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Rottamazione ter e saldo e stralcio: le istruzioni sul pagamento del 30 novembre e i bollettini da utilizzare

Rottamazione ter e saldo e stralcio: con le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2022.

La “rottamazione ter” non fa scattare il pignoramento dei crediti nei  confronti del SSN - Piazza Pitagora

 

E' possibile pagare le rate 2020 e 2021 entro la scadenza del 30 novembre. Dall'Agenzia delle Entrate Riscossione le istruzioni sui bollettini da utilizzare e su come effettuare i versamenti. Valido, in ogni caso, il termine di tolleranza di 5 giorni: si arriva al 6 dicembre.

Il Decreto Fiscale 2022 ha riaperto le porte della rottamazione ter e del saldo e stralcio: entro la scadenza del 30 novembre è possibile pagare le rate del 2020 e del 2021 e rientrare nelle definizioni agevolate.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione fa il punto sui bollettini da utilizzare e sulle istruzioni da seguire per i versamenti.

Anche al nuovo termine, come di consueto, si applica la tolleranza dei 5 giorni arrivando al 6 dicembre 2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, pagamento entro la scadenza del 30 novembre: i bollettini da utilizzare

La prima misura inserita nel testo del Decreto Fiscale è la Rimessione in termini per la Rottamazione -ter e saldo e stralcio.

 

L’articolo 1 del DL n. 146/2021 ha previsto la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti coloro che non hanno pagato le rate del 2020 secondo la tabella di marcia prevista dal Decreto Sostegni bis, facendo convergere il pagamento delle somme nella scadenza, già in calendario, del 30 novembre.

La data, quindi, segna il termine ultimo per il versamento di una lunga lista di rate.

Possono, in ogni caso, seguire questa nuova via e conservare i benefici di rottamazione ter e saldo e stralcio i contribuenti che risultano in regola con i versamenti del 2019.

In linea con quanto stabilito dal Decreto Rilancio, coloro che sono decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 hanno comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi ancora da versare ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

Per procedere con i pagamenti è necessario utilizzare i vecchi bollettini, quelli relativi ai versamenti non effettuati secondo le scadenze previste, che sono disponibili nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Restano, poi, confermati i cinque giorni di tolleranza: il versamento risulta nei tempi anche se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, istruzioni sul pagamento del 30 novembre

La comunicazione delle somme dovute con i bollettini di tutte le rate da pagare è disponibile nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ma è possibile richiederla anche senza effettuare l’accesso, e quindi senza pin e password, compilando l’apposito modulo e allegando documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva.

Con questa procedura, si ottengono tutti i bollettini da utilizzare per i versamenti che devono essere effettuati entro la nuova scadenza del 30 novembre fissata dal Decreto Fiscale 2022.

Sia per la rottamazione ter che per il saldo e stralcio sono diverse le modalità per procedere con il versamento delle somme dovute:

  • tramite pagamento online: oltre al servizio Paga on-line dell’AdER, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
  • tramite addebito diretto su conto corrente: è necessario rivolgersi al proprio Istituto di credito con una richiesta di attivazione del mandato, in linea con le procedure e gli adempimenti previsti dal sistema interbancario, presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata;
  • tramite compensazione: si possono utilizzare i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, secondo la disciplina speciale prevista dall’art. 3 del DL 119/2018 e dall’art. 1 della L 145/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

DATA: 27/10/2021