È data la possibilità all’imprenditore di tenere le scritture contabili sia in forma cartacea, quindi tenendo la contabilità usando supporti meccanografici, oppure usando documenti informatici.
“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto”.
Il requisito dell’inscindibilità è fondamentale: chi vuole usare le scritture contabili come prova contro l’imprenditore non può utilizzare solo le parti a lui favorevoli.
Maggiormente stringenti sono, invece, le condizioni previste nel caso in cui sia l’imprenditore a dover utilizzare le scritture contabili come prova a suo favore.
Nello specifico, l’articolo 2710 del codice civile prevede che:
“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa”.
Tre sono quindi le condizioni previste dal codice:
- le scritture contabili devono essere regolarmente tenute;
- la controparte deve essere un imprenditore;
- la controversia deve essere inerente l’esercizio dell’impresa.
La non corretta o incompleta tenuta delle scritture contabili ha quindi conseguenze pesanti in termini di sanzioni per l’imprenditore:
- a livello civilistico è previsto che non possano essere utilizzate come prova (si veda l’articolo 2720 cc a questo proposito;
- è inoltre assoggettato a sanzioni penali per i reati di bancarotta semplice e fraudolenta ai sensi degli articoli 322 e 323 del Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa).
Libri e scritture contabili: la normativa fiscale
La normativa fiscale di riferimento per la corretta tenuta dei registri contabili è contenuta nel D.P.R. 600/73. Gli obblighi saranno differenti a seconda della natura del soggetto (imprenditore, professionista, etc) e in base al regime contabile adottato per obbligo o per scelta.
L’art. 13 definisce dettagliatamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che sono:
- Le società soggette ad Ires (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione);
- Enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- Le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato;
- Le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 917/86;
- Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86;
- Le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86;
- Le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari di cui all’articolo 56-bis del DPR n. 917/86;
- Le imprese esercenti attività di agriturismo di cui all’articolo 5 della Legge n. 413/91;
- Le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86;
- Le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del DPR n. 917/86.
Da un punto di vista fiscale quindi, non c’è una netta distinzione (voluta invece nel codice civile) tra imprenditore commerciale e piccolo imprenditore. L’art. 18 del D.P.R 600/73 consente però agli imprenditori minori di optare per la scelta del regime di contabiltà semplificata che consente loro di gestire la contabilità e i registri in maniera agevolata.
Possono optare per il regime di contabilità semplificata, le aziende che nell’esercizio precedente all’opzione non hanno superato i seguenti limiti nei ricavi:
- 400 mila euro se esercente attività di prestazione di servizi
- 700 mila euro se esercente attività di cessione di beni
I registri contabili obbligatori: differenze e peculiarità
Riepilogando le disposizioni del codice e quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R 600/73, i libri e le scritture contabili obbligatorie per gli imprenditori commerciali sono:
- il libro giornale
- Il libro degli inventari
- Il libro delle scritture ausiliarie, ovvero il c.d. “mastro”
- I registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
- Il registro dei beni ammortizzabili
- Il registro delle scritture ausiliarie di magazzino.
Il libro giornale
Il libro giornale è un registro cronologico che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. (acquisti, vendite, incassi, pagamenti). Devono trovarvi obbligatoriamente indicazione:
- la data dell’operazione;
- la descrizione dell’operazione;
- la rappresentazione dell’operazione;
- gli importi delle operazioni distinti per ciascun mastro.
Le registrazioni devono avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni da cui l’azienda ha effettuato l’operazione o da quello in cui ne é venuta a conoscenza.
Il libro degli inventari
Il libro degli inventari é un registro obbligatorio per l’imprenditore commerciale. Deve essere numerato progressivamente pagina per pagina e sottoscritto dal titolare dell’impresa o da un suo rappresentante legale.
Esso viene compilato inizialmente alla costituzione dell’azienda elencando i componenti del patrimonio di apertura; annualmente viene rinnovato, entro 3 mesi dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riportando:
- il bilancio e la nota integrativa;
- lo stato patrimoniale con descrizione analitica delle singole attività e passività;
- la consistenza dei beni aziendali raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, con il valore attribuito a ciascun gruppo.
Libro mastro
I soggetti tenuti alla tenuta delle scritture contabili, redigono parallelamente il libro mastro che si compone dei singoli mastri a cui fa riferimento ogni singolo conto.
Ogni mastro contiene tutti i movimenti che sono avvenuti nel conto corrispondente durante l’esercizio.
Il libro mastro non deve essere vidimato, né bollato, né numerato.
Registro dei beni ammortizzabili
Il registro dei beni ammortizzabili è previsto dalla normativa fiscale ma non da quella civilistica. Viene aggiornato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e numerato progressivamente in ogni sua pagina.
In esso vengono riportate tutte le informazioni relative alla vita dei cespiti presenti in azienda:
- anno di acquisizione;
- costo originario;
- rivalutazioni o svalutazioni;
- coefficiente di ammortamento;
- fondo ammortamento al periodo precedente;
- quota annuale di ammortamento;
- eliminazione dal processo produttivo.
Il registro dei beni ammortizzabili non è obbligatorio se l’azienda annota queste informazioni:
- nel libro inventari, per aziene in contabilità ordinaria;
- nel registro iva acquisti, per aziene in contabilità semplificata.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24385/2016 ha stabilito che è indeducibile, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la quota di ammortamento non iscritta nel registro cespiti.
I registri IVA
L’articolo 14, lettera b) del DPR n. 600/73 prevede la tenuta obbligatoria dei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. I principali registri IVA regolamentati sono:
- registro delle fatture emesse (articolo 23 DPR n. 633/72);
- registro dei corrispettivi (articolo 24 DPR n. 633/72);
- registro degli acquisti (articolo 25 DPR n. 633/72).
Essi vengono numerati progressivamente e stampati entro tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi.
La stampa cartacea dei registri IVA non è più obbligatoria per effetto di quanto previsto dal comma 4-quater dell’articolo 19-octies del DL 148/2017:
“In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ”.
FONTE: FISCO E TASSE
DATA: 07/03/2023