Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

Fattura elettronica in reverse charge: chiarimenti delle Entrate

Reverse charge in caso di fattura elettronica 2019: chiarimenti delle Entrate sull'autofattura e i codici da indicare

 

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al reverse charge nel caso di fattura elettronica sono stati forniti nelle FAQ disponibili sul sito internet dell'Agenzia stessa ed anche in occasione del videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'amministrazione ha risposto alle domande poste dai professionisti. In particolare, posto che le fatture elettroniche non sono modificabili nella domanda è stato chiesto se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente

  • sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa
  • oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate per prima cosa ha precisato che per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
  • Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. 

L'argomento è stato affrontato anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande poste dai professionisti. In tale sede è stato esplicitamente chiesto se per le autofatture da emettere per l'integrazione di acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 e TD1. L'Agenzia ha ricordato che in questo tipo di documento il codice da utilizzare è il TD1, in quanto i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex articolo 6, comma 8 del D. Lgs 471/97.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Cosa rischia chi non fa la fattura elettronica

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Sono frequenti i casi di rifiuto di emissione di fattura o, addirittura, di addebito dei costi al cliente. Prese di posizione illegittime che portano alla necessità di un ripasso del DPR IVA n. 633/1972.

 

 

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica? Non cambiano le regole in merito all'obbligo di fatturazione delle operazioni e il riferimento normativo di riferimento resta l’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo rilascio della fattura sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 417/1997, alleggerite soltanto per i primi mesi del 2019 dal DL n. 119/2018.

Negli ultimi giorni sono state frequenti le segnalazioni di esercenti che non rilasciano fattura in formato elettronico o addirittura casi in cui la richiesta di fattura comporta l’addebito di un costo di emissione fino a due euro.

Due casi che portano alla necessità di analizzare cosa prevede la legge e quali i rischi nel caso di mancata emissione della fattura.

Cosa rischia chi non fa fattura elettronica

Riferimento normativo relativo all'obbligo di emissione della fattura è l’articolo 21 del DPR n. 633/1972, il quale al comma 1 stabilisce che:

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.

A partire dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di fatturazione valida ai fini fiscali è quella elettronica, secondo le regole operative stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018. L’unico formato valido è l’XML e la fattura si considera emessa qualora trasmessa al SdI e “all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Ad eccezione dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (come minimi e forfettari), tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere in formato XML e l’invio dovrà essere effettuato tramite il SdI, il grande hub dell’Agenzia delle Entrate. Addio alla fattura cartacea e al PDF, che perdono qualsiasi valenza fiscale.

Per i commercianti fattura elettronica solo se richiesta dal cliente

Alle regole generali relative all'obbligo di emissione della fattura elettronica si uniscono quelle specifiche relative ai commercianti al minuto, nonché ai ristoranti o ad esempio alle prestazioni alberghiere.

L’articolo 22 del Decreto IVA stabilisce che in tali casi l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente e non oltre il termine di effettuazione dell’operazione.

E sono proprio questi i casi in cui sono stati più frequenti nell'ultimo periodo i rifiuti di emissione della fattura elettronica: si pensi ai ristoranti o alle prestazioni alberghiere ed ai relativi costi che possono essere portati in detrazione IVA ed in deduzione fiscale per gli operatori IVA.

In tali casi, tuttavia, la fattura dovrà essere rilasciata soltanto qualora richiesta al momento dal cliente.

Sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione della fattura elettronica

rischi e le sanzioni previste per chi rifiuta di fare fattura elettronica sono stabiliti dal Decreto Legislativo n. 417/1997, che all'articolo 6 prevede l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra il 90 per cento e il 180 per cento dell’imposta relativa all'imponibile del documento.

Attenzione però: in materia di sanzioni dovute in caso di ritardo nell'emissione della fattura elettronica, è importante considerare le modifiche introdotte dal DL n. 119/2018.

Nel primo semestre 2019 le sanzioni non si applicano qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA, mentre saranno pari all’80 per cento qualora la fattura venga emessa entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo.

A partire dal 1° luglio 2019 (settembre per i contribuenti con liquidazione mensile) le sanzioni tornano ad essere applicate secondo i meccanismi sotto riportati, considerando i dieci giorni di tempo dal momento in cui si effettua l’operazione considerata per l’emissione della fattura.

Emissione fattura elettronica, vietato l’addebito del costo al cliente

In chiusura si ricorda che alla richiesta di emissione della fattura elettronica è illegittima la richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva al cliente.

A tal proposito, il comma 8 dell’articolo 21 del DPR IVA stabilisce chiaramente che:

le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Una disposizione chiara ed utile da richiamare in tutti quei casi in cui alla richiesta di emissione della fattura è richiesto il pagamento di un costo “amministrativo” al cliente.

 

 

 

Fonte: InformazioneFiscale

Fisco e 4.0: un po’ di tagli ci sono stati, ma qualcosa resta

 

Con l'approvazione della nuova legge di bilancio riapre la stagione degli incentivi e dei bonus fiscali a favore delle aziende che investono in innovazione. Nonostante l'inasprimento di alcune misure, i benefici di questa politica economica sono ancora numerosi e continueranno a perdurare per tutto il 2019. «Ormai conosciamo molto bene tutte queste misure e il giro di vite che hanno subito si ripercuoterà inevitabilmente sulle imprese. A mio avviso non basterà la riduzione dell'Ires, portata al 15%, per compensare la perdita dei benefici sul conto economico aziendale», afferma Alberto Bertolotti di IBS Consulting.

 Vediamo gli incentivi nel dettaglio:

Iperammortamento, confermate le aliquote a scaglioni.
Prorogati i termini per usufruire dell'incentivo che premia l'industria in chiave 4.0 al 31 dicembre 2019, ovvero al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione massimo di 20 milioni. Scompare l'aliquota unica del 150% e vengono introdotti tre scaglioni che variano al variare dell'investimento: 170% per i progetti fino a 2,5 milioni, 100% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e 50% per quelli tra 10 e 20 milioni. Nel caso di investimenti in beni immateriali strumentali vincolati ai precedenti, è confermata la maggiorazione del 40%.

Belardi: più aziende beneficiarie.
«L'introduzione di un sistema ad aliquote differenziate sottende l'intento di massimizzare il numero delle aziende in grado di beneficiare dell'incentivo e manifesta un'attenzione particolare rivolta dall'attuale Governo alle PMI», commenta Marco Belardi Presidente UNI CT 519 Consulente Mise.

Licenziato il Superammortamento.
L'incentivo si è esaurito con gli investimenti effettuati nel 2018 sempre che l'ordine sia stato effettuato nel 2017 con un acconto del 20%.

Formazione, bonus confermato.
Rinnovato per il 2019 il credito d'imposta per le attività formative del personale sulle tecnologie 4.0. Mentre nel 2018 l'incentivo permetteva alle imprese di recuperare il 40% del costo orario del personale nelle attività di formazione, la legge di bilancio introduce tre aliquote diversificate per classe dimensionale delle imprese: 50% per le piccole imprese, sempre con un tetto massimo di 300.000 euro; 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese con un tetto di 200.000 euro per azienda.

Dimezzato credito d’imposta R&S.
Sforbiciata al credito d'imposta R&S che passa da un tetto massimo fruibile di 20 a 10 milioni di euro annui. L'incentivo è confermato al 50% per le spese incrementali relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, per quelle rientranti nell'ambito di contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative.Scende nuovamente al 25% per tutte le altre spese ammissibili comprese per le nuove in materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

480 milioni per la nuova Sabatini.
Potenziata la misura che permette alle aziende di fruire di un contributo a fondo perduto in conto impianti, variabile dal 2,75% al 3,575% annuo, calcolato sul valore del cespite a fronte di investimenti in macchinari e attrezzature, con 480 milioni di euro stanziati per l'arco temporale 2018-2024.

Voucher per l’innovation manager.
Novità assoluta di quest'anno che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto tra i 25.000 e i 80.000 euro, erogati sotto forma di voucher, per le MPMI che investiranno in prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

 

 

 

21/01/2019 - 06:10

Fonte: Giornale di Brescia