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Superbonus 110%: da oggi attiva la procedura per la cessione del credito

Entra nel vivo il superbonus, la maxi detrazione al 110% prevista dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per una serie di interventi in casa. Da oggi, 15 ottobre 2020, inoltre, è possibile comunicare l’opzione per cedere un credito di imposta pari alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Il superbonus è fruibile se si eseguono interventi di risparmio energetico e di messa in sicurezza sismica. In particolare trattasi di:

  • isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti condominiali con impianti centralizzati a condensazione(classe  A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione, con tetto massimo detraibile di 30.000 per unità immobiliare.
  • Eseguendo uno di questi maxi interventi, il contribuente potrà procedere anche alla realizzazione di uno degli altri lavori che permettono di fruire dell’attuale ecobonus al 50 o 65% come ad esempio il cambio delle finestre e godere del superbonus.  Tutti i lavori però devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche  dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.

    Superbonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito

    La normativa prevede la facoltà in capo al contribuente di scegliere se utilizzare la maxi detrazione nella denuncia dei redditi o in alternativa di non godere dell’agevolazione e cedere il credito maturato oppure ottenere uno sconto in fattura direttamente dal fornitore.

     

    Dal 15 ottobre si potrà effettuare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura sulla base di un modello reso disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale Comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica dal soggetto che rilascia il visto di conformità, necessario per ottenere il superbonus.

    Il visto di conformità in particolare deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF e insieme a questo, per esercitare l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, occorre anche l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.