva fatture fornitori ricevute a fine 2019: attenzione alle sanzioni

Detrazione delle fatture ricevute a dicembre e gennaio 2019: attenzione alla detrazione corretta dell'IVA senza incorrere in sanzioni

 

 

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l'Erario di quella Iva) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall'esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l'Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Facciamo un esempio: DDT per acquisto di un bene datato 5.10.2019, fattura elettronica emessa il 31.10.2019 e pervenuta al cliente l'1.11.2019. L'Iva e' esigibile (per il fornitore) con il mese di ottobre 2019 e la verserà il 16.11.2019.

La detrazione dell'Iva (per il cliente) e' fissata al momento in cui essa diventa esigibile (ottobre) per cui e' possibile, pur se pervenuta in novembre, detrarla nel mese di ottobre. Ma il Fisco non si lamenterà di certo se invece sara' detratta nel mese di novembre.

Questa regola, inspiegabilmente, non vale per le fatture d'acquisto a cavallo dell'anno.

Occorre quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l'Iva sarebbe persa, salvo la  presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”: in questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per quest'ultimo.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Opzione trasparenza entro il 2 dicembre 2019

Opzione regime di trasparenza fiscale per il 2019-2021 da effettuare entro il 2 dicembre 2019

                          

 

Entro il termine di presentazione del modello Redditi SC 2019 (periodo d'imposta 2018), quindi entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), è necessario effettuare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale per il triennio 2019-2021. Il regime di trasparenza fiscale è il regime tipico delle società di persone e permette di tassare il reddito della società direttamente in capo ai soci, e indipendentemente dalla distribuzione degli utili.

Questo regime fiscale può essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle società di capitali, per evitare la doppia tassazione sugli utili societari.
Possono usufruire di questo regime:

  • società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115 del t.u.i.r.) in questo caso si parla di grande trasparenza;
  • s.r.l. i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116 del t.u.i.r.), in questo caso si parla di piccola trasparenza.

A seguito delle modifiche apportate con il D.l. 193/2016, l'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, pertanto non è necessario presentare alcuna comunicazione da parte delle società che hanno optato o rinnovato la trasparenza nell'ultimo triennio 2016-2018. L'opzione si effettua raccogliendo le adesioni da parte dei soci, e compilando il quadro OP del Modello Redditi SC 2019, entro il 2 dicembre 2019.

In particolare, la “piccola trasparenza” (art. 116), riguarda le società a responsabilità limitata unicamente partecipate da persone fisiche.
L’opzione in questo caso può essere esercitata esclusivamente da società a responsabilità limitata:

  • il cui volume di ricavi dell’anno precedente (per l’opzione 2019-2021 vanno verificati i ricavi 2018) non superi le soglie previste per gli Isa, cioè ≤ 5.164.569 Euro. Secondo quanto precisato dall’Agenzia Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E i ricavi sono da assumere al lordo dell’eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore, e vanno ragguagliati alla durata del periodo d’imposta. L’accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società neo costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell’anno precedente;
  • partecipate esclusivamente da un massimo di 10 persone fisiche (ovvero 20 in caso di società cooperativa).

L’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo revoca e viene esercitata:

  • da tutti i soggetti (società e soci) che intendono adottare il regime di trasparenza;
  • con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse