Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: ok alle agevolazioni in presenza dei requisiti

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Bonus facciate via libera alla detrazione del 90 per cento sui lavori effettuati

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: via libera alla detrazione del 90 per cento sui lavori effettuati sulla parte esterna dell'edificio e all'aliquota agevolata per la manutenzione straordinaria. Accessibili entrambe le agevolazioni, ma nel pieno rispetto dei requisiti: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 606 del 17 settembre 2021.

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: è possibile beneficiare della detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte esterna dell’edificio, ma non su quella interna anche se visibile ad alcuni cittadini, così come è possibile allo stesso tempo anche applicare l’aliquota agevolata per la manutenzione straordinaria, ma solo se l’immobile è a destinazione abitativa.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021 si esprime sulle agevolazioni applicabili a un complesso immobiliare e conferma la possibilità di accedere ai benefici, ma nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: via libera alle agevolazioni

Come di consueto lo spunto per fare luce sulle due agevolazioni, arriva dall’analisi di un caso pratico.

 

Protagonista è una società che ha acquistato un complesso immobiliare comprensivo di un edificio di categoria catastale A9, castelli e palazzi di pregio, che ospita un museo ed è gestito da una Srl, di cui il contribuente che si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiarimenti è attualmente unico socio.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di beneficiare di due agevolazioni fiscali su alcuni interventi da effettuare, in particolare:

Con la risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate in linea generale concede il suo via libera alla possibilità di accedere a entrambe le agevolazioni, ma sottolinea che è necessario rispettare in maniera puntuale i requisiti richiesti:

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: i requisiti richiesti

Per comprendere pienamente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è necessario soffermarsi sulla normativa di riferimento.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate consiste in una detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone A o B, così come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Le tipologie di lavori ammesse alla detrazione devono essere effettuate su specifici punti degli edifici:

In altre parole la visibilità della facciata dalla strada o dal suolo ad uso pubblico è uno dei requisiti fondamentali da rispettare.

Per quanto riguarda il caso analizzato, infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Il beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto - a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti”.

Allo stesso modo il via libera sull’IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni è strettamente legato al rispetto di una condizione prevista dalla normativa di riferimento.

L’aliquota ridotta per determinati lavori di ristrutturazione effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2000 e resa strutturale nel 2008. Con la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito alcuni aspetti che restano validi anche oggi, e che riguardano anche i complessi immobiliari.

Nel testo si specifica che se l’intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l’agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative richieste o ne costituisce una pertinenza.

Si escludono dall’agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari con una destinazione diversa, anche se fanno parte di un fabbricato che nella sua interezza ha una destinazione abitativa prevalente.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI PUBLICAZIONE 20/09/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE