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Le istruzioni nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021.

Legge di bilancio 2021: cosa prevede e quando entra in vigore - PDF -  #adessonews adessonews #retefin retefin Finanziamenti Agevolazioni Norme e  Tributi

Ecobonus 2021 veicoli elettrici o ibridi: diventano pienamente operative le novità sull'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato dalle imprese costruttrici o importatrici di mezzi che rientrano nelle categorie L1e-L7e e permettono all'acquirente di beneficiare di uno sconto sul prezzo di acquisto.

Ecobonus 2021 veicoli elettrici o ibridi: il primo Decreto Sostegni, intervenendo su quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, ha ampliato le possibilità di utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato dalle imprese costruttrici o importatrici di mezzi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e che danno diritto a uno sconto sul prezzo di acquisto agli acquirenti.

Le novità diventano pienamente operative con le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 giugno 2021.

Ecobonus 2021 veicoli elettrici: operative le novità sull’utilizzo in compensazione

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’agevolazione per tutti coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e.

 

Questa specifica formula di ecobonus innesca un particolare meccanismo agevolativo:

  • il venditore applica all’acquirente uno sconto sul prezzo di acquisto;
  • le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo;
  • a loro volta recuperano l’importo sotto forma di credito di imposta.

Per garantire un utilizzo più ampio delle somme maturate, anche alla luce del calo del fatturato registrato dal settore a causa dell’emergenza Covid, il primo Decreto Sostegni ha riscritto il comma 1061 della Legge di Bilancio 2019 come segue:

“Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

Con il provvedimento del 28 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire in base alle novità approvate.

Ecobonus 2021 veicoli elettrici: le istruzioni per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta

Il documento che aggiorna le indicazioni sull’ecobonus 2021 per veicoli elettrici stabilisce che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24: cadono le restrizioni previste in principio e non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Solo per fare qualche esempio, le somme possono essere impiegate per il versamento delle imposte dirette, dell’IRAP, IVA, delle ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, dei contributi INPS, dei premi INAIL.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 6904 resta il codice tributo da utilizzare.

Come specifica il provvedimento, per tutti gli altri aspetti restano valide le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 30/06/2021

Fonte: Informazione fiscale

In attesa di novità, facciamo il punto sulle istruzioni per il calcolo e per il versamento con modello F24.

Partita Iva, stop acconto e saldo: parte il prelievo mensile | Trend Online

IRAP, saldo e acconto 2021 in scadenza il 30 giugno, con l’incognita su una possibile proroga delle imposte sui redditi per i soggetti ISA e i forfettari.

In attesa di novità, è bene fare il punto sulle istruzioni per il calcolo e il versamento dell’IRAP, anche alla luce delle regole specifiche relative al saldo 2020 dopo la cancellazione del primo acconto prevista dal decreto Rilancio.

L’IRAP si versa entro le stesse scadenze previste per la generalità delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi: saldo e primo acconto si pagano entro il 30 giugno, con possibilità di differimento ai 30 giorni successivi e rateizzazione, mentre il secondo o unico acconto si paga il 30 novembre.

 

Per il calcolo dell’importo da versare mediante modello F24 si applicano:

  • il metodo storico prevede il calcolo dell’imposta da pagare semplicemente avendo come riferimento quanto pagato nel periodo d’imposta precedente;
  • il metodo previsionale, invece, prevede il calcolo degli acconti sulla base di quanto si prevede di conseguire come reddito nell’anno in corso.

Analizziamo di seguito le istruzioni nel dettaglio relative al versamento di saldo ed acconto Irap 2021.

IRAP, saldo e acconto 2021 in scadenza: come e quando pagare

Il versamento dell’acconto IRAP 2021 è obbligatorio nei seguenti casi:

  • importo del rigo IR21 superiore ad euro 51,65 per le persone fisiche;
  • importo del rigo IR21 superiore ad euro 20,66 per i soggetti IRES.

Le regole generali da seguire sono le stesse previste per IRPEF e IRES:

  • il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni (30 luglio 2021) pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Saldo e prima rata di acconto possono essere rateizzati, fino ad un massimo di sei rate;
  • la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Scadenza acconto IRAP 2021 il 30 giugno: chi paga

L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) entro il 30 giugno 2021 (insieme al saldo), la seconda – il restante 60 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) - entro il 30 novembre.

Di seguito il calendario delle scadenze per chi opta per la rateizzazione:

  • Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 18 ottobre 0,84
18 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50 - -

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Scadenza acconto IRAP 2021 per i soggetti IRES

Per i soggetti IRES, invece, non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro. In caso di debito superiore a 20,66 euro l’acconto è dovuto.

Attenzione però, perché in caso di primo acconto inferiore a 103 euro, l’acconto totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.

Nel caso, invece, di primo acconto Irap 2021 superiore o uguale ad euro 103 gli acconti dovranno essere versati in due rate:

  • primo acconto IRAP 2021 entro il 30 giugno 2021;
  • secondo acconto IRAP 2021 entro il 30 novembre 2021.

IRAP 2021, come calcolare il saldo

Dopo una panoramica delle regole generali, è bene fare il punto su quelle specifiche relative ai versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2021.

In merito al saldo IRAP 2020, le regole da seguire sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19 ottobre 2020, pubblicata in relazione allo stralcio del saldo 2019 e del primo acconto per le imprese con volume di ricavi fino a 250 milioni di euro.

Il documento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma prima di tutto sul calcolo del saldo Irap 2020 senza la prima rata d’acconto evidenziando i due metodi previsti:

  • storico, effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi;
  • previsionale, che si basa sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso tenendo conto dei redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, degli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, dei crediti di imposta e delle ritenute.

Sulla base delle differenze di calcolo evidenziate, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come effettuare il calcolo delle somme dovute.

Metodo di calcolo IRAP 2020 Secondo acconto Saldo
Metodo storico 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) Da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto
Metodo previsionale 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo
d’imposta 2020
Da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto

Il testo della circolare chiarisce:

“In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).”

Per i contribuenti che devono orientarsi tra somme dovute e non dovute, l’Agenzia delle Entrate fornisce degli esempi pratici immaginando l’IRAP dovuta per il periodo di imposta 2019 pari al 1.000 euro.

IRAP 2021, codice tributo modello F24 versamento saldo e acconto

Per pagare saldo e primo acconto IRAP 2021 bisognerà indicare nel modello F24 i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 3812 - acconto prima rata;
  • codcie tributo 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo.

Si riporta di seguito la tabella completa dei codici tributo IRAP da utilizzare per il versamento di saldo e acconto con modello F24:

Imposta regionale sulle attività produttive saldo
  codice tributo 3800
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali codice tributo 3805
IRAP acconto prima rata codice tributo 3812
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione codice tributo 3813
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 codice tributo 3858
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 codice tributo 3883
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 codice tributo 9934
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi codice tributo 9935
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 codice tributo 9971
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 codice tributo 1987
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione codice tributo 9415
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione codice tributo 9416
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 codice tributo 9908
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 codice tributo 9909
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 codice tributo 9920
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 codice tributo 9921
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 codice tributo 1987
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
Conciliazione giudiziale - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale codice tributo 9512
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale codice tributo 9513
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
Definizione delle sole sanzioni - Spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni codice tributo 9607
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 codice tributo 9695
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 codice tributo 1987
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale codice tributo 7452
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale codice tributo 7453
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi codice tributo 9400
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie codice tributo 9424
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione codice tributo 9466
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione codice tributo 9467
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 codice tributo 1987
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 codice tributo 9478
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 codice tributo 9949
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 codice tributo 9955
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 codice tributo 9956
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 codice tributo 1993
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta codice tributo 8084
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi codice tributo 8085
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni codice tributo 8086
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP

codice tributo 8907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29/06/2021

Fonte: Informazione fiscale

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 404 dell'11 giugno 2021.

Esenzione IRAP Decreto Rilancio: requisiti e come funziona

RAP, in un conferimento d'azienda l'agevolazione prevista dal decreto Rilancio non spetta alla società conferitaria. La riorganizzazione aziendale non opera una trasposizione soggettiva, non ha effetto sull’unitarietà del periodo d’imposta e sull’autonomia delle parti.

IRAP, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Il provvedimento emergenziale prevede, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020.

Nell’ambito di un conferimento d’azienda, però, gli esoneri dall’imposta non spettano alla società conferitaria.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 404 dell’11 giugno 2021.

IRAP, l’agevolazione del decreto Rilancio non spetta alla società conferitaria

Con la risposta all’interpello numero 404 dell’11 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’agevolazione per l’IRAP prevista dal decreto Rilancio.

Tale provvedimento del governo stabilisce all’articolo 24, a determinate condizioni, l’esonero dal versamento del saldo relativo al 2019 e dell’acconto 2020.

Nell’ipotesi di conferimento d’azienda avvenuto nel 2019, l’Amministrazione finanziaria spiega che la conferitaria non può beneficiare dell’agevolazione e determinare l’acconto figurativo 2020 da scomputare dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno, riferendosi alla dichiarazione della conferente.

Come di consueto gli spunti per i chiarimenti nascono dal caso concreto presentato dall’istante, una società partecipata.

Il socio unico, con effetto dal 31 dicembre del 2019, ha effettuato le seguenti operazioni:

  • ha conferito per intero il proprio complesso aziendale, ovvero l’attività;
  • ha cambiato denominazione alla stessa;
  • ha modificato l’oggetto sociale;
  • è rimanendo titolare solo delle partecipazioni di controllo in aziende industriali.

L’istante suggerisce una soluzione per poter beneficiare dell’agevolazione sull’IRAP, dal momento che sarebbe preclusa a causa delle operazioni descritte.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non condivide la soluzione proposta e motiva la propria interpretazione facendo riferimento al quadro normativo e ai documenti di prassi relativi all’agevolazione.

IRAP, i chiarimenti sull’esclusione della conferitaria dall’agevolazione

Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, su cui sono arrivati numerosi chiarimenti nei relativi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le modalità per la determinazione e per il versamento dell’acconto.

Nel caso in cui si applichi il metodo storico, si deve fare riferimento all’imposto indicato nel rigo IR21 della dichiarazione 2020 che è relativa al periodo d’imposta 2019.

Tale regola vale anche nel caso in cui il saldo dovuto per il 2019 ed indicato nel rigo IR26 sia soltanto “figurativo” e non debba essere versato, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, come precisa la circolare numero 25 del 2020.

La circolare numero 27 del 2020 chiarisce inoltre che:

“il primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).”

Riguardo al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate spiega che il conferimento in azienda non produce effetti sull’unitarietà del periodo d’imposta, a differenza di quanto succede per altre operazioni straordinarie.

In altre parole, il periodo d’imposta non si interrompe e deve essere frazionato sia ai fini della dichiarazione, sia sull’autonomia delle parti coinvolte.

Come evidenzia il documento di prassi, non opera:

“alcuna trasposizione soggettiva. Nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all’altro (così già la circolare prot. n. 9/252 del 21 marzo 1980)”

In base a quanto chiarito, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che ciò avviene anche per la conferitaria e la conferente.

La società conferitaria non può quindi determinare l’acconto “figurativo” da scomputare per il 2020, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto, ossia della conferente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 14/06/2021

Fonte: Informazione fiscale