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Commercialista: Comunicazione spese sanitarie sistema TS, scadenza il 1° febbraio 2021ecco le istruzioni e novità

Un primo appuntamento, al quale seguiranno quelli con la nuova comunicazione mensile, con 12 adempimenti per i soggetti obbligati. Facciamo il punto sulle novità e sulle istruzioni.

Sistema TS: cosa cambia nel 2021

 

Comunicazione spese sanitarie 2020, la scadenza per l’invio al sistema TS è fissata al 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio cade di domenica).

Si tratta del primo di una lunga serie di appuntamenti per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria. Entra in vigore dal 2021 l’obbligo di invio mensile, con un totale di 12 adempimenti per anno.

La novità è stata introdotta con il decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020.

Il primo appuntamento con l’invio delle spese sanitarie riguarda tuttavia gli oneri sostenuti dai contribuenti dal 1° gennaio scorso. Tra i dati da indicare, c’è la modalità di pagamento, alla luce dell’obbligo di tracciabilità previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

 

Facciamo quindi il punto delle istruzioni e delle novità previste in merito alla comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

Comunicazione spese sanitarie sistema TS, scadenza il 1° febbraio 2021: tra le novità, l’obbligo di indicazione del metodo di pagamento

L’appuntamento canonico del 31 gennaio per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti slitta di un giorno nel 2021, cadendo di domenica. La scadenza è quindi fissata a lunedì 1° febbraio 2021.

Come sopra anticipato, l’adempimento utile alla messa a punto del 730/2021 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate è interessato da numerose novità.

Il decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020, sebbene riguardi perlopiù i dati relativi all’anno d’imposta in corso, influisce anche sulle spese sanitarie da trasmettere in relazione all’anno 2020.

A partire dall’invio della comunicazione dei dati 2020 al sistema TS, si arricchisce il set di informazioni da trasmettere.

Per la scadenza del 1° febbraio 2021, la novità principale consiste nell’obbligo di indicazione del metodo di pagamento della spesa sanitaria da parte del contribuente, alla luce dell’obbligo di tracciabilità per le spese detraibili introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Per quel che riguarda le spese mediche, l’obbligo di usare carte e bancomat ai fini delle detrazioni Irpef nel modello 730/2021 è parziale: l’uso del contante è ammesso ancora in farmacia e presso le strutture sanitarie pubbliche o quelle private accreditate. In tutti gli altri casi (dentisti, veterinari, medici specialisti) la detraibilità delle spese sostenute sarà subordinata alla verifica circa la modalità di pagamento.

Una doppia via per la cui attuazione è fondamentale l’apporto dei soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie al sistema TS. È questo l’adempimento che consente all’Agenzia delle Entrate di inserire nel modello 730 e Redditi precompilato i dati relativi alle spese detraibili (con possibilità di modifica da parte del contribuente).

Ulteriori novità sono previste, ai sensi del DM del 19 ottobre 2020, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2021.

La comunicazione al sistema TS diventa mensile, e dovrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. 12 nuovi adempimenti che consentiranno di assolvere non solo agli obblighi legati alla precompilata, ma anche alla trasmissione dei dati delle fatture e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (scontrino elettronico).

Alla luce di quanto sopra, il tracciato per l’invio telematico delle spese al sistema TS è stato aggiornato con i seguenti nuovi campi:

  • pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  • tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  • flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato
  • aliquota e natura IVA: campi impostati in alternativa.

Comunicazione spese sanitarie sistema TS 2021: soggetti obbligati all’invio e istruzioni

Non cambia la platea di soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema TS.

La scadenza del 1° febbraio 2021, in relazione alle spese del 2020, così come le 12 nuove scadenze mensili relative alle spese sostenute nel 2021, interessano farmacie, medici, strutture sanitarie e già dallo scorso anno anche gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie.

Così come disposto dal decreto MEF del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema TS riguarda gli iscritti ai seguenti albi:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Dal 1° gennaio 2019, l’invio riguarda inoltre:

  • le strutture della Sanità militare,
  • la farmacia assistenziale ANMIG,
  • gli iscritti all’Albo dei biologi.

soggetti tenuti all’invio delle informazioni al sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto stabilito dal decreto lesgislativo n. 175 del 2014, sono inoltre:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. parafarmacie);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
  • delle strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

Per ulteriori dettagli e per le istruzioni relative a ciascuna categoria di cui sopra, si rimanda al portale del sistema TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 21/01/2021

Fonte: informazione fiscale