ETS: cosa cambia per i collaboratori occasionali con il nuovo obbligo di comunicazione preventiva
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- Martedì08,Marzo,2022
Il decreto legge 146/2021 ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo a carico dei committenti che usufruiscono del lavoro di alcuni soggetti fin ora classificato come di natura occasionale. Le istruzioni per gli ETS che generalmente ne restano esclusi. Non mancano, però, i casi che fanno eccezione.
Il legislatore con il decreto-legge 146/2021 ha rivoluzionato la modalità di fruizione di una particolare prestazione lavorativa quale la collaborazione occasionale, introducendo l’obbligo di una comunicazione preventiva.
Il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge appunto in maniera occasionale un’attività senza vincolo di subordinazione, che se per lo svolgimento della quale riceve un compenso inferiore ai 5.000 euro lordi non è obbligato all’apertura della partita IVA né all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
La natura dell’ attività esercitata dagli enti no profit e la differenziazione progettuale delle varie iniziative rendono spesso necessaria la fruizione di collaboratori occasionali.
Le novità introdotte dal legislatore sembravano quindi inizialmente dover rivoluzionare ulteriormente il mondo del terzo settore.
Ma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una serie di FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul tema ha sciolto diversi dubbi sull’introduzione del nuovo obbligo.
ETS: cosa cambia per i collaboratori occasionali con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva
La novità introdotta con il decreto-legge 146/2021 in merito al lavoro autonomo di natura occasionale riguarda l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva.
Il committente che vorrà avvalersi delle prestazioni sopra citate dovrà preventivamente procedere con la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
L’obbligo è stato introdotto anche con l’intenzione di sanare anche situazioni già in essere. La novità è stata applicata a tutti i rapporti lavorativi avviati a partire dal 21 dicembre, anche se già cessati, e per quelli già in vigore, e ancora in corso con la necessità di inviare le informazioni richieste entro la scadenza del 18 gennaio 2022.
Le modalità di comunicazione sono in realtà estremamente facili e fruibili da tutti i soggetti, è infatti possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
- sms;
- posta elettronica;
Dopo aver introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva con il decreto-legge 146/2021, sono stati chiariti i primi aspetti legati alla conduzione pratica di questo adempimento con la nota congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022 a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il primo chiarimento atteso dagli enti del terzo settore, però, è arrivato solo lo scorso 27 gennaio con la nota n. 109/2022.
- Nota INL 109 del 27 gennaio 2022
- Scarica le FAQ dell’INL con i chiarimenti sugli imprenditori tenuti ad inviare la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.
ETS, collaboratori occasionali esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
Tra le diverse istruzioni per l’applicazione pratica del nuovo obbligo, si legge che tra i soggetti obbligati alla comunicazione preventiva non sono compresi gli enti non commerciali.
L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di “imprenditori”, come meglio specificato anche nella nota del 27 gennaio 2022.
La prima domanda contenuta nella nota 109 è particolarmente rilevante per gli ETS:
Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
DATA 08/03/2022
FONTE:INFORMAZIONE FISCALE