IMU e TASI: le scadenze 2018, si parte dal 18 giugno

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IMU e TASI: le scadenze 2018, si parte dal 18 giugno

IMU TASI

 

Con l’avvicinarsi del 18 giugno (il 16 cade di sabato), data in cui i possessori di immobili sono chiamati alla cassa per il versamento dell’acconto IMU e TASI dovute per l’anno d’imposta corrente, è forse opportuno fornire ai lettori un vademecum di quelle che sono le date da ricordare per tutto il periodo d’imposta attuale.

È sempre utile sottolineare che stiamo parlando di tributi dovuti in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (conteggiando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni). Inoltre, entrambi vanno versati in acconto e saldo. L’acconto cade il 16 giugno di ogni anno ed il saldo al 16 dicembre. Tuttavia, se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, questi slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Dunque, le prime date da ricordare per il 2018 sono:
  • il 18 giugno, in cui si versa l’acconto;
  • il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) in cui si paga il saldo.

Le aliquote – L’acconto in scadenza a giugno va liquidato applicando le aliquote in vigore nel 2017. Esso è pari al 50% dell’importo del tributo complessivamente calcolato (considerando, quindi, tutti i mesi di possesso del 2018). Il saldo di dicembre va, invece, liquidato applicando le aliquote deliberate eventualmente dal comune per l’anno 2018 e sarà pari alla differenza tra il tributo complessivamente calcolato applicando le nuove aliquote e quanto già versato in sede di acconto. Ovviamente se le aliquote 2018 restano invariate oppure il comune non delibera nuove aliquote, il saldo sarà pari al restante 50% di quanto complessivamente calcolato a giugno in sede di acconto.

Al riguardo, comunque, occorre soffermarsi su quanto previsto dall’art. 193 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Sul sito istituzionale del MEF si legge altresì che per l’IMU e la TASI la pubblicazione delle delibere sul sito stesso costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

Considerando che il termine di approvazione del bilancio previsionale 2018 per i comuni era fissato al 31 marzo 2018, ne consegue che il saldo di dicembre verrà calcolato con aliquote 2018 solo nel caso in cui il comune abbia deliberato le nuove aliquote entro il 31 marzo di quest’anno e che la delibera sia pubblicata sul sito istituzionale del MEF entro il prossimo 28 ottobre (la delibera deve essere inviata al DEF entro il 14 ottobre). Se una delle predette scadenze non è rispettata, allora anche il saldo andrà determinato con le aliquote dello scorso anno.

È chiaro che qualora, già in sede di acconto, il comune abbia deliberato le nuove aliquote e le stesse siano state già pubblicate sul sito de MEF, il contribuente può anche decidere di versare IMU e TASI in unica soluzione entro 18 giugno applicando le aliquote 2018.

Ad ogni modo, si tenga presente che, secondo quanto precisato dal DEF con il comunicato del 16 novembre 2017, sono fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 D. Lgs. n. 267/2000) e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, e l’accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 D. Lgs. n. 267/2000), che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno. Dunque, per tali comuni il termine da prendere a riferimento può essere il 31/07.

La dichiarazione IMU/TASI – Il 30 giugno di ciascun anno scade anche il termine di presentazione (al comune di ubicazione degli immobili) della dichiarazione IMU/TASI riferita all’anno d’imposta precedente. Quindi, entro il 2 luglio 2018 (il 30/06 cade di sabato) va presentata la dichiarazione riferita al 2017. Tuttavia, essa non sempre va presentata, in quanto l’obbligo dichiarativo andrà assolto solo nelle ipotesi in cui l’immobile sia stato oggetto di riduzioni d’imposta oppure qualora il comune non disponga di tutte le informazioni necessarie per la verifica del corretto assolvimento dell’obbligo tributario in capo al contribuente.

Il ravvedimento dell’acconto 2017 – Il 2 luglio 2018 è anche il termine ultimo in cui è possibile ravvedere l’omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU e TASI dell’anno 2017. Poiché, infatti, si tratta di tributi gestiti dal comune e non dall’Agenzia delle Entrate, si rendono applicabili le forme di ravvedimento fino a quello c.d. lungo, ossia entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o nel caso in cui non sia prevista dichiarazione, entro il termine di 1 anno (le forme di ravvedimento lunghissimo, ecc., si applicano solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate). In tal caso la sanzione applicabile è quella dal 3,75% (oltre agli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo).

Volendo, in conclusione, fare un riepilogo delle date da tener presente:
  • 31 marzo (emanazione delibere comunali per IMU e TASI 2018);
  • 18 giugno (versamento acconto IMU e TASI 2018 oppure versamento in unica soluzione);
  • 2 luglio (dichiarazione IMU/TASI e ultimo ravvedimento acconto 2017);
  • 31 luglio (emanazione delibere comunali per IMU e TASI 2018 per quei comuni di cui al comunicato DEF 16/11/2017);
  • 14 ottobre (invio delibere comunali al DEF);
  • 28 ottobre (pubblicazione delibere sul sito istituzionale del MEF);
  • 17 dicembre (saldo IMU e TASI 2018).