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Le Entrate chiariscono quando spetta il superbonus 110% per case antisismiche oggetto di demolizione e ricostruzione e acquistate da privati.

 

Superbonus 110% anche con il bonus mobili -

 

Con Risposta a interpello n 318 del 10 maggio 2021 le entrate forniscono un chiarimento in relazione al Superbonus e alle spese sostenute da proprietari di case antisismiche.

 

Viene innanzitutto premesso che in relazione agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, la Circolare n. 24/E del 2020, ha precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita

 

Ciò premesso, con riferimento alla possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la categoria catastale A/1, di beneficiare del c.d. "Superbonus", viene specificato che: ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». 

 

Per effetto di questa espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del "Superbonus" nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1. 

 

L'agenzia ricorda inoltre che in una risposta ad una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus 110%" del sito dell'Agenzia delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, (art 16 del decreto legge n. 63 del 2013) sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. 

 

Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla condizione che:

  • nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo
  • che sussistano tutte le altre condizioni 
  • e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. 

 

Alla luce di quanto chiarito, si ritiene che nel caso di specie, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto rilancio). 

 

Con riferimento al subordinato quesito, posto in alternativa nell'istanza di interpello, avente ad oggetto la possibilità per gli acquirenti degli stessi immobili, oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione di beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies decreto legge n. 34 del 2020, si evidenzia quanto segue: il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che

«Resta fermo ... che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus»; 

«Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». 

 

Ciò premesso, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal "Superbonus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 12/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

Il quadro RU e i crediti d'imposta introdotti a seguito dell'emergenza da covid 19. Ecco i codici specifici da utilizzare per le agevolazioni nella sezione I del quadro RU.

Le novità del Modello Redditi PF 2021: il quadro RU - FISCOeTASSE.com

Il quadro RU del Modello Redditi PF/2021 Fascicolo 3 deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

 

Le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta da indicare del quadro RU sono le seguenti:

  • salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati; 
  • possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.

 

Per la compensazione del credito d’imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124).

 

L’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato da ultimo dall’art 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Il quadro RU è composto da cinque sezioni vediamo la sezione I:

  • è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II). 
  • è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. 
  • Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato. 
  • Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare

 

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti:

  • il codice identificativo del credito vantato (codice credito),
  • nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.

 

Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata nelle istruzioniAlcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta.

 

Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. La modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

 

A fronte della emergenza da covid 19 sono stati introdotti dei crediti d'imposta che vanno indicati nella Sezione I al rigo RU 1.

 

n particolare nel rigo RU1 bisogna indicare: 

  • con il codice "I1" il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”); 
  • con il codice "H8" il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”); 
  • con il codice "I6" il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”); 
  • con il codice "I7" il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”); 
  • con il codice "H9" il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”). 

 

Oltre ai crediti da Covid 19 relativi suddetti, nel quadro RU sono previsti i nuovi seguenti codici: 

 

  • L1 per il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020;
  • F7 per il credito d’imposta formazione 4.0 (codice tributo “6897”); 
  • H4 per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”); 
  • 2H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”); 
  • 3H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”); 
  • L3 per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”);
  • 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”); 
  • 3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”); 
  • H1 per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019;
  • H2 per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all’art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020; 
  • H3 per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo “6916”); 
  • H5 per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019; 
  • H7 per le attività di formazione connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui all’art. 1, comma 656, Legge n. 160/2019; 
  • H8 per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), DL n. 104/2020; art. 8, DL n. 137/2020; art. 4, DL n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6920”); 
  • I2 per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di cui all’art. 26, comma 4, DL n. 34/2020 (è necessario presentare l’apposita domanda dal 12.4 al 3.5.2021); 
  • I5 per le rimanenze di magazzino di cui all’art. 48-bis, comma 4, DL n. 34/2020; 
  • I8 per le imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 610, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6919”); 
  • I9 per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive di cui all’art. 81, DL n. 104/2020; 
  • L2 per gli investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’art. 1, commi da 577 a 579, Legge n. 160/2019 e art. 129-bis, DL n. 34/2020; 
  • L7 per l’acquisto carta dei giornali di cui all’art. 188, DL n. 34/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 11/05/021

Fonte: Informazione fiscale 

Focus sulle istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi, dall'importo massimo alle regole relative alla prima casa e ad immobili diversi.

Detrazione 730 interessi mutuo 2020: prima casa e ristrutturazione - The  Italian Times

Detrazione interessi del mutuo nel modello 730/2021: dagli importi alle istruzioni di compilazione, analizziamo di seguito le regole relative alla dichiarazione dei redditi.

Gli interessi passivi sono una delle voci che i contribuenti possono visualizzare all’interno del modello 730 precompilato, accessibile dal 10 maggio 2021. In caso di errori, sarà possibile integrare e modificare la dichiarazione dei redditi da mercoledì 19 maggio, stesso giorno in cui sarà possibile effettuare l’invio telematico.

Pur trattandosi di un dato già presente nella precompilata, è bene soffermarsi sulle istruzioni e sulle regole da tenere a mente.

Gli interessi passivi relativi al mutuo possono essere portati in detrazione al 19 per cento con il modello 730/2021, secondo regole diverse in caso di acquisto della prima casa o di mutui contratti per altre finalità.

 

Analizziamo quindi punto per punto le istruzioni per la detrazione degli interessi nel modello 730/2021.

Detrazione interessi mutuo nel modello 730/2021: istruzioni, importi e quando spetta

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo nel modello 730/2021 è pari al 19 per cento della spesa sostenuta, secondo limiti differenziati in relazione alla tipologia ed alla finalità del mutuo contratto.

Quando spetta il rimborso e, soprattutto, quali sono le tipologie di mutuo che consentono al contribuente di beneficare della detrazione fiscale?

 

Le regole sono riassunte nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2021.

Sono detraibili gli interessi relativi a:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7, codice 7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto della seconda casa). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Detrazione interessi mutuo prima casa nel modello 730/2021

Gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale sono uno dei dati già presenti nel modello 730 precompilato 2021 e possono essere portati in detrazione per un importo massimo pari a 4.000 euro, dai quali è possibile detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 19 per cento del costo sostenuto.

Si intende abitazione principale la cosiddetta prima casa, ossia l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Per i soli contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Come già chiarito in precedenza, la detrazione fiscale spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale non di chi ha contratto il mutuo ma di un suo familiare (ad esempio, la casa acquistata per il figlio).

Ai fini del calcolo del limite massimo, in caso di contitolarità del contratto di mutuo bisognerà suddividere l’importo in base al numero di cointestatari. Nel caso ad esempio di mutuo contratto da moglie e marito non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, ciascuno dei coniugi potrà detrarre un massimo di 2.000 euro ciascuno.

Se invece uno dei coniugi è a carico dell’altro, il dichiarante potrà detrarre tutte e due le quote di interessi passivi.

Detrazione interessi passivi mutuo seconda casa e altri immobili, limiti e istruzioni modello 730/2021

Per gli interessi passivi di mutui contratti prima del 1993, anche per l’acquisto di immobili diversi dalla prima casa, è ammessa la detrazione con il modello 730/2021 entro il limite di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l’immobile viene dato in affitto).

Il contribuente dovrà indicare nel rigo E7 o nei righi da E8 ad E10 con codice 8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Detrazione interessi passivi mutuo per ristrutturazione o costruzione della prima casa nel modello 730/2021

Per la detrazione degli interessi passivi di mutui contratti per ristrutturazione o per costruire la prima casa è necessario distinguere due diversi casi.

Nel caso di mutuo contratto nel 1997, la detrazione spetta esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto opere di ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti. L’importo massimo detraibile al 19 per cento è pari a 2.582,28 euro.

Per mutui contratti a partire dal 1998, la detrazione degli interessi passivi spetta sia per i mutui finalizzati a ristrutturazioni che alla costruzione della prima casa.

Anche in questo caso il limite di spesa è pari a 2.582,28 euro e si può beneficiare di un rimborso pari al 19 per cento.

Detrazione interessi passivi di prestiti o mutui agrari nel modello 730/2021

La detrazione degli interessi passivi con il modello 730/2021 è ammessa anche per prestiti e mutui agrari.

La detrazione è ammessa per un importo complessivo non superiore alla somma del reddito domenicale e agrario dichiarati e consente di beneficiare di un rimborso fiscale del 19 per cento della spesa sostenuta in relazione a interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 10/05/2021

Fonte: Informazione fiscale