Il tuo commercialista: Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020

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Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020: modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

 

 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è in corso di approvazione in questi giorni, proprio ieri il testo è stato approvato con la mozione di fiducia alla Camera per poi passare al Senato e terminare l'iter parlamentare i prossimi giorni.

Uno degli articoli introdotti in sede di conversione, l'articolo 32-quater chiarisce il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di

Si ricorda che le società semplici soggiacciono a specifiche regole sulla tassazione del proprio reddito: i redditi delle società semplici residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le regole di determinazione del reddito per le società semplici, che non possono esercitare attività di tipo commerciale, sono analoghe a quelle delle persone fisiche.
La legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate allineando il regime fiscale applicabile ai redditi da partecipazioni qualificate  a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva al 26 per cento.

L'articolo 32-quater in commento chiarisce il regime dei dividendi percepiti dalle società semplici, che si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, cioè, in capo ai soci stessi. Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle società semplici - in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione - anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale - dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza. Di conseguenza:

In sostanza si applica a modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto colpito, anche ove non vi fosse il tramite della società. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo I dividendi e le plusvalenze nella società semplice.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Pubblicato il 06/12/2019