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Comunicati stampa

DIS COLL: Indennità Disoccupazione dei Collaboratori

A chi spetta , come si calcola e come si richiede l'indennità di disoccupazione per i collaboratori "DIS COLL"

 
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
  • collaboratori coordinati e continuativi , 
  • collaboratori occasionali
  • dottori e assegnisti di ricerca
  • amministratori e sindaci di società 

che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un minimo di mesi di attività.

Requisiti necessari :
• almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente  solare  la perdita del lavoro ( in caso di interruzione nel 2017  si calcola la contribuzione versata nel 2016). ATTENZIONE MODIFICA 2019 vedi sotto.
• stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda  con la sottoscrizione della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
 
 

Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

Per il calcolo dell'indennità si fa riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti: 
  • l’assegno è pari al 75% dell'ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
  • per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
  • E’previsto un tetto massimo di 1.300 euro lordi Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l'intero sussidio.
  • l'indennità viene ridotta  del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. 
La Dis coll  ha  una durata massima di sei mesi . La durata è commisurata però al periodo lavorato: cioè  viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelli lavorate 
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
La fruizione della DIS COLL non dà diritto all'accredito di contributi figurativi ai fini della pensione, come succede invece per l'indennità di disoccupazione da lavoro dipendente.
L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

Va ricordato che, secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro 

 

Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

ll beneficiario decade dall'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • se è titolare di pensione ;
  • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
  •  non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

 

Nuova aliquota contributiva 2017 per la DIS COLL 

L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata a fare data dal 1° luglio 2017  è pari al  32,72% dei compensi, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51%   per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, compresi sindaci e amministratori di società, anche se non beneficiari della DIS COLL.

 

DIS COLL Come e quando presentare la domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade 

Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

Per utilizzarlo   è necessario essere titolari del codice  personalizzato  PIN INPS

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

 

Modifica del DL 101 2019

Per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori  para subordinati  DIS COLL , iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva,   è necessario dal 6.9.2019 il prerequisito di almeno 1 mese di contribuzione nell'anno precedente la cessazione della collaborazione,  invece dei precedenti 3 mesi.

La novità è stata  introdotta dal   D.L. 101/2019, pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il 5.9.2019  ( che contiene anche nuove misure per il lavoro dei riders e per  l'occupazione in aree industriali di crisi complessa)  che modifica l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22.
Resta immutato invece il requisito di almeno 1 mese di contribuzione o di lavoro nell’anno di inizio disoccupazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale Pubblicato il 06/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Danno differenziale: niente retroattività per la Cassazione

Le nuove modalità di definizione del danno differenziale introdotte dalla legge di bilancio 2019 non sono retroattive . Cassazione 11114/ 2019

 

 

La Legge di Bilancio 2019 (l- 145- 2018)  ha modificato le modalità di definizione del  danno differenziale da liquidare al lavoratore infortunato o vittima di malattia professionale da parte del datore di lavoro. Si prevede infatti che l'importo  venga calcolato sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato dal giudice l’indennità  a qualsiasi titolo e indistintamente liquidata all'infortunato da parte dell’INAIL.

La Corte di Cassazione,  con l’Ordinanza n. 11114 del 19 aprile 2019, ha confermato  che  questa modalità , modificando le voci da considerare,  di fatto riduce l’ammontare del risarcimento del danno che la vittima  dell'infortunio o della malattia professionale riceve dal datore di lavoro  in quanto lo scomputo  avviene “per sommatoria” anziché “per poste” come accadeva prima, con conseguente diritto di regresso dell’Inail per “le somme a qualsiasi titolo pagate”.

Inoltre viene chiarito che l’applicazione del nuovo  sistema di calcolo  non ha efficacia retroattiva .

 Il caso riguardava in particolare un lavoratore deceduto per  mesotelioma pleurico per il quale gli eredi  avevano chiesto in Appello , in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento dei danni non patrimoniali . La Corte territoriale aveva riconosciuto la nocività dell’ambiente di lavoro per amianto e la sussistenza del nesso causale tra tale condizione di pericolo e l’evento morte.

Per la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis i giudici di secondo grado avevano applicato le tabelle di Roma, personalizzando il danno nella misura del 50%, e riparametrando l’importo ad un dodicesimo, pari al mese di sopravvivenza dell’uomo tra diagnosi della patologia  e il decesso. La società, ricorrendo  per Cassazione  ha  lamentato, la mancata detrazione dal danno biologico liquidato iure hereditatis della rendita corrisposta dall’Inail alla vedova .

A questo proposito gli Ermellini hanno però chiarito che non si può applicare l’articolo 1 della Legge di Bilancio 145/2018 ai giudizi in corso  perché ciò comporterebbe una violazione del divieto di retroattività. Nella nuova norma infatti  non vi sono “statuizioni espresse nel senso della retroattività, anzi sembrano esservi previsioni che depongono in senso contrario”. 

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/04/2019

Fonte: Corte di Cassazione

Privacy e controllo dei lavoratori attraverso biometria e videosorveglianza

Il parere del Garante per la privacy sul DDL “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e prevenzione assenteismo"

 

 

 

Nell'articolo si analizza come il disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo" ( presentato dal ministro Bongiorno, già approvato dal Senato e in attesa di esame in Commissione alla Camera) , va ad impattare sulle norme che regolamentano la protezione dei dati personali  e sulla privacy dei lavoratori.
Il disegno di legge si compone di 6 articoli  e  inserisce delle modifiche al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa denominato "Nucleo della Concretezza”.
Attraverso questo schema legislativo si intende, anche, contrastare l’assenteismo prevedendo che la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro sia svolta attraverso l’introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Con delle eccezioni richiamate nel comma 1 dell’art. 1.
E’ richiesto il coinvolgimento delle figure dirigenziali che saranno tenute ad adeguare la prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane

 

 

Regolamento Privacy UE 679 2016 e Dati biometrici

 Cosa dice il Regolamento (UE) 679/2016 su  «dati biometrici»:   sono  i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51)
I dati biometrici, come le impronte digitali, le foto digitali o le scansioni dell’iride, acquisiscono un’importanza sempre maggiore nell’identificazione delle persone nell’era tecnologica.
Sono considerati dati biometrici, coerentemente con i pareri del Gruppo di Lavoro ex art 29 (WP29):
a) i campioni biometrici,
b) i modelli biometrici,
c) i riferimenti biometrici e ogni altro dato ricavato con procedimento informatico da caratteristiche biometriche e che possa essere ricondotto, anche tramite interconnessione ad altre banche dati, a un interessato individuato o individuabile.

I dati biometrici sono, per loro natura, direttamente, univocamente e in modo tendenzialmente stabile nel tempo, collegati all'individuo e denotano la profonda relazione tra corpo, comportamento e identità della persona, richiedendo particolari cautele in caso di loro trattamento.

L'adozione di sistemi biometrici, in ragione della tecnica prescelta, del contesto di utilizzazione, del numero e della tipologia di potenziali interessati, delle modalità e delle finalità del trattamento, può comportare quindi rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.
In ragione di ciò, qualora si intenda provvedere al trattamento di dati biometrici, è necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare..
Il Garante ha imposto la “Comunicazione di Violazione dei Dati Biometrici” o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware) che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione.

 

 

Il Parere del Garante sul DDL: non conformità con la normativa sulla privacy

 Il Garante, al quale  stato richiesto di un parere di conformità della disciplina  disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo" , con la normativa di settore in materia di protezione dei dati personali, in data 11 ottobre 2018 ha rilasciato il Parere  e ha rilevato una serie di aspetti di non conformità, che si vanno brevemente ad illustrare.
È previsto l’impiego simultaneo e non alternativo, oltre che obbligatorio, di due sistemi di verifica del rispetto dell’orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza). A tale proposito l’Autorità di controllo ravvisa una eccedenza rispetto alle finalità perseguite del ricorso ad entrambe le tipologie di contrasto nella lotta all’assenteismo, senza tralasciare il tema dei costi che le Pubbliche Amministrazioni sarebbero costrette a sopportare per adeguarsi alla normativa.
Per questi motivi si chiede la modifica della norma al fine di tenere conto della gradualità dell’applicazione delle tipologie sopra richiamate (videosorveglianza e biometria) e l’utilizzo di un unico sistema, con caratteristiche idonee al raggiungimento della finalità perseguita.
Quale che sarà la scelta della tipologia da usare si dovrà tenere a mente il rispetto di altri principi quali quello della minimizzazione dei dati trattati rispetto alle esigenze effettivamente perseguite (art. 5, par. 1, lett. a) e c), Reg.)., per cui un impiego massivo di tali tipologie di rilevazione delle presenze è ad avviso del Garante sproporzionato.
Inoltre il rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione (comunque applicabili anche in presenza di un trattamento previsto da norma legislativa o regolamentare) richiede che il disegno di legge venga modificato al fine di:
a) limitare la scelta ad un solo strumento di verifica;
b) prevedere in ogni caso l’utilizzo nel rispetto del principio di gradualità delle misure limitative dei diritti delle persone, ove cioè altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti;
c) ancorare l’utilizzo alla sussistenza di specifici fattori di rischio ovvero a particolari presupposti quali ad esempio le dimensioni dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale. La declinazione di tali fattori potrebbe essere demandata ai regolamenti di attuazione, sui quali il Garante dovrà esprimere il parere di competenza.

 

Il Garante rileva anche un non corretto utilizzo delle definizioni contenute nel disegno di legge, ove si parla di ’identificazione biometrica (one to many matching, confronto “uno a molti”) che si utilizza quando il dato biometrico acquisito in tempo reale di un interessato non conosciuto viene confrontato con tutti i dati biometrici presenti in un database e già associati a soggetti noti, per essere collegato a quello con le caratteristiche più simili, a fini appunto identificativi.
Nel contesto della rilevazione delle presenze, invece, i soggetti abilitati ad accedere sono noti a priori (i dipendenti pubblici di una amministrazione) e il sistema deve effettuare una mera verifica (ossia un confronto “uno a uno”).
Da questo punto di vista si ritiene più corretto il ricorso alla seguente locuzione: ”sistemi di verifica biometrica dell’identità” e poiché a tale categoria sono riconducibili varie tecnologie, si richiama l’attenzione del legislatore sull'opportunità di individuarne già in questa sede una, che risulti compatibile con le esigenze di protezione dei dati personali dei lavoratori.

 

Rif.
- Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria 12 novembre 2014
- Provvedimento del 15 settembre 2016, che richiama i principi da rispettare e gli adempimenti da effettuare per rendere possibile il ricorso a tecniche biometriche per rilevare la presenza  in servizio dei lavoratori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse