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Commercialista: Detrazione interessi mutuo nel modello 730/2021, ecco uscite le istruzioni, importi e quando spetta

Focus sulle istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi, dall'importo massimo alle regole relative alla prima casa e ad immobili diversi.

Detrazione 730 interessi mutuo 2020: prima casa e ristrutturazione - The  Italian Times

Detrazione interessi del mutuo nel modello 730/2021: dagli importi alle istruzioni di compilazione, analizziamo di seguito le regole relative alla dichiarazione dei redditi.

Gli interessi passivi sono una delle voci che i contribuenti possono visualizzare all’interno del modello 730 precompilato, accessibile dal 10 maggio 2021. In caso di errori, sarà possibile integrare e modificare la dichiarazione dei redditi da mercoledì 19 maggio, stesso giorno in cui sarà possibile effettuare l’invio telematico.

Pur trattandosi di un dato già presente nella precompilata, è bene soffermarsi sulle istruzioni e sulle regole da tenere a mente.

Gli interessi passivi relativi al mutuo possono essere portati in detrazione al 19 per cento con il modello 730/2021, secondo regole diverse in caso di acquisto della prima casa o di mutui contratti per altre finalità.

 

Analizziamo quindi punto per punto le istruzioni per la detrazione degli interessi nel modello 730/2021.

Detrazione interessi mutuo nel modello 730/2021: istruzioni, importi e quando spetta

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo nel modello 730/2021 è pari al 19 per cento della spesa sostenuta, secondo limiti differenziati in relazione alla tipologia ed alla finalità del mutuo contratto.

Quando spetta il rimborso e, soprattutto, quali sono le tipologie di mutuo che consentono al contribuente di beneficare della detrazione fiscale?

 

Le regole sono riassunte nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730/2021.

Sono detraibili gli interessi relativi a:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7, codice 7);
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto della seconda casa). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Detrazione interessi mutuo prima casa nel modello 730/2021

Gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale sono uno dei dati già presenti nel modello 730 precompilato 2021 e possono essere portati in detrazione per un importo massimo pari a 4.000 euro, dai quali è possibile detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 19 per cento del costo sostenuto.

Si intende abitazione principale la cosiddetta prima casa, ossia l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

Per i soli contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Come già chiarito in precedenza, la detrazione fiscale spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale non di chi ha contratto il mutuo ma di un suo familiare (ad esempio, la casa acquistata per il figlio).

Ai fini del calcolo del limite massimo, in caso di contitolarità del contratto di mutuo bisognerà suddividere l’importo in base al numero di cointestatari. Nel caso ad esempio di mutuo contratto da moglie e marito non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, ciascuno dei coniugi potrà detrarre un massimo di 2.000 euro ciascuno.

Se invece uno dei coniugi è a carico dell’altro, il dichiarante potrà detrarre tutte e due le quote di interessi passivi.

Detrazione interessi passivi mutuo seconda casa e altri immobili, limiti e istruzioni modello 730/2021

Per gli interessi passivi di mutui contratti prima del 1993, anche per l’acquisto di immobili diversi dalla prima casa, è ammessa la detrazione con il modello 730/2021 entro il limite di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l’immobile viene dato in affitto).

Il contribuente dovrà indicare nel rigo E7 o nei righi da E8 ad E10 con codice 8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Detrazione interessi passivi mutuo per ristrutturazione o costruzione della prima casa nel modello 730/2021

Per la detrazione degli interessi passivi di mutui contratti per ristrutturazione o per costruire la prima casa è necessario distinguere due diversi casi.

Nel caso di mutuo contratto nel 1997, la detrazione spetta esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto opere di ristrutturazione, manutenzione o restauro di edifici esistenti. L’importo massimo detraibile al 19 per cento è pari a 2.582,28 euro.

Per mutui contratti a partire dal 1998, la detrazione degli interessi passivi spetta sia per i mutui finalizzati a ristrutturazioni che alla costruzione della prima casa.

Anche in questo caso il limite di spesa è pari a 2.582,28 euro e si può beneficiare di un rimborso pari al 19 per cento.

Detrazione interessi passivi di prestiti o mutui agrari nel modello 730/2021

La detrazione degli interessi passivi con il modello 730/2021 è ammessa anche per prestiti e mutui agrari.

La detrazione è ammessa per un importo complessivo non superiore alla somma del reddito domenicale e agrario dichiarati e consente di beneficiare di un rimborso fiscale del 19 per cento della spesa sostenuta in relazione a interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 10/05/2021

Fonte: Informazione fiscale