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Commercialista: Decreto Rilancio: novità e aggiornamento delle FAQ sulla sospensione cartelle

 

Decreto Rilancio: novità e aggiornamento delle FAQ sulla sospensione cartelle

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento sospesi fino al 31 agosto e aggiornamento delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla sospensione delle attività di riscossione

 

 

Il  “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), è prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di addebito
  • avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Pertanto sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (già previsti dal decreto “Cura Italia”, Dl n. 18/2020, ma in precedenza fino al 31 maggio) per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Per questo motivo sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione.

Vediamo le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154, lettera a)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

 (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c)

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d)

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 27/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse