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Comunicati stampa

Fornisce nuove istruzioni per l'apposizione del visto di conformità.

Commercialisti e Superbonus: i documenti necessari per il visto di  conformità – CreaValore

Superbonus 110 per cento: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aggiorna la check list per i professionisti.

Superbonus 110 per cento, nuove istruzioni per i commercialisti: il CNDCEC aggiorna la check list dei controlli preventivi all’apposizione del visto di conformità.

La guida aggiornata, pubblicata il 19 aprile 2021 e frutto del lavoro di ricerca del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, tiene conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, tra cui la proroga dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022 e, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Il documento fornisce tutte le indicazioni utili per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ne casi di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

 

Oltre alle indicazioni operative per l’apposizione del visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti mette a disposizione dei professionisti anche i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus ed una sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia.

Superbonus 110 per cento, visto di conformità: nuove istruzioni dei Commercialisti

Per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa al superbonus del 110 per cento è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Il visto è rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Si tratta del visto leggero rilasciato nell’ambito delle dichiarazioni fiscali.

Questo è uno degli aspetti evidenziati nel documento aggiornato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e pubblicato il 19 aprile 2021.

Il visto di conformità leggero implica il riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con i dati relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto.

Il professionista tenuto al rilascio del visto di conformità per il superbonus del 110 per cento è tenuto quindi ad eseguire un’attività di controllo formale e non di merito, con il fine di evitare errori materiali e di calcolo.

Il professionista abilitato che rilascia il visto di conformità per il superbonus del 110 per cento attesta quindi che, in base ai documenti predisposti dal contribuente, sussistono i presupposti per l’accesso alla detrazione fiscale. Tra i compiti del commercialista o altro professionista c’è inoltre la verifica circa la presenza di asseverazioni e attestazioni rilasciate da tecnici incaricati.

Anche in tal caso, al professionista è richiesto un mero controllo formale di tipo documentale, così come effettuato ai fini del visto di conformità per il modello 730.

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dai Commercialisti, nel documento redatto dalla Fondazione Nazionale e dal CNDCEC.

Superbonus 110 per cento, dal visto di conformità alla lettera di incarico: area riservata sul sito della FNC

Accanto all’aggiornamento della check list dei controlli relativi al visto di conformità, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti fornisce un nuovo servizio per i professionisti.

Sul portale della FNC vengono messi a disposizione, oltre alla check list in formato personalizzabile, anche:

  • i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del superbonus del 110 per cento;
  • i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus;
  • la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale, in formato pdf.

Per scaricare gli allegati, i commercialisti possono accedere all’apposita area riservata creata sul portale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, compilando il modulo presente sul sito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 20/04/2021

Fonte: Informazione fiscale

Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 264 del 19 aprile 2021.

Contributi a fondo perduto DL Sostegni: calcolo e domande - PMI.it

Contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sull'esclusione dei professionisti dalla platea dei beneficiari prima del DL Sostegni.

Contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sull’esclusione netta dei professionisti prima delle novità introdotte dal Decreto Sostegni.

La barriera totale all’ingresso è stata ormai superata con le novità dell’ultimo provvedimento emergenziale, ma riguardava anche la formula prevista dal Decreto Agosto per ristorare le attività economiche e commerciali presenti nei centri storici.

Lo ribadisce ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 264 del 19 aprile 2021 che scioglie i dubbi di una guida turistica, intenzionata a beneficiarne.

Contributi a fondo perduto, l’esclusione dei professionisti prima del DL Sostegni

Protagonista è una contribuente, titolare di partita IVA che svolge attività di guida
turistica
 ed è iscritta nelle liste delle guide abilitate della Regione in cui esercita la sua attività a tempo pieno.

 

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 59 del Decreto Agosto evidenziando alcuni aspetti:

  • dal momento che svolge la sua attività in un centro storico e ha registrato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato realizzato a giugno 2019, ritiene di possedere i requisiti richiesti;
  • si fa riferimento all’“attività d’impresa” e in relazione al calcolo del contributo, si parla anche di compensi;
  • non è chiaro come individuare il requisito territoriale, fondamentale per le guide turistiche attive soprattutto online;
  • non c’è un elenco di codi ATECO a cui riferirsi per essere certi di poter beneficiare delle somme stanziate.

Con la risposta all’interpello numero 264 del 19 aprile 2021, arriva il veto dell’Agenzia delle Entrate:

“Poiché il citato articolo 59 (del DL Agosto) al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa, essendo l’istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 59 in commento”.

L’esclusione totale rende superfluo qualsiasi altro dubbio sulla sede legale e sui codici ATECO.

Contributi a fondo perduto, professionisti a lungo esclusi: via libera con il DL Sostegni

Fino all’approvazione del Decreto Sostegni a marzo 2021, infatti, i professionisti sono rimasti sempre fuori dalla platea di destinatari dei contributi a fondo perduto previsti in prima battuta dal Decreto Rilancio e poi riproposti e confermati in diverse forme dagli altri provvedimenti emergenziali.

La normativa ha stabilito una esclusione netta e chiara.

Nel motivare la sua risposta, infatti, l’Agenzia delle Entrate riepiloga nello specifico le caratteristiche principali dei contributi a fondo perduto introdotti dall’articolo 59 del Decreto Agosto ed evidenzia che la misura di sostegno è destinata ai soggetti “esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico” con i seguenti requisiti:

  • attività svolte nei centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
  • un fatturato del mese di giugno 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

La contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere i chiarimenti è una guida turistica che sostiene la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto nel presupposto che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un’attività d’impresa, anche sulla base della Guida alla definizione di PMI della Commissione Europea.

Con il documento, inoltre, si chiarisce che l’ambito soggettivo deve essere individuato facendo riferimento alle definizioni contenute nel codice civile ai fini civilistici e nel TUIR ai fini fiscali:

 

  • quando viene richiamata l’attività di impresa bisogna far riferimento all’articolo 2082 del codice civile che definisce imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi”;
  • quando si parla di esercenti di lavoro autonomo si fa riferimento all’articolo 2222 c.c. che descrive il lavoratore autonomo come colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate richiama la definizione di guida turistica da considerare per verificare la possibilità di beneficiare dei contributi a fondo perduto: l’attività si concretizza in “prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse”.

Non c’è dubbio sulla netta esclusione. In ogni caso, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, per le guide turistiche il Decreto Rilancio con l’articolo 182 ha previsto una specifica misura di supporto economico. E nel frattempo, invece, il Decreto Sostegni ha aperto le porte dei nuovi contributi a fondo perduto anche ai professionisti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19/04/2021

Fonte: Fisco e tasse

La risposta all'interpello n. 254 del 15 aprile 2021 fa il punto sulle regole da seguire.

Superbonus e General Contractor. Entrate conferma che i costi non sono  detraibili | Ediltecnico

Superbonus 110 per cento, spese detraibili ed escluse: l'Agenzia delle Entrate torna sul tema dei general contractor.

Superbonus 110 per centogeneral contractor al centro degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 fa il punto sulle spese detraibili e su quelle escluse, nel caso di lavori affidati ad un unico fornitore che opera come contraente generale.

Sul punto ricordiamo che solo pochi giorni fa, la DRE Lombardia aveva chiarito che i costi di consulenza restano fuori dal superbonus del 110 per cento. Stessa indicazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, che conferma la necessità che le spese detraibili siano strettamente correlate agli interventi eseguiti.

Al contrario, le fatture ricevute dal contribuente, relative alla progettazione dei lavori, alla realizzazione delle opere così come all’esecuzione degli adempimenti necessari, sono ammesse al superbonus del 110 per cento, a patto di rispettare specifiche istruzioni in merito alla compilazione della fattura.

 

Facciamo quindi il punto delle indicazioni contenute nella risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 in merito alle spese detraibili e quelle escluse dal superbonus per chi si affida ad un general contractor.

Superbonus, spese detraibili ed escluse: istruzioni ufficiali delle Entrate sui general contractor

A chiedere indicazioni operative all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che, nell’ambito del superbonus del 110 per cento, ha appaltato tutti gli interventi da eseguire sul proprio immobile a un unico soggetto che agisce come general contractor.

Il contraente generale offre, in un unico contratto, sia il servizio di posa in opera degli interventi che quello di progettazione.

Il fornitore unico agisce anche come contraente generale per il pagamento delle prestazioni rese dai professionisti, fatturando successivamente al contribuente il medesimo importo, applicando lo sconto in fattura.

In sostanza, i servizi professionali necessari per le pratiche amministrative e fiscali necessarie per accedere al superbonus del 110 per cento sono fatturati dal professionista al general contractor, e poi addebitati in fattura al contribuente.

Ed è a fronte del “pacchetto completo” di servizi forniti dal general contractor che l’istante chiede se e per quali spese può accedere al superbonus del 110 per cento.

La risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 si sofferma quindi sulle spese ammesse e su quelle escluse della possibilità di beneficiare della detrazione fiscale.

Superbonus, quando le spese fatturate dal general contractor sono detraibili

Affidarsi ad un fornitore unico per la gestione dell’iter dei lavori e della documentazione necessaria non osta con la possibilità di accedere al superbonus.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante può accedere all’agevolazione, esercitando altresì l’opzione per lo sconto in fattura, in relazione ai costi che gli verranno fatturati dall’impresa:

  • per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione;
  • per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori;
  • per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).

Sono ammesse al superbonus tutte le spese correlate agli interventi che danno diritto alla detrazione, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Superbonus, fatture del contraente generale con descrizione puntuale

Sia per l’accesso al superbonus che per l’esercizio dello sconto in fattura, è necessario che siano accuratamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura emessa dal contraente generale per il riaddebito delle spese professionali (o altra documentazione idonea), dovrà indicare in maniera dettagliata il servizio ed il soggetto che lo ha reso.

Superbonus e general contractor: costi di coordinamento esclusi dalla detrazione

Riprendendo quanto già evidenziato dalla DRE Lombardia, la risposta all’interpello n. 254 del 15 aprile 2021 conferma invece che sono escluse dal superbonus le spese relative ai corrispettivi riconosciuti al contraente generale per l’attività di mero coordinamento e per lo sconto in fattura applicato.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando a quanto evidenziato nella circolare n. 30/E/2020, conferma quindi che non si tratta di costi imputabili alla realizzazione dell’intervento, e che quindi resta esclusa la possibilità di beneficiare della detrazione al 110 per cento per tali categorie di spese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 16/04/2021

Fonte: Informazione fiscale