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Comunicati stampa

I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 369 del 24 maggio 2021.

Superbonus 110%, cessione del credito e IVA: chiarimenti dal Fisco

Superbonus, cessione del credito esente da IVA, trattandosi di un'operazione di natura finanziaria, con la conseguenza che non è obbligatoria l'emissione di fattura o la certificazione del corrispettivo.

Superbonus, cessione del credito esente da IVA e senza obbligo di emissione della fattura o certificazione del corrispettivo mediante ricevuta o scontrino.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 369 del 24 maggio 2021. La “rivendita” dei crediti d’imposta si considera un’operazione di natura finanziaria, e pertanto non soggetta ad imposta.

Adempimenti snelli quindi per la società che, dopo aver acquistato dai propri clienti un credito d’imposta relativo al superbonus del 110 per cento - cui dedicheremo domani un apposito evento formativo organizzato in collaborazione con TeamSystem - decide di rivenderlo a terzi.

Inoltre, l’atto di cessione del credito formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto ad obbligo di registrazione, essendo un documento formato per l’applicazione di una norma tributaria.

Superbonus, cessione del credito esente da IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

A chiedere chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA della cessione del credito derivante dal superbonus è una società che intende acquistare i crediti d’imposta da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza e, per la parte non utilizzata in compensazione con modello F24, intende optare per la successiva cessione a soggetti terzi.

Con la risposta all’interpello n. 369/2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la cessione dei crediti in denaro può configurare due diverse operazioni:

Le operazioni di cessione del credito relative al superbonus del 110 per cento (ecobonus e sismabonus) effettuate con finalità di finanziamento e dietro corrispettivo sono considerate esenti IVA, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, primo comma n. 1 del decreto IVA, che stabilisce:

“le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”

Non è quindi obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, così come non è richiesta la certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Se viene emessa fattura, in caso di richiesta della controparte, sarà invece necessario indicare nella stessa l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione, ovvero l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.

Cessione del credito superbonus, non obbligatoria la registrazione dell’atto

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di cessione del credito di natura finanziaria, rientrando tra le operazioni esenti, è soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata non autenticata.

L’imposta, in caso di registrazione dell’atto, è dovuta in misura fissa.

Tuttavia, specifica l’Agenzia delle Entrate, l’atto di cessione del credito d’imposta non è soggetto ad obbligo di registrazione. Su tale aspetto, nella risposta all’interpello in esame viene richiamato un precedente chiarimento fornito con la risoluzione n. 84/E del 2018:

“si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. In particolare, in base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).”

Sono esonerati dall’obbligo di registrazione tutti gli atti necessari per attuare un rapporto tributario, specifica l’Agenzia delle Entrate, quale è per l’appunto il diritto alla detrazione anche se fruita mediante cessione del credito.

Non è quindi soggetto ad obbligo di registrazione l’atto di cessione del credito d’imposta formalizzato tramite scrittura privata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 25/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 364 del 24 maggio 2021.

Demolizione e ricostruzione immobili, 110% sismabonus acquisti con Catasto  “vincolato”

Superbonus case antisismiche, agevolazione per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione. i destinatari devono acquistare l'unità immobiliare entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021.

Superbonus case antisismiche, i nuovi acquirenti sono ammessi all’agevolazione per immobili demoliti e ricostruiti mentre l’impresa di costruzione non può beneficiare delle detrazioni.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il sismabonus acquisti è destinato a chi compra gli appartamenti in vendita entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro la data del 31 dicembre 2021.

Di contro il sismabonus è riconosciuto alle imprese, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, ma solo per edifici esistenti e non per fabbricati di nuova costruzione.

 

L’impresa è dunque esclusa dall’agevolazione in questione.

Superbonus case antisismiche, ok al sismabonus per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione

Il superbonus case antisismiche può essere riconosciuto ai nuovi acquirenti mentre l’impresa di costruzione non è ammessa alle detrazioni per riqualificazioni energetiche e sismabonus, per il fondo commerciale che intende utilizzare come sede operativa.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate

Come di consueto i chiarimenti nascono da un caso concreto: quello di una società che ha demolito, ricostruito e suddiviso in unità abitative un immobile situato in un comune di una zona a rischio sismico 3.

L’istante spiega che la procedura di autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019.

Per gli interventi è stata inoltre inclusa l’attestazione del miglioramento sismico delle classi energetiche.

I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria sono due:

  • se i nuovi acquirenti hanno diritto alla detrazione d’imposta;
  • se il costruttore ha diritto a delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che verrà utilizzato come sede.

In merito l’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo nel primo caso mentre negativo nel secondo.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento ed i precedenti pareri forniti in merito alle agevolazioni.

Come già spiegato nella circolare 24/E del 2020, il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, ovvero unità immobiliari inserite in edifici situati in zone classificata a rischio sismico 1, 2, 3.

L’agevolazione spetta, dunque, per quegli edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che vengano rivenduti entro 18 mesi dal termine dei lavori.

La stipula del rogito, invece, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

I risposta al primo quesito, come chiarito dalla circolare 19/E del 2020, la norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il sismabonus, commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16, cambiandone le regole per l’applicazione.

Tuttavia i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono proprio gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, i soggetti possono avere accesso all’agevolazione.

Superbonus case antisismiche: impresa di costruzione esclusa dalle agevolazioni

 

In risposta al secondo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate non sposa la soluzione proposta.

Il parere negativo alle fruizione del sismabonus e alle detrazioni per riqualificazioni energetiche viene fornito dopo aver richiamato precedenti documenti di prassi.

Nello specifico la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, chiarisce che gli interventi disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2014 sono assimilabili agli altri interventi effettuati dalle imprese su immobili posseduti o detenuti.

Le agevolazioni, quindi, spettano sia per immobili strumentali, sia per beni merce o patrimoniali.

In linea teorica, tuttavia, le detrazioni del sismabonus e dell’ecobonus spettano anche alle imprese, in relazione agli interventi combinati e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Nel caso specifico, però, l’impresa è esclusa dalle detrazioni dal momento che il documento di prassi sottolinea quanto segue:

“Tuttavia, si evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.”

In altre parole, per essere agevolabili gli interventi non possono essere effettuati su edifici di nuova costruzione, come prospettato dall’istante.

 

Per questo motivo, per le spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, l’impresa non potrà beneficiare delle detrazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 24/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Con il Sostegni bis approvato dal Cdm il fondo perduto viene confermato. Secondo la bozza ecco alcuni dettagli della misura. 

 

Decreto Sostegni bis, le novità: dal fondo perduto alle proroghe fiscali,  40 miliardi di nuovi aiuti

Il Decreto Sostegni bis approvato ieri prevede varie tipologie di contributo a fondo perduto per le PIVA.

In sintesi come spiegato anche dal presidente Draghi la misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Fondo perduto automatico

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

  • Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto:
    • sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
    • ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Fondo perduto alternativo

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid- 19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività:

  • d’impresa,
  • arte o professione
  • e che producono reddito agrario,
  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 

Tale contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo

In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante di cui al primo punto l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo alternativo spetta a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Possono verificarsi due casi:

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a centomila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a centomila euro
  2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a centocinquantamila euro

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Al fine di ottenere il contributo alternativo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 

Contributo perequativo

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate 

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. 

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dell'art 1 relativo al fondo perduto sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontare dei risultati economici d’esercizio

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 21/05/2021

Fonte: Informazione fiscale