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Comunicati stampa

Saldo e stralcio contributi professionisti: con quali Casse è possibile?

Accesso al Saldo e stralcio contributi previdenziali diversificato per le diverse Casse professionali. I requisiti e le accuse di incostituzionalità

 

 

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio 2019  non è applicabile per tutti i professionisti . Ci saranno probabilmente situazioni di disparità e la Cassa Forense  rileva profili di incostituzionalità della norma. Andiamo con ordine...

L'art. 1 comma 184 e seguenti  dell'ultima legge di bilancio  prevede la possibilità di saldare in forma agevolata di debiti  fiscali e contributiviper i contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro. L'agevolazione  riguarda  debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2017 e consiste nell'azzeramento di  di sanzioni e interessi e nella riduzione  tra il 65 e 84% dell'importo dovuto, sulla base appunto del proprio ISEE. 

La norma ricomprende anche  i mancanti versamenti alle Casse previdenziali dei professionisti in quanto sostituive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria  ma  come detto riguarda solo i debiti affidati ad agenti della riscossione, pratica che alcuni enti non hanno mai utilizzato. E' il caso dell'EMPACL, la  cassa di consulenti del lavoro che non ha mai sottoscritto convenzioni con Equitalia (ora  Agenzia delle Entrate Riscossione, ADER). Come enti autonomi, tra l'altro,  i consigli nazionali di ciascun ente  sono liberi di avallare la norma, sulla base dei propri statuti e della situazione finanziaria specifica.

Vero è che il  basso limite di reddito fissato dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro) non fa presagire una alta adesione a questa sanatoria contributiva, se non probabilmente tra i professionisti più giovani neoiscritti agli ordini . 

 

La situazione per ciascuna cassa è la seguente:

INARCASSA

Architetti e ingegneri

OK Inarcassa sta ancora valutando la norma la convenzione con Equitalia- Ader  è stata firmata nel 2017.

CASSA FORENSE

Avvocati

OK per tutto il periodo - Cassa forense prevede  una decurtazione proporzionale in caso di pagamento incompleto dell'annualità.

ENPAB

Biologi

OK per tutto il periodo - metodo completamento contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

Cassa Pluricategoriale

OK   dal 2013 - metodo contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

CNDPAC

Commercialisti

OK  per tutto il periodo (2000-2017) ma il versamento  annulla tutto l’anno ai fini previdenziali

ENPACL

Consulenti del lavoro

NO - Enpacl  non è convenzionata con Equitalia-Ader 

CIPAG

Geometri

OK  per tutto il periodo - incertezza se  con il pagamento ridotto sarà riconosciuto tutto l'anno ai fini previdenziali

ENPAM

Medici odontoiatri 

OK incertezza se  il pagamento ridurrà il montante per il calcolo dell'assegno previdenziale  sui requisiti di pensionamento che prevedono solo 5 anni di contribuzione

    

Da segnalare anche che il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella seduta del 18 gennaio 2019, ha approvato una mozione che evidenzia i numerosi profili di illegittimità costituzionale della norma. Oltre a protestare "per il metodo utilizzato, in contrasto con i principi di autonomia riconosciuti per legge alle Casse Professionali"  sottolinea i potenziali effetti negativi sia sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente che sugli interessi previdenziali degli iscritti interessati al provvedimento.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Definizione agevolata processi verbali di constatazione: ecco i codici tributo

Codici tributo per il versamento delle somme ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

 

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la Risoluzione 8 del 23 gennaio 2019 con i codici tributo necessari ai fini del versamento delle somme.

Andando con ordine, l’articolo 1 del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede che i contribuenti possano definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato

  • in un’unica soluzione, o
  • in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019.

Per tali versamenti è esclusa la compensazione. Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "ERARIO"modello F24

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF01 IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF02 IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF03 IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF04 RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF05 IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF06 IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF07 ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF08 ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF09 RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018


In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "REGIONI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF10 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF11 IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018.

 

Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, si istituisce il seguente codice tributo:

Codice tributo Denominazione
PF12 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno diriferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC contributi previdenziali 2019: codici tributo modello F24

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si istituiscono le seguenti causali:

Codice tributo Denominazione
PFAC CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFCP CONTRIBUTI COMMERCIANTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFLP CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Dichiarazione 730/2019: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

Ecco le principali novità del Modello di dichiarazione 730/2019 approvato con le relative istruzioni con Provvedimento del 15.01.2019 n. 10652 e termini di presentazione

 

 

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10652 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2019 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Ricordiamo che il 730 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, per i lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.

 

Il 730 ordinario si presenta:

  • entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
  • entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

Come indicate nelle istruzioni del Modello, ecco le principali novità contenute nel modello 730/2019, che fa il pieno di agevolazioni:

  • Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
  • Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
  • Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  • Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento.
  • Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
  • Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
  • Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento 
Numero 10652 del 15/01/2019 
Fonte: Agenzia delle Entrate