Commercialista: Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo, ecco i chiarimenti delle Entrate

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A dettare le regole è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Compatibilità del Superbonus 110% e del sismabonus con i contributi per la  ricostruzione post sisma: chiarimenti dal Fisco

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo delle agevolazioni: è l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Le due agevolazioni seguono finalità diverse e pertanto risultano compatibili. Il superbonus del 110 per cento spetta poi solo per le spese agevolabili sostenute dal contribuente e che quindi non rientrano tra quelle coperte dal contributo ricostruzione post-sisma.

Sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di accesso a contributi pubblici per la ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risposta all’interpello n. 61 pubblicata a febbraio dello scorso anno.

Anche in tale sede, seppur con riferimento al sismabonus ordinario, era stata evidenziata la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale anche in caso di fruizione di contributi pubblici.

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo: chiarimenti delle Entrate

 

Il superbonus del 110 per cento e il contributo riconosciuto nei territori danneggiati dal sisma per la ricostruzione seguono logiche e obiettivi differenti.

Se quest’ultimo è riconosciuto per ripristinare immobili resi inabitabili a causa del terremoto, la finalità del superbonus, anche in relazione a lavori di adeguamento antisismico, è di migliorare le prestazioni dell’abitazione e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

Le diverse finalità sono alla base della piena cumulabilità e compatibilità tra agevolazioni fiscali e contributi pubblici per la ricostruzione. Sono questi i punti principali evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Un aspetto che era già stato chiarito, in relazione al sismabonus, dall’Ordinanza n. 68 del 2018, al fine di chiarire la portata di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017.

L’articolo 1 comma 3 della legge n. 232/2016 ha previsto che:

“Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.”

Di conseguenza, è chiaro che le detrazioni fiscali spettano per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso. Insomma, non è possibile accedere ad un doppio incentivo per la medesima spesa, ma solo per quei lavori che non hanno trovato capienza nel contributo sisma.

In merito al superbonus del 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto già chiarito con la circolare n. 19/2020: nel caso di contributi pubblici e sovvenzioni, l’importo riconosciuto dovrà essere interamente sottratto dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante.

Una mossa che consente di determinare il bonus fiscale spettante solo sull’onere rimasto effettivamente a carico del contribuente.

Superbonus e contributo ricostruzione, due diversi obiettivi e cumulabilità ampia

Seppur in riferimento al sismabonus ordinario, la risposta all’interpello n. 61/2019 consente di fare chiarezza sui criteri alla base della possibilità di cumulo tra superbonus e contributo per la ricostruzione post-sisma.

Come evidenziato nella risoluzione n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

Il contributo pubblico è riconosciuto per lavori di ripristino dell’immobile danneggiato o distrutto dall’evento sismico mentre il sismabonus spetta per realizzare opere di consolidamento statico e riduzione del rischio sismico dell’edificio. Due obiettivi che viaggiano in parallelo e che rendono compatibili le due misure agevolative

In conclusione, nel caso di fruizione dei contributi per la ricostruzione, le agevolazioni fiscali si applicano:

Si può beneficiare del sismabonus così come del superbonus del 110 per cento anche nel caso di lavori su immobili che, in passato, hanno beneficiato di contributi pubblici per la ricostruzione dopo eventi sismici (ad esempio quello del 23 novembre 1980),

Superbonus 110 per cento anche per le opere di completamento

La risoluzione n. 28/E/2021 chiarisce inoltre che, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, anche il superbonus del 110 per cento si applica per le spese relative alle opere di completamento dell’intervento complessivamente considerato.

A tal fine, è irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.

A titolo di esempio, se sono riconosciuti contributi per lavori di consolidamento statico dell’edilizio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, si può fruire della detrazione per le opere di finitura, ad esempio quelle di tinteggiatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 29/04/2021

Fonte: Informazione fiscale