Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

Sono queste le indicazioni contenute nella risoluzione della Camera relativa al DEF.

Superbonus 110%: proroga, semplificazione e la nuova detrazione 75%

Superbonus 110 per cento, proroga fino al 2023 e semplificazioni. Novità sono attese nella versione definitiva del Recovery Plan, ma l'ipotesi è che il maxi sconto fiscale verrà rinnovato solo fino alla fine del 2022.

 

Superbonus 110 per cento, proroga e semplificazioni: sono queste le richieste formulate dalla Camera, all’interno della risoluzione relativa al DEF 2021.

Il superbonus del 110 per cento, attualmente in vigore fino al 30 giugno 2022 - con scadenze “dilazionate” in relazione a specifiche casistiche - sarà tra i protagonisti anche del Recovery Plan, il cui testo definitivo dovrà essere approvato in tempi brevi per poi essere trasmesso alla Commissione Europea entro il 30 aprile 2021.

Secondo le ultime anticipazioni, emerge però l’impossibilità di finanziare la proroga del superbonus con le risorse del Recovery Plan e, per far quadrare i conti, l’agevolazione potrebbe essere confermata solo fino alla fine del 2022.

 

Oltre all’estensione della durata del maxi sconto fiscale, sia la Camera che il Senato evidenziano la necessità di snellire l’iter burocratico per l’accesso all’agevolazione e per l’avvio dei cantieri. Sul punto è atteso un nuovo - l’ennesimo - decreto Semplificazioni.

Superbonus 110 per cento, proroga al 2022 o al 2023? Le novità, tra DEF e Recovery Plan

L’attenzione del Parlamento in merito alla proroga del superbonus del 110 per cento è da sempre stata altissima. Già le risoluzioni sulle linee d’indirizzo del PNRR evidenziavano la necessità di prolungare la durata dell’agevolazione, almeno fino al 2023.

Un punto sul quale torna la Camera. Nella risoluzione per l’approvazione del DEF 2021, e nel quadro delle misure necessarie per la ripresa economica del Paese, si evidenzia la necessità di prorogare il superbonus del 110 per cento fino alle fine del 2023,

“valutando di includere tutte le tipologie di edifici, ivi compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo, e in qualunque stato essi siano, al fine di garantire un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente a prescindere dalle situazioni preesistenti e in termini assoluti, mediante la semplificazione dell’accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura”.

Il target della proroga fino al 2023 sembra però difficilmente raggiungibile. Stando alle ultime anticipazioni, la bozza relativa alla ripartizione dei 221,50 miliardi di risorse del Recovery Plan (PNRR) che verrà discussa in Consiglio dei Ministri, non stanzia fondi sufficienti al finanziamento della proroga lunga del superbonus del 110 per cento.

Nell’ultima versione relativa alla ripartizione delle risorse, sono 8,25 i miliardi stanziati per finanziare l’agevolazione, in aggiunta agli oltre 10 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Un finanziamento aggiuntivo che, seppur importante, consentirebbe di rinnovare l’agevolazione solo fino alla fine del 2022, dando in sostanza sei mesi in più ad imprese e contribuenti.

Appare utile ricordare che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un sistema di scadenze differenziato per l’applicazione dell’agevolazione.

Per la generalità dei casi, la detrazione al 110 per cento si applica fino al 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a patto che al 30 giugno risulti effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per gli istituti autonomi case popolari (IACP), la proroga è invece prevista fino al 31 dicembre 2022 e, se a tale data risulta effettuato almeno il 60 per cento degli interventi, fino al 30 giugno 2023.

- Termine previsto Proroga breve Proroga lunga
Superbonus 110 31 dicembre 2021 30 giugno 2022 31 dicembre 2022 solo se 60 per cento dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve
Superbonus 110 IACP 30 giugno 2022 31 dicembre 2022 30 giugno 2023 solo se 60 per cento dei lavori effettuati entro i termini della proroga breve

Proroga superbonus in bilico. Atteso il nuovo decreto Semplificazioni

La necessità di prorogare il superbonus del 110 per cento è motivata non solo dalle potenzialità dell’agevolazione, sia per le imprese che per la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, ma anche dagli intoppi che hanno caratterizzato l’avvio della misura.

Le incertezze circa le regole per la fruizione dell’agevolazione (e ne sono la prova i numerosi interpelli sul tema presentati dall’Agenzia delle Entrate), unite alle lungaggini burocratiche per l’avvio dei lavori, non hanno fatto decollare la misura, seppur estremamente vantaggiosa.

Ed è alla luce di questo che alla necessità di proroga si affianca quella di semplificazione dell’iter amministrativo per l’avvio dei cantieri. Un problema che dovrebbe essere affrontate nel nuovo decreto Semplificazioni, atteso in parallelo al varo del Recovery Plan.

Tra le misure in cantiere, si sta valutando di modificare le regole relative alla certificazione di conformità urbanistica, sostituendola con una Cila o cancellandola del tutto, affidando al professionista chiamato ad asseverare i limiti di spesa e i requisiti tecnici il compito di accertare la regolarità.

Per rendere più veloce l’avvio dei cantieri, le modifiche in cantiere riguardano anche la VIA, Valutazione di impatto ambientale, per la quale il decreto in arrivo dovrebbe snellire l’iter di autorizzazione ai lavori.

Una serie di misure che puntano a rendere più fluidi gli adempimenti necessari per beneficiare dell’agevolazione. Si resta quindi in attesa di ulteriori novità sul decreto Semplificazioni che, si auspica, definisca una volta per tutte le regole per accedere al superbonus del 110 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 23/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

La Cooperativa sociale di produzione e lavoro non può beneficiare del Superbonus se rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi; i chiarimenti delle Entrate.

Il requisito della mutualità per le cooperative di produzione e lavoro -  Euroconference News

Se una Cooperativa sociale di produzione e lavoro corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi, di conseguenza non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

 

Se, invece, fruisce di una esenzione parziale dalle imposte sui redditi, in quanto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte risulta essere inferiore al suddetto 50%, potrà usufruire dell'agevolazione Superbonus, e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.

 

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di Interpello del 15 aprile 2021 n. 253

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l'Agenzia ricorda che la circolare n.24/E del 2020 ha chiarito che, in linea generale, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

 

E' stato, inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 

Con riferimento al soggetto istante, viene precisato che il Superbonus si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto1991, n. 266, 
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

 

Di conseguenza, le cooperative iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381), le c.d. ONLUS di diritto, rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus.

 

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al comma 15-bis dell'articolo 119 (unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico). 

 

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (come chiarito dalla circolare 30/E del 2020). Per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

 

Con riferimento al caso di specie, l'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, dispone che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loroopera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà».

 

In conclusione, la cooperativa sociale di produzione e lavoro:

  • non potrà beneficiare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973.

 

  • potrà beneficare del Superbonus, nel caso in cui:
    • corrisponda retribuzioni per un importo inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, usufruendo così della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo art. 11, D.P.R. n. 601/1973. Potrà accedere all'agevolazione, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 22/04/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

 
 

Modello 730 precompilato 2021, sarà accessibile dal 10 maggio la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio. I dettagli -  Lavoro e Diritti

Per accedere è necessario avere le credenziali SPID, CIE o CNS, e la scadenza per la trasmissione è fissata al 30 settembre. Facciamo quindi il punto sulle istruzioni da tenere a mente e sui dati presenti.

 

Modello 730 precompilato 2021, si parte dal 10 maggio.

Arrivati ormai vicini alla data a partire dalla quale sarà disponibile la dichiarazione dei redditi online, è bene fare il punto sulle regole per accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il calendario del modello 730 è stato rivisto alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Con le ultime proroghe previste dal decreto Sostegni, la scadenza entro la quale l’Agenzia delle Entrate deve rendere accessibile la dichiarazione precompilata è stata spostata al 10 maggio, mentre resta fissato al 30 settembre 2021 il termine ultimo di invio, sia per chi usa la precompilata che per chi si avvale della trasmissione tramite CAF o intermediari.

 

Il 10 maggio 2021 è la data a partire dalla quale i contribuenti potranno visualizzare i dati presenti nel modello 730 precompilato.

Da quelli relativi ai redditi percepiti, estrapolati dalla certificazione unica, fino alle spese detraibili trasmesse da soggetti terzi, facciamo il punto sulle informazioni contenute e sulle istruzioni per l’accesso alla dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 precompilato 2021: come accedere, scadenza e dati presenti

È dal 2015, in relazione ai redditi del 2014, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi predisposta sulla base dei dati trasmessi da soggetti terzi al Fisco.

L’accuratezza dei dati presenti è sensibilmente migliorata negli anni, anche alla luce dell’estensione dell’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sostenute.

Dalle spese sanitarie, fino a quelle scolastiche e quelle relative ai lavori edilizi, nel modello 730 precompilato trovano spazio numerose informazioni, che il contribuente può scegliere di accettare ovvero integrare.

Per la messa a punto del modello 730 precompilato sono quindi chiamati in causa più soggetti. Dopo la fase di trasmissione dei dati da parte di datori di lavoro e altri soggetti, la palla passa nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, che predispone la dichiarazione dei redditi del contribuente sulla base delle informazioni in suo possesso.

Per il modello 730 precompilato 2021, la prima data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 maggio, giorno a partire dal quale il contribuente potrà accedervi. Ancora non è noto, invece, da quando sarà possibile modificare i dati presenti, e si attendono novità a breve.

Sono molte le novità al debutto, partendo dall’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali. Ad eccezione di farmaci e spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate, nel modello 730 entrano solo quelle pagate con carte e bancomat.

 

Nella dichiarazione dei redditi 2021 entrano inoltre il superbonus del 110 per cento ed il bonus facciate, due novità dello scorso anno nell’ambito delle agevolazioni edilizie.

Si ricorda che per accedere al modello 730 precompilato, il contribuente dovrà utilizzare una delle seguenti credenziali:

  • Spid - il "Sistema Pubblico dell’Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • Cie - Carta d’identità elettronica 3.0
  • Pin e password Inps - si ricorda che dal 1° ottobre 2020 non vengono più rilasciate le credenziali dell’Istituto, ma restano valide quelle in possesso del contribuente fino a naturale scadenza, e comunque entro il 30 settembre 2021;
  • Pin e password Fisconline - anche per le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, si ricorda che non vengono più rilasciate dal 1° marzo 2021, ma è possibile utilizzare quelle in possesso fino al 30 settembre 2021.

Modello 730 precompilato 2021, scadenza unica per l’invio fissata al 30 settembre

La stagione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati si concluderà il 30 settembre 2021. È questa la scadenza prevista per i contribuenti che utilizzano il modello 730.

Il termine di trasmissione è lo stesso per chi si avvale del modello 730 precompilato 2021 e per chi effettua l’invio della dichiarazione dei redditi tramite CAF, professionisti o tramite il sostituto d’imposta.

Il nuovo calendario delle scadenze del modello 730, in vigore dal 2020, incide sui termini per i rimborsi fiscali. Alla luce del termine lungo per l’invio del 30 settembre 2021, la data per l’erogazione del rimborso Irpef spettante è differenziata in relazione al periodo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, il rimborso emerso dal modello 730 precompilato è erogato sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione.

Presentazione della dichiarazione Scadenza per comunicazione dati al sostituto d’imposta
Entro il 31 maggio Entro il 15 giugno
Dal 1° al 20 giugno Entro il 29 giugno
Dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
Dal 16 luglio al 31 agosto Entro il 15 settembre
Dal 1° al 30 settembre Entro il 30 settembre

Tra gli appuntamenti in calendario, bisogna poi ricordare la scadenza del 25 ottobre, termine entro il quale si potrà presentare il modello 730 integrativo in caso di errori.

Modello 730 precompilato 2021, i dati presenti nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate

Il set di informazioni del quale si avvale l’Agenzia delle Entrate per predisporre il modello 730 precompilato 2021 è particolarmente articolato.

Nella dichiarazione dei redditi precompilata sono presenti, in primo luogo, i dati relativi ai redditi corrisposti al lavoratore o al pensionato dal proprio sostituto d’imposta. Trovano poi spazio molte delle spese detraibili, tra le quali a titolo esemplificativo gli interessi passivi per il mutuo, le spese relative a farmaci o visite mediche.

Passiamo quindi in rassegna l’elenco delle informazioni e dei dati che il contribuente potrà visualizzare nel proprio modello 730 precompilato 2021:

  • i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate. Si tratta, ad esempio, del reddito di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale e dati dei familiari a carico;
  • i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari;
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
  • contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali;
  • le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili.

Sono queste le informazioni più importanti a disposizione del Fisco per la messa a punto della precompilata. Il contribuente può scegliere di accettare il modello 730 così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero modificarlo in caso di errori o informazioni mancanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 21/04/2021

Fonte: Informazione fiscale