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Circolari

 

Regime forfetario 2019: una nuova Circolare dell'Agenzia scioglie i dubbi

I titolari di partita Iva che nel 2018 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro rientrano nel nuovo regime forfetario; chiarimenti nella Circolare n. 9/2019

 

 

L'Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare del 10 aprile 2019 n. 9, fornisce indicazioni sulle modalità applicative del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 e chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi, tenendo presente che i contribuenti che, prima della pubblicazione della circolare odierna, pur avendone i requisiti non hanno seguito le regole del regime forfetario ed hanno applicato l’Iva con le modalità ordinarie, possono emettere una nota di variazione per correggere gli errori commessi in fattura, da conservare, ma senza obbligo di registrazione.

 

 

Requisiti di applicazione del regime forfetario

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54, ovvero nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro, e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018.

Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

 

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento:

  • perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Il predetto limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.

 

 

 

 

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 Normativa del 11/04/2019

Forma Giuridica: Prassi - Circolare 
Numero 9 del 10/04/2019 
Fonte: Agenzia delle Entrate

Pace fiscale 2019: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie: finalmente pubblicata la circolare con i chiarimenti ufficiali sulle liti pendenti

 

 

 

Pubblicata una delle tanto attese circolari dell’Agenzia delle Entrate, questa volta con i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018). In generale, come ripreso nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6 del 1° aprile 2019, rientrano nel perimetro della definizione

  • i contenziosi sugli avvisi di accertamento,
  • i provvedimenti di irrogazione di sanzioni,
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile.

La procedura infatti è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Attenzione va prestata al fatto che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.

Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, il documento di prassi precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100%, 90%, 40%, 15% e 5%).

 

Il documento di prassi è allegato a questo articolo. 

 

 
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Pubblicato il 02/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Vigilanza contro il caporalato : Circolare INL

circolare 5 del 28 febbraio 2019 : Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

 

L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare 5 del 28 febbraio 2019 che fornisce agli uffici territoriali le Linee Guida in  tema di vigilanza  contro l'intermdiazione illecita e sfruttamento del lavoro ".

 

L'ispettorato ricorda innazitutto la distizione  tra due distinte figure di incriminazione:

  1. - quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di  destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. - quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega  manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di  sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.(art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016).

 

La circolare specifica comunque che " Le Linee guida rappresentano un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova. Trattasi infatti di attività di polizia giudiziaria che, fatta salva una prima fase di indagine, va svolta in stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro".

 

Le Aggravanti speciali per questi  reati : l’art. 603 bis c.p. prevede che “se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun  lavoratore reclutato” (comma 2) e che “costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo  alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro” (comma 3).

 

Interessante sottolineare la trattazione riguardante  il coinvolgimenti di terzi che abbiano consentito o agevolato la realizzazione del reato di cui all’art. 603 bis c.p., pur non qualificabili espressamente come intermediari. L'ispettorato sottolinea infatti che " lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei avoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. In tale contesto andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi anch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante.

 

"Le indagini andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all’art. 603 bis c.p.sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001.
Indagini patrimoniali
È sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti  dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli
ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte  sui rapporti di lavoro.
Tali somme dovranno essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell’art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente."

 

 

 

 

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Pubblicato il 04/03/2019

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro