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Comunicati stampa

Cessione quote sociali : tassazione plusvalenza dal 1 gennaio 2019

La cessione delle quote sociali dal 1 gennaio 2019 sconta una tassazione unificata sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate

 

 

La Legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali realizzate dal 1 gennaio 2019(c.1005 art.1 L. 205/2017).

Prima della riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2018, le plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio d’impresa per effetto della cessione di partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF del soggetto che le realizzava, risultando, quindi, sottoposte alla tassazione ad aliquota progressiva, sebbene in misura parziale.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori per effetto della cessione di partecipazioni non qualificate, invece, erano e sono soggette al regime di imposizione sostitutiva, attualmente fissata al 26%.

 

Fino al 31 dicembre 2018 si aveva la seguente situazione:

tassazione partecipazioni qualificate:

  •  nel limite del 40% (se realizzate entro il 31.12.2008);
  •  nel limite del 49,72% (se realizzate dal 1.1.2009 al 31.12.2017);
  •  nel limite del 58,14% (se realizzate dal 1.1.2018)

 

tassazione partecipazioni non qualificate

  • Imposta sostitutiva del 26%

Dal 1 gennaio 2019 a prescindere dal periodo di maturazione :

  •  Cessione di partecipazione qualificate o non qualificate: imposta sostitutiva del 26%

Per la tassazione della plusvalenza rileva il momento in cui la cessione si perfeziona e non quello di cassa.

Per la determinazione delle plusvalenza si assume il costo o il valore di acquisto o il valore risultante dalla rivalutazione eseguita o da eseguire entro il 30 giugno 2019. Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare le quote possedute al 1 gennaio 2019.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: chiarimenti 2019

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione di gruppo

 

Chiarimenti in merito alla disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale sono state forniti nella risposta 20 del 31 gennaio 2019.

 Com'è noto l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo esige, ai fini della relativa validità, che il soggetto controllante possegga una partecipazione nella società che intende consolidare che sia espressiva di un rapporto di "controllo rilevante", vale a dire un controllo assistito dai requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del TUIR. La partecipazione si considera "rilevante" agli effetti dell'opzione quando, congiuntamente:

  1. esiste un rapporto di controllo c.d. "di diritto", ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile (espressamente richiamato dall'articolo 117, comma 1, del TUIR);
  2. viene superata la soglia del 50% nella "partecipazione al capitale sociale"  e nella "partecipazione dell'utile di bilancio".

 

Entrambe le soglie devono essere rispettate contemporaneamente sia per la validità dell'opzione che per la permanenza nel regime per tutto il triennio.

Per verificare se la partecipazione nella controllata di diritto attribuisce alla controllante una partecipazione al capitale sociale superiore al 50% è necessario che il rapporto tra la "partecipazione al capitale sociale" detenuta dal soggetto controllante (da porre al numeratore) e "il capitale sociale di riferimento" della partecipata (da porre al denominatore) sia superiore al 50%. La metodologia è la stessa per determinare la soglia di partecipazione agli utili.

In caso di possesso di azioni proprie da parte della società partecipata, occorre stabilire se dette azioni possano o meno essere considerate alla stregua delle "azioni prive del diritto di voto" atteso che l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni proprie è sospeso. Ciò premesso, si ritiene che possano essere considerate azioni prive del diritto di voto tutte le azioni non assistite da un diritto di voto pieno ed esercitabile, la scrivente considera le "azioni proprie" nella previsione di esclusione di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

In particolare, elemento sostanziale da tenere in conto è quello letterale presente nell'articolo 120 del TUIR che fa riferimento all'aggettivo "esercitabile" riferito al diritto di voto, applicabile anche in materia di azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso e quindi non esercitabile nell'assemblea ordinaria da alcuno dei soci. Queste, pertanto, al pari delle azioni prive del diritto di voto, non vanno incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo. Stesse considerazioni valgono, ad avviso della scrivente, con riferimento alle azioni della controllante possedute dalle controllate. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Servizi catastali e ipotecari: da oggi nuove modalità di pagamento

Servizi ipo-catastali Agenzia delle Entrate 2019: dal 1° febbraio 2019 novità per chi paga allo sportello

 

 

Nuova modalità di pagamento per i servizi ipotecari e catastali dell'Agenzia delle Entrate. Come si legge nel comunicato stampa del 1° febbraio 2019, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 sono state ampliate le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale ed ipotecario anche attraverso ulteriori strumenti di pagamento alternativi al contante ovvero:

  • carte di debito o prepagate,
  • marca servizi,
  • F24 Elide
  • altri strumenti di pagamento elettronico.

 

A completamento delle modifiche previste dallo stesso provvedimento, da oggi, 1° febbraio 2019, le somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale (“castelletti”), sono rese disponibili, per gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali o di consultazione ipocatastale, anche per il pagamento dei servizi resi allo sportello degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Gli utenti potranno fruire del servizio, previa opportuna profilazione per sé e per i propri delegati, grazie ad un codice monouso fornito dal sistema telematico al momento della richiesta all'ufficio.

 

Si ricorda che l’accesso telematico alla consultazione delle banche dati catastali e ipotecarie è soggetto al pagamento dei tributi catastali e ipotecari. Il versamento di tali importi avviene tramite un castelletto nazionale, deposito a scalare costituito anticipatamente dal Responsabile del collegamento sul conto corrente nazionale dell’Agenzia, da cui il sistema scala gli importi corrispondenti ai tributi dovuti. Le somme giacenti possono essere chieste a rimborso, in qualsiasi momento, dal Responsabile della gestione del collegamento censito a sistema attraverso le funzioni presenti nella sezione --> “Gestione Contabile” voce --> “Gestione Rimborsi” della piattaforma SISTER. Le funzioni consentono di effettuare la richiesta, annullarla, e visualizzarne lo stato di lavorazione in istruttoria da parte dell’Agenzia. A seguito di richiesta di rimborso totale viene azzerata la somma disponibile sul castelletto.

 

Gli utenti titolari di diverse convenzioni di consultazione ovvero di abilitazione ai servizi telematici di Presentazione Documenti possono operare spostamenti di somme tra i diversi depositi nazionali operando attraverso le funzioni presenti nella sezione “Gestione Contabile” voce --> “Spostamento somme da castelletti” della piattaforma SISTER. Il sistema dà evidenza dei castelletti a disposizione del Responsabile di collegamento su cui poter effettuare gli spostamenti.

 

In generale, gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali e/o per i servizi di consultazione ipocatastale possono utilizzare le somme preventivamente versate sul conto corrente unico nazionale (“castelletti”) anche per il pagamento dei servizi - pdf resi allo sportello degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate.  Il pagamento avviene tramite l'utilizzo di un codice monouso fornito dal sistema telematico al momento della richiesta allo sportello dell’Ufficio. Per utilizzare il deposito, gli utenti devono completare la profilazione per sé e/o per i propri delegati indicando, per ciascuno dei soggetti interessati, il canale (e-mail o SMS) tramite il quale ricevere la notifica dei codici monouso per autorizzare le singole transazioni di addebito.

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate