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Comunicati stampa

La novità arriva con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 marzo 2021.

Superbonus 110%: Provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura

Nuova proroga per la scadenza della comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura: l'invio del modello relativo al superbonus del 110 per cento e ai bonus casa ordinari potrà essere effettuato entro il 15 aprile 2021. 

 

Proroga in extremis per la comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura relativa al superbonus 110 per cento e ai bonus casa ordinari.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 marzo 2021 rinvia la scadenza al 15 aprile 2021. A disposizione di contribuenti ed intermediari ci saranno 15 giorni di tempo in più per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

La nuova proroga arriva a sorpresa, e ormai a poche ore dal termine di invio precedentemente fissato al 31 marzo, tra l’altro già prorogato rispetto alla data canonica per l’invio della comunicazione, fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Superbonus e bonus casa, proroga comunicazione cessione del credito al 15 aprile 2021

 

Soltanto pochi giorni fa, il 24 marzo 2021, nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera l’Agenzia delle Entrate sbarrava le porte alla richiesta di prorogare ulteriormente la scadenza per l’invio della comunicazione relativa all’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in relazione al superbonus del 110 per cento e ai bonus casa cedibili, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Una chiusura che appariva netta, e che l’Agenzia delle Entrate motivata in relazione a quanto disposto dal decreto Sostegni in merito alla scadenza per l’invio del modello CU 2021, delle spese detraibili, e delle attività preparatorie per la messa a punto della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il provvedimento pubblicato in data 30 marzo 2021 cambia le carte in tavola, disponendo la proroga inaspettata della scadenza per comunicare l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in merito alle spese sostenute nel 2020.

C’è tempo fino al 15 aprile 2021 per trasmettere i dati relativi alle opzioni esercitate per il superbonus del 110 per cento, per i lavori rientranti nell’ecobonus, nel sismabonus, nel bonus facciate e, tra gli altri, nel bonus ristrutturazioni del 50 per cento.

L’ulteriore proroga, rispetto al termine ordinario del 16 marzo già differito con il provvedimento del 21 febbraio 2021, è motivata proprio in relazione alle nuove scadenze previste dal decreto Sostegni e, in particolare, al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato 2021.

Anche l’Agenzia delle Entrate si “ravvede” ma, forse, la proroga concessa a contribuenti ed intermediari è altresì motivata dall’aggiornamento alle specifiche tecniche, datato 29 marzo 2021, che modifica alcune delle istruzioni operative relative per l’appunto all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Proroga comunicazione cessione del credito e sconto in fattura, scadenza il 15 aprile 2021 anche per invio sostitutivo e annullamento

La scadenza del 15 aprile 2021 è anche il termine ultimo entro il quale il contribuente, l’amministratore di condominio o l’intermediario potrà effettuare l’invio sostitutivo di una comunicazione precedentemente trasmessa ovvero l’annullamento.

La proroga accoglie la generalità di invii previsti per le comunicazioni relative alla cessione del credito e lo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute nel corso del 2020.

Si ricorda che, a regime, la scadenza per l’invio è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Un termine che, come evidenziato dagli ultimi fatti, si presenta particolarmente mobile e manovrabile, e che è strettamente collegato alla data di messa a disposizione del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come sopra già anticipato, il provvedimento pubblicato il 30 marzo 2021 motiva la nuova proroga della scadenza, sia per il superbonus del 110 per cento che per le detrazioni fiscali ordinarie sui lavori in casa, alla luce della proroga della data di predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il modello 730 precompilato 2021 sarà messo a disposizione dei contribuenti il 10 maggio 2021, in luogo del termine ordinario del 30 aprile.

Insomma, la proroga non produce danni all’Amministrazione Finanziaria. Peccato che, sebbene il decreto Sostegni sia entrato in vigore il 23 marzo, il rinvio sia stato comunicato ormai a poche ore dalla scadenza, nonostante le richieste avanzate già da tempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 31/03/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Quali sono le conseguenze sulla deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP dal reddito imponibile IRES a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini IRAP?

IRAP 2021: Calcolo on line con File Editabile, aliquote e Deduzioni

A decorrere dal 2008, è deducibile dalla base imponibile IRES il 10% dell’IRAP pagata in ciascun esercizio, forfettariamente riferita agli interessi passivi non deducibili dall’IRAP.

 

Infatti l’art. 6 , co. 1 del d.l.  n. 185 /2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi (…) un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (…), forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati".

 

Per il proseguo della trattazione, è utile sottolineare, sin da subito, come attraverso il richiamo espresso all’art. 99 del TUIR, il legislatore ha assunto il c.d. principio di cassa quale criterio cardine per determinare la quota di IRAP deducibile dalla base imponibile IRES.

 

Tanto premesso, verifichiamo quali sono le conseguenze sulla deduzione in parola nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini IRAP, distinguendo l’ipotesi della dichiarazione integrativa a sfavore da quella a favore del contribuente.

 

) Dichiarazione integrativa IRAP a “sfavore”

 

La presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e l’eventuale conseguente versamento integrativo dell’IRAP, avvalendosi, sussistendone le condizioni, del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/97, determina la fruizione di una maggiore deduzione forfettaria ai fini IRES. In particolare, la maggiore IRAP versata per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa, concorre alla quantificazione del 10% dell’IRAP deducibile ai fini IRES, nell’anno in cui viene effettuato il versamento integrativo, in base al principio di cassa sopra richiamato.

Tutto quanto finora detto può essere esemplificato come di seguito:

Anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a sfavore

2021

Anno di versamento della maggiore IRAP

2021

Anno di riferimento della deduzione forfettaria alla cui determinazione concorre il versamento della maggiore IRAP

2021

Anno di riferimento della dichiarazione IRES in cui è inserita la deduzione forfettaria del 10% IRAP

2021

 

In altri termini, la deduzione forfettaria per l’anno 2021 è conteggiata tenendo conto anche del versamento integrativo per il 2018 (effettuato nel 2021), oltre che del saldo per l’anno 2020 e degli acconti per il 2021, versati nel corso del medesimo anno 2021 (di norma alle scadenze ordinarie di giugno e di novembre).

 

Tale comportamento è, peraltro, in linea con quanto chiarito in diversi documenti di prassi.

 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.16/E del 14.04.2009, in sede di commento alla normativa di cui al citato art. 6 del d.l. n. 185/2008, ha avuto modo di precisare che “con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.”

 

Analogamente, nella Circolare n.8/E del 03.04.2013 la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che “Ai fini del calcolo della deduzione (..) si può tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento….”.

 

I documenti di prassi, pertanto, confermano che il versamento integrativo dell’IRAP rileva ai fini del calcolo della deduzione forfettaria in base al criterio di cassa, concorrendo alla determinazione (in aumento) della deduzione nell’anno del versamento e non dell’anno di riferimento della dichiarazione dell’IRAP emendata.

 

2) Dichiarazione integrativa IRAP a “favore”

 

La presentazione della dichiarazione integrativa a favore, genera, di norma, una minore IRAP dovuta rispetto a quella indicata nella dichiarazione originaria emendata; ciò determina l’obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell’IRAP ai fini IRES, di cui il contribuente ha eventualmente beneficiato.

 

Le modalità operative per procedere con la rettifica della deduzione forfettaria sembrano essere più di una; passiamo ad analizzarle singolarmente, ipotizzando che nell’anno 2021 venga presentata la dichiarazione integrativa IRAP a sfavore per l’anno di imposta 2018.

 

2.1 RETTIFICA DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA IRAP – MODALITA’ OPERATIVA n.1

 

La prima soluzione consiste nel rettificare la originaria deduzione dell’anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata, presentando apposita dichiarazione integrativa IRES a sfavore per il medesimo anno, con eventuale versamento integrativo dell’IRES, conseguente al maggior imponibile IRES rideterminato per effetto della riduzione della deduzione forfettaria, avvalendosi, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa, del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. n. 472/97). La rettifica della deduzione forfettaria ai fini IRES e conseguente presentazione di integrativa IRES a sfavore è presentata contestualmente alla dichiarazione integrativa IRAP a favore.

 

Esemplificando:

Anno di riferimento della dichiarazione IRAP emendata a favore

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRAP a favore

2021

Anno di riferimento della dichiarazione IRES a sfavore contenente la deduzione ricalcolata e rettificata

2018

Anno di presentazione della dichiarazione integrativa IRES a sfavore contenente la deduzione forfettaria rettificata in diminuzione

2021

Anno del versamento integrativo IRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data di pubblicazione: 30/03/2021

Fonte: Fisco e tasse

 

 

 

Modello 730/2021, l'obbligo di tracciabilità delle spese detraibili porta alla necessità di predisporre e conservare i documenti che attestano il pagamento con carte o bancomat.

730/ 2021. Solo pagamenti tracciabili per le spese da detrarre sulla  dichiarazione 2021 – Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini

Modello 730/2021, la tracciabilità delle spese detraibili obbliga ad un appesantimento delle verifiche circa i documenti necessari.

Dalle spese sanitarie sostenute presso medici e strutture private, passando per le spese scolastiche e fino a quelle sostenute per l’affitto di studenti fuori sede, a partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.

Carte, bancomat o assegni aprono le porte alle detrazioni fiscali nel modello 730/2021. A patto però che il contribuente possa provare di aver pagato con mezzi diversi dal contante: come?

Serve che la ricevuta rilasciata evidenzi la modalità di pagamento o, in alternativa, un’annotazione da parte del venditore sul documento di spesa.

Modello 730/2021, tracciabilità delle spese detraibili: quali documenti conservare?

 

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 15 del TUIR è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, e il modello 730/2021 segna il debutto operativo della stretta ai contanti per i rimborsi Irpef del 19%.

Normalmente, lo scontrino rilasciato dall’esercente riporta se il pagamento è stato effettuato in contanti o in modalità elettronica. È questa la prima verifica da fare per capire se una spesa rientra o meno tra quelle detraibili con il modello 730/2021.

Lo scontrino o la fattura rilasciata dall’esercente o dal professionista resta il documento principale ai fini delle detrazioni Irpef ma, a partire dalle spese sostenute nel 2020, è necessario che questo riporti che il pagamento è stato eseguito con carte o bancomat.

È possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamento con PagoPA.

C’è un’ulteriore via alternativa che, in caso di impossibilità a produrre i documenti di cui sopra, consente di salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Modello 730/2021, per quali spese detraibili si applica l’obbligo di tracciabilità

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Ad introdurlo è stata la Legge di Bilancio 2020, ascrivendo a bilancio un maggior gettito nelle casse dell’Erario pari a 868 milioni di euro nel solo 2021.

Bonifici, bollettini postali, bancomat, carte di credito o prepagate ed assegni sono i mezzi di pagamento ritenuti idonei alla detraibilità della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. L’uso del contante fa venir meno la possibilità di beneficiare dello sconto Irpef.

Ma quali sono le spese per le quali è necessario prestare attenzione? Proponiamo di seguito l’elenco di quelle principali:

  • affitto studenti fuori sede;
  • abbonamento mezzi pubblici
  • prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private non accreditate;
  • spese sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • spese scolastiche e universitarie;
  • spese veterinarie;
  • spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
  • spese funebri.

Le stesse spese indicate all’articolo 15 del TUIR sono tra l’altro sottoposte alla limitazione per reddito.

A partire dal modello 730/2021, la detrazione spetta:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29/03/2021

Fonte: Informazione fiscale