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Comunicati stampa

Sospensione contributi e premi INAIL per Coronavirus

Fra le misure previste dalla ministra del lavoro la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL nelle zone colpite dal coronavirus ma non solo, fino al 30 aprile

 

 

La ministra del lavoro  Nunzia Catalfo ha comunicato ieri con un post sulla propria pagina Facebook le misure che dovrebbero vedere la luce a breve in un decreto ministeriale,  per quanto riguarda gli adempimenti del lavoro, per venire incontro alle difficoltà delle aziende e dei lavoratori a causa dell'emergenza Coronavirus, affiancandosi alle misure già emanate dal MEF  in ambito fiscale.

Riportiamo integralmente il testo, in attesa del provvedimento ufficiale :

"Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ho immediatamente convocato sindacati e imprese per mettere in campo le prime azioni per fronteggiare le circostanze impreviste che hanno coinvolto lavoratori e aziende dei comuni interessati dalle misure di contenimento:

 -  Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi fino al 30 aprile 2020;
- Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di integrazione salariale per tutti i lavoratori che possono accedere a Cig ordinaria, straordinaria e Fis. Questi strumenti saranno finanziati con risorse dedicate, senza oneri a carico delle imprese né limiti di durata del rapporto di lavoro e adottando una procedura semplificata. Inoltre, tali periodi di integrazione salariale non saranno computati ai fini dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente;
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito;
- Indennità per autonomi, professionisti e collaboratori, che avrà una durata di 3 mesi e sarà parametrata sulla base dell’effettivo periodo di sospensione dell’attività;
- Possibilità per gli enti di previdenza privata di prevedere interventi eccezionali ed urgenti a favore dei propri iscritti connessi agli ambiti della loro attività professionale.

Inoltre, per i lavoratori del turismo di tutta Italia - sia autonomi sia dipendenti - verrà sospeso sempre fino al 30 aprile il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, così come pensato insieme al Ministro Franceschini."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

“Stress test” nella gestione del rischio d’impresa

Stress test è una prova quantitativa sui bilanci d’esercizio che stima che cosa accadrebbe al presentarsi di determinati rischi

 

 

Per certo non vi è impresa senza rischi, anzi, è nell’attitudine di essa assumerne. Volendo tracciare una regola, chiunque instauri rapporti d’affari con un’impresa ne supporta, in diversi proporzioni, l’alea: esiste, sopravvive, l’impresa che riesce ad attenuare il rischio, a gestirlo, impedendo che questo ricada sui soggetti che, accontentandosi di un profitto (forse) inferiore, ne sopportano (forse) meno incertezze.

Senza dubbio allora, la gestione del rischio, sebbene esaltata nell’attività bancaria, è comunque tipica di ogni produzione, senza rischio non vi è rendimento e anzi non vi è impresa, occorre assumersi dei rischi per poter crear valore, cosi James Michael Goldsmith il rischio finale è non correre il rischio1, il dilemma irrisolto tuttavia, starebbe nel misurare quanto è questo rischio, determinarlo puntualmente parrebbe impossibile se non per generiche approssimazioni.

In generale, se è manifesto che l’obbiettivo di un’impresa è crear valore, il rischio può essere definito come quel evento che al verificarsi ostacola questo obiettivo o erode quel valore già creato di qui, agevole per il lettore intuire l’importanza di una metodologia (Stress-Test) che simuli il verificarsi di taluni rischi sui dati di bilancio piuttosto che un’analisi basata esclusivamente su dati storici (analisi per indici e flussi), contenente solo una “mezza verità” sullo stato di salute dell’impresa. Scriveva il Tancredi Bianchi “ciò che importa nel determinare la capacità di indebitamento di un’impresa non è tanto la cifra contabile del netto, quanto il capitale economico dell’impresa stessa. Il capitale economico è un valore scaturente dalla capitalizzazione a un certo saggio dei redditi aziendali previsti in futuro. ...in ogni caso l’ammontare dei debiti deve essere in armonia con quel valore. (Bianchi T. , 1968). Sarà compito della gestione rischi, ovvero dell’enterprise risk management (ERM), governare l’alea sul capitale economico d’impresa turbato sempre più da un mutevole e complesso ambiente.

 

Stress Test alle imprese non finanziarie

Per stress test si intende una prova quantitativa sui bilanci d’esercizio che stima che cosa accadrebbe ai flussi di cassa, al patrimonio netto, al reddito, se si verificassero alcuni rischi prestabiliti.

Entrando nel particolare, trattasi di prove condotte principalmente dalla Banca Centrale Europea (ECB) e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), rientranti in un processo più ampio di valutazione sulla patrimonializzazione del settore bancario (Comprehensive Assessment2), volte a fornire un’analisi prospettica sulla solvibilità bancaria.

Mentre negli stress test bancari l’obbiettivo generale è quello di monitorare la capitalizzazione decisa dall’autorità di vigilanza, in questo senso l’azienda di banca supererebbe o non supererebbe il test in base al fatto che l’indice di patrimonializzazione nello scenario base e in quello avverso, siano al di sopra di una certa soglia imposta dai regolatori, per quanto riguarda una prova di stress “arbitraria” la situazione sembrerebbe più complessa, il primo problema pare quindi determinare a priori quali quantità economiche monitorare e il “quantum” affinché il test possa ritenersi superato ovvero la continuità aziendale3 sia perseguita.

Si segua il seguente ragionamento: qualunque impresa, per poter svolgere la propria attività di produzione necessita di determinate energie umane e beni in coordinazione tra di loro, definiti anche fattori della produzione (Zappa, 1946); tali fattori vengono acquisiti dietro pagamento di mezzi monetari e, dal momento che qualunque attività richiede tempo, si ha come conseguenza che vi è sempre un fabbisogno di moneta vuoi per tenere in piedi un organizzazione di fattori, vuoi per il tempo intercorrente tra l’inizio dell’atto produttivo e l’incasso del ricavo, per cui sempre un certo volume di operazioni economiche risulta in corso. Tali operazioni solo alla conclusione daranno luogo ad un’entrata monetaria, di qui la misura del fabbisogno finanziario (FF) d’impresa, ovvero gli investimenti in atteso di realizzo espressi dall’attivo di bilancio4.

Ecco allora la prima importante quantità economica d’azienda al fine di valutare la continuità aziendale: per potere compiere attività d’impresa occorrono mezzi monetari (liquidità), vi è un fabbisogno finanziario  (FF) da soddisfare per l’acquisizione e la combinazione dei fattori produttivi.

Le fonti di finanziamento per soddisfare il suddetto FF sono essenzialmente di due forme:

  • I capitali propri, ovvero capitali vincolati all’impresa per tempo indeterminato e per remunerazione incerta in funzione dei risultati economici.

  • capitali di credito ovvero capitali vincolati all’impresa per tempo e remunerazione prefissate.

Le due categorie di capitali si combinano nelle imprese in ragione dell’ambiente, della gestione, dei mercati (Zappa, 1946)5, certo è tuttavia, che non può esistere impresa che operi soltanto con capitali attinti al credito perché ciò imporrebbe, innanzitutto che qualsiasi atto produttivo dia sempre risultati economici e finanziari congrui, secondo che la durata di detti atti sia nota ex-ante in relazione alla scadenza del debito, e infine, che il prestatore di mezzi liquidi sia disposto ad accettare il totale rischio d’impresa senza avvantaggiarsi però dei diritti tipici del capitale sociale. Il capitale proprio risulta allora, la prova che qualcuno è disposto a rischiare in una determinata attività, per tempo e remunerazione incerta, mezzi propri, alla quale si vincolano in via complementare capitali attinti al credito.

Sebbene questi concetti possano apparire banali per lo studioso dell’economia aziendale, a ben vedere, emergere una prima importante riflessione, forse la principale rispetto agli stress test bancari: mentre in quest’ultimi, il capitale proprio ritenuto congruo per valutare la capacità di resilienza viene determinato esternamente dai regolatori, nel “nostro” stress test il capitale funzionale alla continuità aziendale, verrà ancorato al fabbisogno finanziario d’impresa in quanto fonte di finanziamento.

Si potrebbe obiettare che al fine dell’esperimento, parimenti, si dovrebbero utilizzare in parallelo ai modelli bancari, le soglie di capitale minimo previsto dalla normativa italiana del codice civile per le società di capitali, tuttavia questa soluzione non sembra poter essere condivisa in termini di continuità aziendale. Del resto, come si potrebbe continuare a operare davanti a una grossa perdita di valore e di flussi finanziari rimpinguando semplicemente il capitale affinché ritorni alla soglia dei 50.000 euro6? Si prosegua nel ragionamento.

Le operazioni di cui si è detto non concluse, il FF, si modifica nel tempo in funzione dei processi produttivi, dalle politiche degli acquisti, di magazzino, delle vendite, dai mercati e cosi via (Saraceno, 1955), in relazione si modifica dinamicamente anche la struttura finanziaria, il passivo di bilancio, tuttavia queste fluttuazioni, ed qui che il lettore dovrebbe prestare più attenzione, non possono mai scendere oltre un certo limite, esiste in altre parole un limite tecnico per organizzare la produzione di impresa tale da richiedere una disponibilità minima di fattori produttivi e, conseguentemente, un FF al di sotto del quale non è possibile dare vita o continuare l’attività di impresa.

Ora, dal momento che il tempestivo pagamento del debito presuppone:

  • Una riduzione di pari ammontare delle operazioni in corso (riduzione dell’attivo).

  • Una sostituzione dei debiti vecchi con debiti nuovi negoziati con i medesimi o con gli altri creditori.

  • Una sostituzione dei debiti con capitale proprio attinto tramite autofinanziamento o con aumenti di capitale.

Se il capitale di credito finanzia il suddetto limite tecnico, la capacità di soddisfare i propri creditori dipende di gran lunga dalla capacità di reddito perché solo questa attitudine, intesa di medio periodo, permette di:

  • procacciarsi credito e quindi di contrarre nuovi debiti per sostituire i vecchi in scadenza a prezzi vantaggiosi;

  • ripagare i debiti attraverso l’autofinanziamento;

  • aumentare il capitale proprio modificando qualitativamente la struttura finanziaria.

È quindi la prospettiva di capacità di reddito la prima condizione necessaria per la continuità aziendale, se non vi fosse tale prospettiva, nel medio periodo, l’impresa non avrebbe ragion d’essere.

Occorre tuttavia ancora indicare quali variabili presidiare nel caso in cui l’equilibrio economico venga temporaneamente meno ma, in proposito, il lettore accorto ormai dovrebbe aver intuito: in condizioni di rigidità dei fattori produttivi d’impresa, tanto più alte si manifestano le prospettive future di reddito e correlati flussi finanziari, tanto più si può abbassare il rapporto mezzi propri/debito perché, come già detto, la capacità di indebitamento verrebbe garantita dall’alta flessibilità della struttura finanziaria, tuttavia, per contrario, tanto più le prospettive economiche sono incerte, tanto più il FF finanziario rigido dovrebbe essere soddisfatto da mezzi propri in modo tale da non compromettere l’attività di produzione per far fronte alle scadenze.

Da qui un’importante conclusione per il nostro stress test: il capitale netto d’impresa, fonte di finanziamento per l’attività di produzione, in termini aziendalistici, mal si presterebbe ad essere determinato sia dalla normativa legale vigente, che imporrebbe un capitale minimo a prescindere dalla gestione svolta, sia da precostituiti indici elaborati dalla dottrina secondo cui le imprese più solide sarebbero quelle con un margine di struttura (capitale proprio-immobilizzi) positivo. In realtà, lo si è visto, il capitale proprio, tanto più la gestione presenta prospettive future, tanto più potrebbe essere basso rispetto all’indebitamento, viceversa, tanto più la gestione è rischiosa e tanto più dovrebbe dilatarsi sino ad arrivare al limite tecnico su indicato per poter comunque operare e non interrompere la produzione.

Il margine di struttura (o il Capitale circolante netto ad esempio) baserebbe l’equilibrio finanziario d’impresa, sul fatto che le singole attività siano più o meno a rapido giro e quindi, ad esempio, i crediti a breve permettano, giunti a scadenza, il pagamento puntuale dei debiti a breve. Questa impostazione tuttavia, lo si è visto, non pare essere totalmente condivisibile, la durata del FF d’impresa infatti, non è tanto connessa con la durata di rigiro di singoli investimenti ma con i cicli produttivi! Come dire: se il FF è rigido, una volta incassato il credito, anche se in correlazione si estinguesse una passività, il credito si ripresenterebbe e andrebbe nuovamente rifinanziato. Si leggano in proposito le lungimiranti parole del Saraceno “la durata degli investimenti non dipende tanto dalla durata dei singoli impieghi o, come si dice, dal fatto che le singole attività siano più o meno a rapido giro, quanto dal ritmo con cui si succedono i cicli produttivi e i cicli di rinnovo degli impianti. Se tali cicli si rinnovano a intervalli brevi e regolari, il capitale investito nell’azienda sarà in gran parte immobilizzato qualunque sia la proporzione delle immobilizzazioni rispetto al circolante” (Saraceno, 1955).

Ne discende allora che le quantità economiche d’azienda da monitorare nel caso in cui rischi si materializzino, cioè quando gli equilibri vengono temporaneamente meno, sono due ma facenti parte dello stesso essere: i mezzi finanziari (liquidità), volti a permettere lo svolgere della produzione, attinti però, a ben vedere, a titolo di mezzi propri (capitale), ovvero non vincolati a scadenze in modo da non compromettere la armonica coordinazione di fattori produttivi. Scopo ultimo della struttura finanziaria è quindi sorreggere la produzione.

Per la determinazione del quantum invece, ancora una volta non sembra poter esser accolto il parametro legale, totalmente sconnesso dalla disciplina aziendalistica, ma neppure gli indici elaborati dalla dottrina, margine di struttura in “primis”, non ritenuti idonei a garantire prosecuzione nell’attività. Il Capitale invece, verrà parametrato al rischio verificatosi e al FF d’impresa, più l’avverarsi del rischio inficerà la capacità di autofinanziare la gestione, e più questo “deficit” andrà coperto a titolo di capitolo proprio.

In ultimo, appare di rilievo una breve riflessione sulla funzione di garanzia verso i terzi del capitale proprio.

Secondo taluni autori esso sarebbe un fondo di garanzia per i creditori in caso di liquidazione, tale tesi tuttavia non pare poter essere accolta senza obiezioni. Primo perché il puntuale pagamento dei debiti, lo si è visto, è garantito dalla capacità di reddito e non dal capitale, secondo perché imprese lucrative nelle produzioni difficilmente vengono poste in liquidazione (Bianchi T. , 1969). La vendita atomistica degli attivi in fase di liquidazione, persa la capacità di reddito, difficilmente seguirà i valori della contabilità in funzionamento, il capitale in questo senso, più che da presidio come poco probabile fondo di garanzia, sembra tutelare i creditori salvaguardando la continuità aziendale ovvero non ponendo vincoli di scadenze che potrebbero turbarne la gestione economica.

La prima garanzia è quindi, lo si ribadisce, l’equilibrio economico, tuttavia non va tralasciato che un’errata struttura finanziaria potrebbe recare pregiudizio all’andamento economico scaricando taluni rischi, tipici dei capitali di diretta pertinenza, in sfavore di altri soggetti prestatori di credito. Secondo una personale interpretazione allora, il capitale di diretta pertinenza sostenendo la produzione d’impresa nel miglior modo possibile, ovvero alleggerendola nella restituzione dei capitali e remunerazione, sembra una garanzia per i creditori in termini dinamici favorendone la continuità aziendale, non certo in termini statici quali si troverebbe in una situazione di liquidazione.

Conclusioni

Ecco allora al lettore perspicace le ragioni sottese una prova che simuli il verificarsi di taluni rischi come presupposto alla continuità aziendale ossia arrivare a dare una distanza alle seguenti quantità economiche d’azienda ritenute indispensabili per la sopravvivenza:

  1. Il capitale/liquidità che si possiede.

  2. Il capitale/liquidità che si dovrebbe avere in base al rischio d’impresa.

  3. Il capitale/liquidità di cui si pensa si abbia bisogno.

Secondo questo filo logico i passi da fare sarebbero tre:

  1. Misurare l’impatto del rischio attraverso lo stress test: l’impresa riuscirebbe a continuare la produzione se si verificassero i rischi previsti?

  2. Quantificare il capitale/liquidità di cui si pensa si abbia bisogno, il che significa identificare i “presupposti” alla continuità: di quanto capitale/liquidità si avrebbe bisogno per far fronte ai rischi ipotizzati?

  3. Quantificare la distanza dalla resilienza, il che significa tracciare una distanza tra il capitale/liquidità che si possiede (prima del rischio) e il capitale/liquidità di cui si pensa si abbia bisogno per far fronte a tale rischio. Si badi che il capitale/liquidità del punto 2, come più volte posto in evidenza, è di “quantum” indeterminabile, i vari modelli e metodologie puntano ad accorciare la distanza tra il capitale/liquidità di cui si pensa si abbia bisogno con l’astratto rischio d’impresa senza mai, a ben vedere, raggiungerlo.

A parere di scrive, gli stress test e gli indicatori di distanza permetterebbero di:

  • effettuare paragoni tra imprese in termini di rischio. In questo senso si potrebbero comparare imprese dello stesso settore ma anche di settori differenti;

  • di far da “contrappeso” e complemento all’analisi storica di bilancio e ai relativi indici. Secondo questa prospettiva, se ben implementata, ROI, Leva finanziaria, ecc. verrebbero completati con un fattore di ponderazione;

  • fungere da “early warning” perché, per definizione e metodologia di calcolo, “forward looking”;

  • agevolare l’eventuale ricapitalizzazione perché, non solo si migliorerebbe la trasparenza d’informativa verso i potenziali investitori ma, domandando capitali in periodi favorevoli, si dimostrerebbe, a ben vedere, accortezza nella gestione rischi d’impresa.

 

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Note

1 Frase presa dal Web, per completezza URL: https://www.frasicelebri.it/frasi-di/james-michael-goldsmith/

2 La valutazione complessiva sull’adeguatezza patrimoniale bancaria è un processo incorporante due fasi: l’assets quality review (AQR) e gli stress test. La prima fase è una metodologia volta a fornire i presupposti per le prove di stress (European Central Bank, 2014) ovvero un controllo sull’accuratezza del valore contabile degli attivi bancari in modo da dare una misura il più possibile aderente alla realtà del capitale di vigilanza: il Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1). L’AQR è riassumibile in due fasi principali: la prima avente come scopo l’individuazione dei portafogli da sottoporre ad analisi, ovvero quelli che mostrerebbero più probabilità di presentare errori di valutazione, la seconda, composta da 8 sub processi, avrebbe come output finale il CET1 ratio “aggiustato”, punto di partenza per lo stress test.

3 Per continuità aziendale si intente continuità nell’operare, nello svolgere l’attività di produzione, in senso lato del termine, nel tempo.

4 Numerosi sono gli autori a cui si è attinto per elaborare, o meglio, riportare, il ragionamento. Fra i tanti: Zappa G., Bianchi T., Onida P., Amaduzzi, Caprara, Dell’Amore, tuttavia pare utile per il lettore riportare qui le parole illuminanti del Saraceno: “La gestione di un’azienda non bancaria comporta, in relazione agli acquisti ed alle vendite un succedersi di entrate e di uscite di mezzi liquidi; tali entrate e tali uscite misurano, come è noto, ricavi e costi e si susseguono nell’azienda in guisa che, in ciascun momento la somma dei costi presenta un eccedenza sulla somma dei ricavi. Tale eccedenza è determinata sia dalla costituzione del nucleo iniziale degli immobilizzi, sia dal fatto che costi di materie prime, di servizi, di personale sono di norma liquiditati prima che si conseguano i ricavi relativi ai prodotti ottenuti dalla combinazione dei fattori produttivi. A tale eccedenza di uscite sulle entrate corrisponde una disponibilità aziendale di immobilizzi da sfruttare, di materie prime e semilavorate da utilizzare, di crediti da incassare: corrisponde in altri termini una aspettativa di future entrate.

Scopo dell’attività di finanziamento è quello di acquisire all’azienda la massa di mezzi liquidi occorrente per coprire la sopra accennata eccedenza delle uscite relative ai costi, sulle entrate relative ai ricavi, eccedenza che in sostanza rappresenta un complesso di operazioni in corso di svolgimento”. (Saraceno, 1955)

5 Scriveva lo Zappa “ a motivo delle mutevolissime ragioni accennate, varia continuamente la convenienza delle diverse fonti di finanziamento: a volta volta appaiono economicamente più vantaggiosi a titolo di capitale o i finanziamenti a titoli di prestito; il sistema finanziario di ogni impresa è di necessità estremamente mobile, non mai si conforma agli schemi preconcetti e ai rapporti immaginati da molti scrittori in riferimento a tutte le imprese o in riferimento alle imprese proprie di ogni settore produttivo” (Zappa, 1946).

6 Art. 2327 codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale! Pubblicato il 26/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Vantaggi e svantaggi dell’iscrizione al Registro unico del Terzo Settore

L’iscrizione al Runts è una facoltà che dovrà essere valutata caso per caso, vediamo i vantaggi e gli svantaggi per gli enti del terzo settore

 

 

Con la riforma del terzo settore, racchiusa nel codice del Terzo Settore (d.lgs n. 117/2017) e nella nuova disciplina dell'impresa sociale (d.lgs n. 112/2017), gli enti non profit sono chiamati a valutare l’iscrizione all’istituendo Registro Unico del Terzo Settore. Oltre alle agevolazioni fiscali, tale riforma ha introdotto specifiche disposizioni sul lavoro.

Tuttavia è da sottolineare che la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo codice del terzo settore. Tale esclusione comporta l’assoggettamento alla normativa Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di enti non commerciali, ad oggi ancora in vigore.

L’iscrizione al Runts è una facoltà che dovrà essere valutata caso per caso, in questo articolo riassumiamo brevemente quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi, per gli enti del terzo settore, derivanti dall'eventuale iscrizione o meno al Registro Unico del Terzo Settore.

 

Iscrizione al Registro Unico del terzo settore - Svantaggi

L’iscrizione nel Registro Unico comporterà sicuramente un aumento dei costi in capo all’ente del terzo settore. Si pensi ad esempio ai costi da sostenere per adeguare entro il 30 giugno 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale ed inoltre i pagamenti e gli adempimenti legati alla redazione e al deposito del bilancio presso il Registro Unico Del Terzo Settore.

Costi legati all’adeguamento dello statuto

L’iscrizione al registro prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Occorrerà quindi verificare che lo statuto preveda quanto richiesto dal Codice ed eventualmente adeguarlo entro il 30 giugno 2020. Se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere registrate all’Agenzia delle Entrate.

Costi legati alla redazione e al deposito del bilancio

L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello che verrà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. E’ possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

 

Iscrizione al Registro Unico del terzo settore - Vantaggi

L’iscrizione al Registro Unico Del Terzo Settore comporta una serie di vantaggi di carattere generale che andiamo ad illustrare.

Riconoscimento giuridico più veloce

Se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000.

Convenienza fiscale

L’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro Del Terzo Settore avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi. Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale.

È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente.
Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli Ets vi sono misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale o non commerciale, sono stati più volte modificati.

Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 avesse inizialmente stabilito che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata successivamente rivisitata. Con la legge di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la definizione della tipologia di attività, disponendo che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.

La mancanza di tale requisito comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale ma non l’automatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore. Tuttavia l’Ente, divenuto a carattere commerciale, sarà precluso dall’applicazione di vantaggi fiscali e contabili quali, ad esempio, la facoltà concessa ai soli ETS non commerciali di aderire a un regime forfetario di tassazione: si applica un coefficiente di redditività in base ai ricavi conseguiti, diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni.

Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, del Codice Del Terzo Settore che esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche. Un Ente definito come ‘commerciale’ sembrerebbe così escluso dall’esenzione dell’assoggettamento a reddito di tali proventi, ma i dubbi interpretativi non mancano. Non è stato infatti chiarito se per tali entrate è sempre valida la non imponibilità come previsto dall’art. 79 comma 4, oppure se la non commercialità di cui al comma 5-bis costituisce elemento indispensabile per l’agevolazione.

Trasparenza

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.

 

Trattamento fiscale - esempio pratico di un'associazione di tipo culturale

Vediamo il trattamento fiscale previsto per l'attività commerciale svolta da un'associazione culturale nell'ipotesi di iscrizione al RUNTS e nell'ipotesi di non iscrizione.

Associazione culturale che svolge anche attività commerciale (con la partita IVA, per intenderci) e che sviluppa un fatturato annuo pari a 100.000 €.

Ipotesi di iscrizione al RUNTS

Un ente del Terzo Settore per potersi qualificare come ente non commerciale deve svolgere in via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può svolgere attività commerciale a latere, ma questa attività deve risultare non prevalente. Se l’ente si qualifica come non commerciale (sono escluse quindi le imprese sociali), la sua attività commerciale sarà tassata come segue:

  • fino a 130.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 7%;
  • da 130.001 a 300.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 10%;
  • oltre i 300.001 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 17%.

Quindi nel caso in esame, se la'associazione culturale è iscritta nel registro unico del terzo settore, pagherà imposte su 7.000 €, e cioè IRES pari a 1.680 €.
Avrà ovviamente tutti gli obblighi previsti per gli Enti del Terzo Settore, dovrà depositare annualmente il bilancio, ma avrà un trattamento fiscale di indubbio vantaggio.

Inoltre, questo regime agevolato non prevede limiti dimensionali: un’associazione ETS potrebbe anche avere un fatturato di milioni di euro pur continuando a beneficiare del coefficiente di redditività del 17%.

Ipotesi di NON iscrizione al RUNTS

L'associazione non iscritta sarà soggetta all'applicazione del regime forfettario ex art. 145 TUIR (unico regime agevolato disponibile, visto che la L. 398/1991 sarà abrogata per le associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantistiche) e quindi calcolerà le imposte così:

  • fino a 15.494 €: coefficiente di redditività pari al 15%;
  • fino a 400.000 €: coefficiente di redditività pari al 25%.

Su un fatturato di 100.000€, quindi, questa associazione non ente del Terzo Settore pagherà imposte per 5.628 € e non potrà superare il limite dei 400.000 € di fatturato se vuole beneficiare del regime forfettario ex art. 145 Tuir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse