Layout Type

Presets Color

Background Image

Carburanti, più chance per pagare

Adempimenti. Provvedimento delle Entrate: dal prossimo 1° luglio ancora utilizzabili le card aziendali e i buoni benzina
Carburanti, più chance per pagare
Deduzione dei costi e detrazione Iva con tutti gli strumenti diversi dal contante
Arriva con il provvedimento delle Entrate diffuso ieri sera il primo tassello ufficiale del puzzle che nelle intenzioni del legislatore porterà tra breve a una rigida regolamentazione della deduzione dei costi e dell’Iva sui consumi dei carburanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
Le modifiche dal 1° luglio
Dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sarà vincolato al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Simile (non identica) disposizione opera anche ai fini Iva vista la modifica anche dell’articolo 19-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/72. In tale comparto, infatti, la portata della disposizione sembra più ampia e la detrazione (dell’Iva) è riconosciuta anche se il pagamento avverrà con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate, purché rientranti tra quelli che riconosciuti idonei da un provvedimento ad hoc del direttore delle Entrate.
Pagamenti tracciabili
Il provvedimento 73203/2018 di ieri colma questo vuoto normativo intervenendo, peraltro, trasversalmente e quindi sia in tema di imposte dirette che di Iva. Viene previsto che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. In pratica, quindi, via libera ai pagamenti “tracciabili”: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti. L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità tracciabili sopra elencate.
Carburanti e lubrificanti
Il dato testuale del provvedimento sembra chiarire anche alcuni significativi dubbi che si erano posti un merito alla portata applicativa delle novità. Innanzi tutto va evidenziato che sia ai fini Iva che per le imposte dirette il provvedimento fa costantemente riferimento alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti. Sembra quindi che il vincolo anche in tema di detrazione Iva al pagamento tracciabile interessi solo queste spese e non anche tutti gli altri costi di gestione (ad esempio custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/1972.
Autotrazione
In merito proprio ai mezzi interessati dalle novità il decreto di ieri (articolo 1) fa riferimento all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. Quindi letteralmente solo i gommati. Le motivazioni indicate in calce al decreto, invece, richiamano l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati anche ad aeromobili e natanti da diporto oltre che ai veicoli stradali a motore. Quindi con un range più ampio. Il punto dovrà essere opportunamente chiarito.
© Fonte: SOLE24ORE