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Comunicazione LIPE in scadenza il 28 febbraio 2019

Comunicazione LIPE in scadenza il 28 febbraio 2019

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) riferita al quarto trimestre 2018 in scadenza il 28 febbraio 2019

 

 

Manca poco alla scadenza della LIPE, la comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, prevista il 28 febbraio 2019. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016) aveva introdotto una serie di misure di contrasto all’evasione in materia di IVA prevedendo adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

  • della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (cosiddetto spesometro)
  • della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE).

 

Per quanto riguarda lo spesometro, si precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha previsto la soppressione di questo adempimento che è stato "sostituito" dal cd. esterometro riferito per alle sole operazioni transfrontaliere e in scandeza anch'esso il 28 febbraio.

Invece, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA resta un adempimento in vigore anche per il 2019. Pertanto, si ricorda che in linea generale, l'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Inoltre, non ricorre l’obbligo di invio in assenza di dati da indicare per il trimestre: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello LIPE.

 

Attenzione va prestata al fatto che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse