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Commercialista: Decreto Rilancio ed Ecobonus al 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito? Ecco come funziona

 

Decreto Rilancio ed Ecobonus al 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito? Ecco come funziona

Le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, il miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica, il rifacimento delle facciate, gli impianti solari e fotovoltaici, le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sono interessanti: ma quando spettano e qual è la modalità più conveniente? Ecco una sintesi

 

 

Il Decreto Rilancio varato dal governo Conte prevede il Superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, i lavori di riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico. Prevalentemente tutto in riferimento alla prima casa, anche se va precisato che possono rientrare nei benefici anche talune seconde case (in pratica quelle facenti  parte di un condominio). Sulla base delle disposizioni è possibile fruire di una detrazione, oppure di uno sconto in fattura o della cessione del credito.

 

Per una definitiva chiarezza in merito all’utilizzo delle previsioni bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative, ma si può già fare una sintesi di come utilizzarle seguendo tra le altre le utili indicazioni fornite da Quifinanza.it.

 

Lavori del 2020 e 2021

Si parla di lavori sostenuti nel 2020 e 2021. Solo questi potranno godere della detrazione, dello sconto in fattura o della cessione del credito. I lavori in questione sono in particolare quelli di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

I lavori che rientrano

Sono quelli riguardanti le ristrutturazioni edilizie, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. Per essere più pratici si tratta dei lavori a cui si applica il 50% di detrazione fino a un tetto di spesa di 96mila euro (ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986).

Quelli per l’efficienza energetica, ovvero i lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento (interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013).

Gli interventi antisismici, ovvero i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3, in base alla classificazione del rischio sismico (ex articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013).

I lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ovvero i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).

Rientrano inoltre l’installazione di impianti solari fotovoltaici e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter dl 63/2013).

 

La detrazione

Quando si tratta di tali lavori potrà essere applicata direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista: il 110%, il 65% e così via.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Al posto della detrazione si potrà tuttavia scegliere tra due altre possibilità

1)  Lo sconto in fattura

2)  La cessione del credito.

Nel primo caso la somma corrispondente alla detrazione prevista potrà essere scalata sul corrispettivo dovuto a chi ha effettuato il lavoro. Il fornitore della prestazione potrà a sua volta recuperare la somma applicando un credito d’imposta. Avrà anche la possibilità di una successiva cessione del credito ad altri, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

Nel secondo caso potrà esserci la trasformazione dell’importo corrispondente in credito d’imposta. Ci sarà la facoltà di cessioni successive ad altri, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

A proposito di compensazione

Il credito di imposta si potrà utilizzare anche in compensazione. Ciò avverrà in base alle rate residue di detrazione non fruite, e in base alla medesima ripartizione in quote annue con cui sarebbe avvenuta la detrazione. L’eventuale quota di credito d’imposta inutilizzata nell’anno si potrà fruire negli anni successivi. Non potrà però essere richiesta a rimborso.

Previsti controlli e recupero di quanto fruito indebitamente

Queste le disposizioni più importanti sull’argomento. La normativa varata col Decreto Rilancio contempla tuttavia, sarà bene non dimenticarlo, anche altre disposizioni come quelle inerenti i controlli e il recupero dei benefici indebitamente utilizzati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maggio 2020

Fonte: TISCALI news