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Comunicati stampa

I dati del comunicato MEF del 7 giugno 2021 mostrano disomogeneità rispetto a quelli del 2020 a causa del lockdown e delle proroghe dei versamenti.

Giochi in lockdown, Mef: incassi dimezzati nei primi quattro mesi del 2021,  il "buco" per le casse dello Stato sfiora un miliardo | AgiproNews

Entrate tributarie gennaio aprile 2021, l'aumento del 1° quadrimestre si attesta all'8,2 per cento rispetto allo scorso anno: nelle casse dello stato 133,8 miliardi di euro.

Entrate tributarie gennaio aprile 2021, il 1° quadrimestre dell’anno mostra un aumento dell’8,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Nel complesso le entrate statali ammontano a 133,816 miliardi di euro mentre l’aumento è di circa 10.086 milioni di euro, secondo quanto riportato dai dati del MEF del comunicato stampa numero 113 del 7 giugno 2021.

Ad incidere profondamente, rendendo di fatto i dati disomogenei, sono il lockdown e le sospensioni e proroghe dei versamenti del 2020.

Un aumento sulle entrate tributarie, relative alle imposte dirette ed indirette, viene registrato anche nel mese di aprile.

Entrate tributarie gennaio aprile 2021: quasi 134 miliardi con un aumento superiore all’8 per cento rispetto al 2020

 

Le entrate tributarie relative al periodo compreso tra gennaio ed aprile del 2021 segnano un aumento dell’8,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Stando ai dati del comunicato stampa del MEF numero 133 del 7 giugno 2021, il totale delle entrate si attesta a 133,816 miliardi di euro, con un incremento di 10.086 milioni di euro.

I dati, ovviamente, risentono delle misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus, nella fase iniziale dello scorso anno.

A partire dall’11 marzo 2020, infatti, è stato adottato il lockdown e le misure economiche per limitare i contagi.

Tale circostanza rende, di fatto, i dati disomogenei e difficili da confrontare.

Il comunicato del MEF sottolinea anche quanto segue:

“Inoltre, si ribadisce che i provvedimenti di sospensione e proroga dei versamenti di tributi erariali, emanati nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, hanno influenzato anche il gettito relativo ai primi quattro mesi del 2021 modificando il consueto profilo temporale dei versamenti delle imposte.”

Entrate tributarie gennaio aprile 2021: le imposte dirette

Nel 1° quadrimestre dell’anno, le imposte dirette si attestano a 74.912 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si registra un aumento del 4,5 per cento che, in termini assoluti, vale 3.225 milioni di euro.

La crescita viene segnalata sul fronte dell’IRPEF: 2.552 milioni di euro in più (il 4 per cento), per un totale di 65.577 milioni di euro di incassi.

Le principali voci dell’aumento sono le ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore pubblico e dei lavoratori autonomi. Questi ultimi mostrano un incremento di oltre 9 punti percentuali contro il 2,5 per cento dei primi.

Anche le ritenute sui redditi dei dipendenti privati hanno mostrato un aumento, di 1.095 milioni di euro. Nel caso in questione bisogna tenere conto della proroga prevista dal decreto Ristori: a partire dal mese di marzo 2021 i sostituti d’imposta hanno provveduto al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, corrisposti negli ultimi tre mesi del 2020.

Con 1.439 milioni di euro, l’IRES è aumentata del 16,7 per cento.

Entrate tributarie gennaio aprile 2021: imposte indirette, giochi e attività di accertamento

58.904 milioni di euro è il totale delle entrate relative alle imposte indirette.

All’incremento di 6.861 milioni di euro, pari al 13,2 per cento, ha contribuito principalmente l’IVA.

L’imposta sul valore aggiunto segna un aumento del 20,7 per cento, che in termini assoluti vale 6.380 milioni di euro.

Nello specifico, l’IVA sugli scambi interni cresce di 5.768 milioni di euro, con più di 21 punti percentuali.

In negativo l’imposta sulle assicurazioni, in positivo l’imposta di bollo e l’imposta di registro.

Le entrate relative ai “giochi” ammontano a 3.547 milioni di euro, con un aumento di 193 milioni di euro, ossia del 5,8 per cento.

In calo, invece, le entrate da attività di accertamento e di controllo con 2.339 milioni di euro e una riduzione del 23,7 per cento così ripartita:

  • 335 milioni di euro in meno dalle imposte dirette;
  • 393 milioni di euro in meno delle imposte indirette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 08/06/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

Come funziona e quando spetta lo sconto del 50 per cento?

Il Blog di Know How | Riduzione dell'IMU per comodato d'uso gratuito

IMU 2021, la riduzione in caso di contratto di comodato d’uso gratuito è una delle agevolazioni più importanti per chi paga l’imposta sulla casa.

Nel rispetto di specifici requisiti, sull’importo dell’IMU dovuta si applica uno sconto del 50 per cento.

In primis, è necessario che il contratto sia regolarmente registrato e, in secondo luogo, sono previsti specifici paletti in merito ai soggetti comodatari dell’immobile.

La riduzione dell’IMU 2021 consente ai proprietari di seconda casa di beneficiare di uno sconto importante e, in vista della scadenza del 16 giugno 2021 per pagare l’acconto, facciamo il punto su come funziona e quando spetta.

IMU 2021, riduzione con comodato d’uso gratuito: come funziona

 

La riduzione dell’IMU per l’immobile in comodato d’uso gratuito è una delle agevolazioni confermate dalla Legge di Bilancio 2020, con la quale è stata istituita la nuova imposta unica sulla casa.

Di seguito ci soffermiamo nello specifico sullo sconto IMU con comodato d’uso gratuito, per capire chi paga e quando invece si applica l’agevolazione.

La normativa di riferimento è contenuta nel comma 747, articoli 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento:

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”

Come si evince dalla disposizione in commento, sono previsti diversi limiti alla possibilità di beneficiare dello sconto IMU sulla seconda casa in comodato d’uso. Analizziamo quindi tutti i requisiti necessari.

Sconto IMU 2021 comodato d’uso: quando spetta? Solo per i contratti ad uso gratuito tra genitori e figli

Lo sconto del 50 per cento sull’IMU 2021 spetta esclusivamente nel caso in cui il contratto di comodato gratuito sia stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado.

La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori.

L’agevolazione, quindi, spetta esclusivamente nel caso in cui sia stato stipulato e registrato un contratto di comodato d’uso, che ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile è definito come:

“il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.”

Riduzione IMU 2021 solo con comodato d’uso registrato

La riduzione alla metà dell’importo IMU 2021 è riconosciuta qualora il contratto di comodato d’uso gratuito sia stipulato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed, inoltre, in caso di regolare registrazione dello stesso.

 

Lo sconto del 50 si applica dunque qualora il contratto sia stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.

Si tratta di una delle regole fondamentali per determinare quando si ha diritto alla riduzione della base imponibile ai fini del calcolo della nuova IMU 2021.

Comodato d’uso gratuito: requisiti per la riduzione IMU 2021

Per beneficiare della riduzione di IMU al 50 per cento dell’importo dovuto sarà necessario, inoltre, rispettare ulteriori requisiti:

  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.

Niente dichiarazione IMU per la casa in comodato d’uso gratuito

Con l’articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita è stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.

L’obiettivo alla base dell’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione Imu segue la logica per la quale non è necessario che il contribuenti attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

Infatti, per quel che riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito è previsto l’obbligo di registrazione, che mette l’Agenzia delle Entrate e gli enti interessati a conoscenza dei requisiti per fruire dello sconto.

Quando si paga l’IMU 2021 sulla casa in comodato

Come anticipato, le regole per beneficiare dell’agevolazioni IMU 2021 in caso di contratto di comodato d’uso sono particolarmente stringenti e limitative.

Inoltre, seppur nel rispetto dei requisiti sopra elencati, è previsto l’obbligo di pagamento in misura intera delle due imposte nei seguenti casi:

  • comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
  • proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
  • prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
  • residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
  • proprietari di immobili residenti all’estero;
  • immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
  • contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07/06/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Documentazione da conservare per detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi 730/2021 (anno di imposta 2020).

Modello 730/2021, i documenti da conservare fino al 31 dicembre 2026

 

730/2021 e la documentazione da conservare per le spese mediche

 

Le spese mediche sostenute nel 2020 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2021. 

 

Com'è noto è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche, 
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, 
  • prestazioni specialistiche, 
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie, 
  • prestazioni rese da un medico, 
  • ricoveri, 
  • acquisto di medicinali, noleggio di dispositivi medici ecc.

 

In linea generale, i dati delle spese mediche sono forniti all'Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata 730/2021. Il dato preimpostato potrà poi essere modificato dal contribuente.

 

In merito alla detraibilità delle spese mediche è bene sapere che il contribuente per le spese mediche indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25 deve conservare, ad esempio, la seguente documentazione:

  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopaticirelative all’acquisto di medicinali, gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati
    • la natura e quantità dei medicinali acquistati,
    • il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale
    • il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
    a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, occorre conservare anche
    • una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992
    • oppure specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
    • una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
  • per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti serve:
    • la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
    • il modello 730-3 dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia,
    • le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

 

Si sottolinea che le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità da indicare nel Rigo E25 relative alle prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali seguenti:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato alla assistenza diretta della persona
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • personale con la qualifica di educatore professionale
  • personale qualificato addetto all’attività di animazione e/o terapia occupazionale

 

sono deducibili anche senza specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che, dal documento attestante la spesa, risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista. Le spese saitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino parlante in cui devono essere spcificati la natura e la quantitò dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

 

Attenzione va prestata al fatto che per gli "oneri detraibili" per i quali è prevista una detrazione pari al 19% del loro importo dall'imposta lorda dall'anno d'imposta 2020 vi è un obbligo di tracciabilità ad eccezione delle spese mediche (farmaci e dispositivi medici) e delle prestazioni specialistiche offerte da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (art. 680 L. 160/2019). 

 

Per questi ultimi, si potrà continuare a beneficiare della detrazione anche pagando in contanti e conservando, ai fini probatori, i cosiddetti "scontrini parlanti" e/o le fatture indicanti qualità e quantità dei beni/prestazioni e il codice fiscale del destinatario. Leggi anche Oneri detraibili 2021 e tracciabilità dei pagamenti.

 

Infine per le spese mediche sostenute all’estero, esse sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e pertanto deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. In generale se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano:

  • se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
  • se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

 

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. 

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Attenzione: si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 04/06/2021

Fonte: Fisco e tasse