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Per il Cittadino

Consignment stock o call of stock nella Direttiva UE

Call of stock è quel particolare contratto che prevede il trasferimento dei beni nel momento in cui sono prelevati dal deposito

 

 

 La Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE  all’art. 1 ha inserito l’art. 17 bis definendo il regime di call-off stock.

Ma di cosa si tratta esattamente?

 

Cos'è il contratto "call of stock"?

Call ok stock è quel particolare contratto col quale il cedente italiano trasferisce le merci a un cessionario comunitario, o viceversa, ma dove il passaggio della proprietà e la relativa fiscalità non avvengono al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il cessionario preleva i beni dal suo magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita.

In realtà questa fattispecie non è nuova, e' simile ad inviare la merce al cliente in c/deposito ed era gia' stata ammessa dal legislatore italiano, ora pero' essa trova conferma e uniformita' a livello comunitario a partire dall'1.1.2020.

 

A cosa può servire il contratto "call of stock"?

Immaginiamo che un fornitore italiano venda ad un cliente UE una partita di merce necessaria per un certo periodo di tempo per la sua produzione (o per il suo commercio) e che il cliente utilizzi man mano questi beni in questo lasso di tempo.

Il cliente UE puo' evitare di pagare immediatamente l'Iva, ed anche di pagare il fornitore, stoccando i beni nel suo magazzino.

Essi restano di proprieta' del fornitore comunitario ma puo' prelevarli di volta in volta che ne ha bisogno: col contratto di consignment stock il cliente diventera' proprietario solo dei beni man mano prelevati dal depositosui quali applichera' l'Iva del suo paese e successivamente paghera' la fattura che il fornitore dovra' emettere all'atto del prelievo dal deposito.

La merce puo' rimanere in questo "limbo" fiscale al massimo per 12 mesi, bisogna tuttavia presentare l'Intrastat  al momento della spedizione della merce ed e' necessario istituire un apposito Registro Iva con i carichi e gli scarichi.

Trascorsi 12 mesi la merce o ritorna al fornitore, oppure va fatturata al cliente ovvero al fornitore stesso alla Partita Iva che dovra' prendere in quel paese.

 

Testo art.17 bis come modificato dalla Direttiva 2018/1910

 La Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE  all’art. 1 ha inserito l’art. 17 bis definendo il regime di call-off stock.


«Articolo 17 bis

1.Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

2.Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

3.Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.

4.Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

5.Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4; e

b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6.Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:

a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e

b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

7.Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.»;

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale: Pubblicato il 05/01/2020

 Fonte: Fisco e Tasse

 

 

IMU e TASI: le scadenze 2018, si parte dal 18 giugno

IMU TASI

 

Con l’avvicinarsi del 18 giugno (il 16 cade di sabato), data in cui i possessori di immobili sono chiamati alla cassa per il versamento dell’acconto IMU e TASI dovute per l’anno d’imposta corrente, è forse opportuno fornire ai lettori un vademecum di quelle che sono le date da ricordare per tutto il periodo d’imposta attuale.

È sempre utile sottolineare che stiamo parlando di tributi dovuti in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (conteggiando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni). Inoltre, entrambi vanno versati in acconto e saldo. L’acconto cade il 16 giugno di ogni anno ed il saldo al 16 dicembre. Tuttavia, se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, questi slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Dunque, le prime date da ricordare per il 2018 sono:
  • il 18 giugno, in cui si versa l’acconto;
  • il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) in cui si paga il saldo.

Le aliquote – L’acconto in scadenza a giugno va liquidato applicando le aliquote in vigore nel 2017. Esso è pari al 50% dell’importo del tributo complessivamente calcolato (considerando, quindi, tutti i mesi di possesso del 2018). Il saldo di dicembre va, invece, liquidato applicando le aliquote deliberate eventualmente dal comune per l’anno 2018 e sarà pari alla differenza tra il tributo complessivamente calcolato applicando le nuove aliquote e quanto già versato in sede di acconto. Ovviamente se le aliquote 2018 restano invariate oppure il comune non delibera nuove aliquote, il saldo sarà pari al restante 50% di quanto complessivamente calcolato a giugno in sede di acconto.

Al riguardo, comunque, occorre soffermarsi su quanto previsto dall’art. 193 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Sul sito istituzionale del MEF si legge altresì che per l’IMU e la TASI la pubblicazione delle delibere sul sito stesso costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

Considerando che il termine di approvazione del bilancio previsionale 2018 per i comuni era fissato al 31 marzo 2018, ne consegue che il saldo di dicembre verrà calcolato con aliquote 2018 solo nel caso in cui il comune abbia deliberato le nuove aliquote entro il 31 marzo di quest’anno e che la delibera sia pubblicata sul sito istituzionale del MEF entro il prossimo 28 ottobre (la delibera deve essere inviata al DEF entro il 14 ottobre). Se una delle predette scadenze non è rispettata, allora anche il saldo andrà determinato con le aliquote dello scorso anno.

È chiaro che qualora, già in sede di acconto, il comune abbia deliberato le nuove aliquote e le stesse siano state già pubblicate sul sito de MEF, il contribuente può anche decidere di versare IMU e TASI in unica soluzione entro 18 giugno applicando le aliquote 2018.

Ad ogni modo, si tenga presente che, secondo quanto precisato dal DEF con il comunicato del 16 novembre 2017, sono fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 D. Lgs. n. 267/2000) e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, e l’accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 D. Lgs. n. 267/2000), che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno. Dunque, per tali comuni il termine da prendere a riferimento può essere il 31/07.

La dichiarazione IMU/TASI – Il 30 giugno di ciascun anno scade anche il termine di presentazione (al comune di ubicazione degli immobili) della dichiarazione IMU/TASI riferita all’anno d’imposta precedente. Quindi, entro il 2 luglio 2018 (il 30/06 cade di sabato) va presentata la dichiarazione riferita al 2017. Tuttavia, essa non sempre va presentata, in quanto l’obbligo dichiarativo andrà assolto solo nelle ipotesi in cui l’immobile sia stato oggetto di riduzioni d’imposta oppure qualora il comune non disponga di tutte le informazioni necessarie per la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo tributario in capo al contribuente.

Il ravvedimento dell’acconto 2017 – Il 2 luglio 2018 è anche il termine ultimo in cui è possibile ravvedere l’omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU e TASI dell’anno 2017. Poiché, infatti, si tratta di tributi gestiti dal comune e non dall’Agenzia delle Entrate, si rendono applicabili le forme di ravvedimento fino a quello c.d. lungo, ossia entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno (le forme di ravvedimento lunghissimo, ecc., si applicano solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate). In tal caso la sanzione applicabile è quella dal 3,75% (oltre agli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo).

Volendo, in conclusione, fare un riepilogo delle date da tener presente:
  • 31 marzo (emanazione delibere comunali per IMU e TASI 2018);
  • 18 giugno (versamento acconto IMU e TASI 2018 oppure versamento in unica soluzione);
  • 2 luglio (dichiarazione IMU/TASI e ultimo ravvedimento acconto 2017);
  • 31 luglio (emanazione delibere comunali per IMU e TASI 2018 per quei comuni di cui al comunicato DEF 16/11/2017);
  • 14 ottobre (invio delibere comunali al DEF);
  • 28 ottobre (pubblicazione delibere sul sito istituzionale del MEF);
  • 17 dicembre (saldo IMU e TASI 2018).

 

Aggiornate le istruzioni al modello per il rimborso del canone RAI degli over 75 addebitato in bolletta

 

 

Con il provvedimento del 4 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, tra l'altro, il modello per l'istanza di rimborso che i cittadini che hanno pagato il canone RAI, pur essendo in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni, possono presentare. In alternativa, se il canone non dovuto e' stato versato mediante la bolletta elettrica, e' possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello relativo alla "richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica". Anche le istruzioni a tale ultimo modello, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono state aggiornate al fine di tenere ...