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Comunicati stampa

 A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 210 del 25 marzo 2021: non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento: dall'Agenzia delle Entrate  chiarimenti sulla fruizione del Sismabonus

 

Superbonus 110 per cento, per interventi di demolizione e ricostruzione si ha diritto all'agevolazione se nel provvedimento amministrativo risulta che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

Superbonus 110 per cento, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi specifica che non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.

Deve infine risultare il cambio d’uso degli immobili in residenziale.

 

In conclusione l’Agenzia delle Entrate riporta i limiti di spesa a cui gli interventi dell’istante devono fare riferimento.

Superbonus 110, demolizione e ricostruzione: spetta per la conservazione del patrimonio edilizio

Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110 per cento, l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico introdotta dal decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che sono agevolabili a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021.

Il caso concreto nasce dallo spunto presentato dall’istante, che intende fruire del superbonus in caso di interventi antisismici da effettuare su pertinenze di categoria catastale F/2, ovvero ruderi, di categoria C/2 e di categoria C/6.

Tali interventi precedono l’aumento della volumetria esistente entro il limite del 35 per cento e cambi di destinazione d’uso.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in "residenziale".”

In altre parole, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

  • dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione;
  • deve risultare il cambio di destinazione d’uso degli immobili.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta anche per gli interventi sui ruderi, dal momento che, anche se si tratta di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito possono essere considerati come edifici esistenti.

Sono, infatti edifici già costruiti e individuati a livello catastale.

Superbonus 110: i limiti delle spese agevolabili

Un altro aspetto di chiarimento del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda i limiti relativi alle spese agevolabili.

In merito il documento di prassi fa il punto sulle soglie di riferimento per gli interventi prospettati dall’istante.

Tali limiti restano gli stessi anche dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che allunga il periodo dell’agevolazione.

Ai fini del calcolo del limite delle spese ammissibili, si deve considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso specifico:

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro: 96.000 euro per 3, il numero di unità;
  • per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro: 48.000 euro per 3. Resta inoltre il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • per l’istallazione dei sistemi di accumulo: 144.000 euro, ovvero 48.000 euro per 3. In questo caso resta anche il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Ad ulteriore chiarimento sugli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici e di accumulo, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24/E del 2020.

Nel recente documento di prassi viene spiegato quanto segue:

“L’Istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  di pubblicazione: 26/03/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo perduto decreto Sostegni, domanda da presentare entro la scadenza del 28 maggio 2021.

Decreto Sostegni, domande contributi a fondo perduto 2021. Scarica il pdf -  Gazzetta del Sud

La piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dell'istanza si aprirà il 30 marzo, come indicato nel provvedimento del 23 marzo. Facciamo quindi il punto sulle istruzioni per la compilazione del modello.

 

Contributi a fondo perduto decreto Sostegnimodello e istruzioni per la presentazione dell’istanza sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021

La finestra per la trasmissione della domanda si aprirà il 30 marzo. I titolari di partita IVA in possesso dei requisiti potranno effettuare l’invio entro la scadenza del 28 maggio 2021.

Dopo la pubblicazione del provvedimento, nel pomeriggio del 24 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione aggiornata delle istruzioni di compilazione.

La scadenza del 28 maggio è il termine ultimo anche per l’invio della domanda sostitutiva, in caso di errori nella prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto presentata dal contribuente o dal proprio intermediario.

Fondo perduto decreto Sostegni, domanda entro il 28 maggio 2021: modulo e istruzioni

 

La domanda di richiesta dei contributi a fondo perduto potrà essere trasmessa dal contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o la piattaforma web predisposta da Sogei, accessibile tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

La finestra per inviare l’istanza si aprirà il 30 marzo, all’orario che verrà successivamente comunicato dalle Entrate. Ci saranno due mesi circa di tempo per fare richiesta: la scadenza per le domande del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni è fissata al 28 maggio 2021.

A fornire le istruzioni operative è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, con il quale vengono forniti il modulo e le istruzioni per fare domanda di accesso al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Per quel che riguarda la scelta di utilizzo del fondo perduto in compensazione, nella versione aggiornata delle istruzioni di compilazione, pubblicata il 24 marzo 2021, si legge che:

“La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.”

La prima versione, pubblicata con il provvedimento del 23 marzo, stabiliva al contrario che l’opzione per l’uso del fondo perduto come credito d’imposta non era successivamente revocabile, anche in caso di invio di una nuova istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.

Le nuove indicazioni delle Entrate aggiustano il tiro, correggendo l’iniziale interpretazione che è apparsa sin da subito eccessivamente restrittiva circa l’irrevocabilità della scelta esercitata dal contribuente.

Contributi a fondo perduto decreto Sostegni: come richiedere il bonus tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate

Il modulo di domanda per i contributi a fondo perduto dovrà essere presentato entro la scadenza del 28 maggio 2021, esclusivamente in modalità telematica.

Il contribuente potrà fare domanda direttamente o tramite l’intermediario già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. L’accesso alla procedura web è possibile con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel.

Dopo aver inviato domanda, la palla passa all’Agenzia delle Entrate che, dopo le opportune verifiche, rilascerà una specifica ricevuta al soggetto che ha inviato la domanda.

In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo a fondo perduto (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta), all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” , accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Secondo quanto dichiarato dal Premier Draghi nella conferenza stampa di presentazione del decreto Sostegni, i primi pagamenti partiranno già dall’8 aprile 2021.

Fondo perduto decreto Sostegni, focus su requisiti e calcolo

Sono due i requisiti specifici per accedere al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30 per cento.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Hanno diritto ad accedere alla misura i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Il calcolo dell’importo del fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate è effettuato in relazione alla perdita media mensile di fatturato o corrispettivi registrata nel 2020 rispetto al 2019, secondo le seguenti percentuali:

 

  • 60 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 25/03/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 204 del 24 marzo 2021.

La Plusvalenza Immobiliare: I Costi Detraibili · Gromia

Superbonus del 110 per cento: in caso di vendita dell'immobile entro 5 anni, dalla plusvalenza è possibile dedurre il costo dei lavori effettuati.

 

Superbonus del 110 per cento e vendita entro i 5 anni, è deducibile dalla plusvalenza il costo dei lavori effettuati, anche in caso di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, e ancora una volta è una risposta ad interpello a fare luce sulla casistica specifica.

I dettagli sono contenuti nel documento n. 204 del 24 marzo 2021.

A chiedere chiarimenti è il proprietario unico di un’unità immobiliare, facente parte di un condominio minimo che ha deliberato lavori di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico rientranti nel superbonus del 110 per cento. In parallelo, l’istante intende sostituire i serramenti della propria abitazione, come intervento “trainato”.

 

Richiamando a quanto sancito dalla Corte di Cassazione in merito al calcolo della plusvalenza realizzata per le vendite di immobili entro i 5 anni, l’Agenzia delle Entrate precisa che il costo dei lavori sostenuti potrà essere dedotto dal prezzo di vendita dell’immobile.

L’importo corrispondente ai lavori effettuati si sottrae dal valore della plusvalenza anche nel caso in cui sia stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura e, di fatto, la spesa non sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente.

Superbonus e vendita entro i 5 anni, deducibile dalla plusvalenza il costo dei lavori

È un “doppio beneficio” quello di cui può fruire il contribuente che intende effettuare lavori ammessi al superbonus del 110 per cento e vendere l’immobile prima dei 5 anni.

Il vantaggio risulta ancora più tangibile nel caso proposto dall’interpello n. 204 del 24 marzo 2021, considerando che ai fini dell’accesso al maxi sconto fiscale il contribuente ha optato per lo sconto in fattura.

Soffermiamoci quindi sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che parte analizzando quanto previsto dal TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, il comma 1 dell’articolo 68 del TUIR prevede che questa sia costituita:

“dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.”

Condizione per la tassazione della plusvalenza realizzata in ambito immobiliare è che la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo specifiche eccezioni.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate richiamando alla circolare n. 23/E del 29 luglio 2020, la ratio della norma è di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle vendite di immobili effettuate a scopo speculativo, che si presume sussistere quando passano meno di 5 anni dalla data di acquisto o costruzione e la successiva vendita.

Superbonus del 110 per cento, si deducono dalla plusvalenza le spese che aumentano il valore dell’immobile

Sulle regole per calcolare la plusvalenza, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018 ha affermato che:

“premesso che il prezzo di acquisto od il costo di costruzione deve essere incrementato dei soli costi inerenti al bene, (...) sono a tal fine rilevanti le spese incrementative. Per spese incrementative, in giurisprudenza, s’intendono “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo". Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene.”

Rientrano tra i costi inerenti al bene, ed in quanto tali deducibili dalla plusvalenza tassabile:

  • quelli che attendono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali);
  • quelli che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l’immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene).

Di contro, restano esclusi dagli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene, che non determinano un aumento del valore del bene.

Superbonus del 110 per cento, vendita entro 5 anni con deduzione delle spese anche in caso di sconto in fattura

Rientrano tra i costi che comportano un aumento del valore del bene le spese sostenute per lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, che comportano una riduzione del rischio sismico ed un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile, sia per la quota imputata al contribuente in relazione ai lavori deliberati dal condominio, che alle spese sostenute per i lavori trainanti effettuati sul proprio appartamento.

Tali spese, specifica l’Agenzia delle Entrate, rientrano tra quelle incrementative, secondo l’accezione formulata dalla Cassazione.

i tratta di spese che non rientrano tra quelle di ordinaria gestione, ma che al contrario hanno determinato un aumento del valore dell’immobile perdurante al momento della vendita.

Le spese sostenute per lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento sono quindi da considerarsi tra i costi inerenti, ai fini del calcolo della plusvalenza in caso di vendita entro i 5 anni.

Non conta, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, che per il costo dei lavori il contribuente abbia fruito del superbonus del 110 per cento e, parimenti, non conta l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

L’esclusione delle spese ammesse al bonus del 110% dall’elenco di quelle deducibili comporterebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, una tassazione del beneficio derivante dalla detrazione fiscale, mediante la tassazione di una plusvalenza di valore maggiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 24/03/2021

Fonte: Informazione fiscale