Layout Type

Presets Color

Background Image

Circolari

 

Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Decreto “Liquidità” emergenza Coronavirus: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate tramite risposte alle FAQ

 

 

 

Con la circolare n. 9/E di ieri 13 aprile 2020, allegata a questo articolo, l’Agenzia delle entrate ha fornito tramite risposte alle FAQ i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra i principali chiarimenti forniti:

  • il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. In particolare le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.
  • la disciplina del credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: l'agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.
  • l’ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020. Con riferimento all’ambito di applicazione della sospensione, viene chiarito che:
    • vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale.
    • in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.
    • per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, viene precisato che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione;
  • l’applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive: possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale gli  acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità;
  • la gestione “a distanza”  dell’attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730:e  l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/04/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Indennità 600 euro INPS: procedura aperta

Come fare per richiedere l'indennità agli autonomi INPS e subordinati atipici. Il sito dell'istituto è quasi fermo ma c'è tempo anche nei prossimi giorni

 

 

Come annunciato la scorsa settimana e ribadito ieri sera dal Presidente dell'INPS, la procedura per la richiesta dell'Indennità di 600 euro per autonomi e alcune categorie di lavoratori a termine  per fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid 19 , è disponibile sul sito dell'Inps. Come prevedibile pero, il sito dell'istituto risponde con grande lentezza alle richieste.  Necessario armarsi di pazienza . 

Il presidente ha anche specificato che non si tratta di un click day e che   tutte saranno le domande saranno soddisfatte, e non  nell'ordine cronologico di presentazione, come riporta in realtà la norma del decreto Legge 18 2020.

Anche il Governo rassicura sul fatto che stanno per essere messe in campo nuove risorse  per cui le domande possono essere presentate nei prossimi giorni e il bonus di 600 euro arriverà a tutti 

Nella  circolare INPS n. 49  del 30 marzo 2020  erano stati riepilogati i dettagli sulle indennità di sostegno al reddito, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Ricordiamo che non si tratta del bonus per i professionisti iscritti agli ordini ( art 44 del dl 18-2020) per i quali la procedura passa attraverso le relative  Casse previdenziali. Quasi tutte le Casse hanno reso disponibili sui propri siti i moduli per la richiesta.

Vediamo più in dettaglio le categorie di lavoratori  che hanno diritto al Bonus 600 euro (artt. 27-30 e 38 del dl 18/2020) 

  • liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa : con partita IVA o rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020  iscritti alla Gestione Separata INPS
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO: 
    • artigiani e commercianti,  compresi collaboratori e coadiutori  ,
    •  imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
    •  soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali  che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.(Nella circolare la tabella con i codici ATECO delle attività  economiche comprese)
  • operai agricoli a tempo determinato.  Rientrano anche le figure equiparate: piccoli coloni e compartecipanti familiari.
  •  lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

In tutti i casi sono esclusi i lavoratori già titolari di rapporti pensionistici diretti  comprese le pensioni di invalidità.

 

MODALITA' PER LA DOMANDA

I lavoratori dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Data la situazione di emergenza è possibile  accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate (cfr. il messaggio n. 1381/2020) ovvero con :

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo) anche solo la prima parte fornita immediatamente dopo la richiesta sul sito 
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità si possono richiedere tramite  Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Le predette indennità sono incumulabili tra loro .  Le indennità  sono invece cumulabili con:

  • trattamenti di disoccupazione  DIS COLL e NASPI 
  • borse lavoro, stage e tirocini professionali, 
  • premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
  • premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
  • con le prestazioni di lavoro occasionale,  nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 01/04/2020

Fonte: Inps

 Patent box 2020: al via la consultazione pubblica

L'Agenzia delle Entrate pubblica lo schema di circolare che contiene chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime Patent box

 

 

Al via la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni da parte di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. “Patent box”.

I suggerimenti e le osservazioni dovranno essere inviati all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 17 febbraio 2020, esprimendo eventualmente il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.

Ricordiamo che il Decreto crescita (art. 4 DL 30 aprile 2019 n. 34) ha modificato il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box) dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

In particolare, ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di “autoliquidazione” del relativo beneficio e quindi la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante.

L’obiettivo è quello di facilitare e rendere più celere la fruizione dell’agevolazione Patent box da parte dei contribuenti, ponendoli in condizione, a prescindere dalle modalità di utilizzo del bene immateriale, di liquidare autonomamente il beneficio.

In allegato la bozza della Circolare.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
del 11/02/2020
Fonte: Agenzia delle Entrate