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Il tuo commercialista: Bonus Vacanze 2020 nel Decreto rilancio: come funziona e a chi spetta

 

Bonus Vacanze 2020 nel Decreto rilancio: come funziona e a chi spetta

Per dare sostegno al settore del turismo in Italia, il Governo ha previsto un bonus vacanze di 500,00 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro; vediamo come funziona

 

 

Nel Decreto Rilancio, approvato il 13 maggio, è previsto per il 2020 il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

  • dalle imprese turistico ricettive,
  • nonché dagli agriturismo
  • e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500,00 euro per ogni nucleo familiare, l'importo del quale diminuisce per nuclei familiari più ristretti, ovvero:

  • per nuclei familiari composti da due persone il credito scende a 300,00 euro
  • per nuclei familiari composti da una persona il credito scende a 150,00 euro

 

Le condizioni per usufruirne

Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

  1. le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

 

Modalità di utilizzo

Il credito è fruibile:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
  • e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi

Lo sconto viene poi rimborsato alla struttura ricettiva che ha fornito i servizi, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con la possibilità di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse